TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202207999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202207999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207999
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 07999/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02783/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2022, proposto da
Villa delle Ginestre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, A C, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla;

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n. 462/2021, reso in data 8 marzo 2021, notificato in data 27 settembre 2021 e reso esecutivo il 30 dicembre 2021 con decreto di esecutorietà n. 4408/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente agisce per conseguire l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo meglio precisato in epigrafe, divenuto esecutivo per la mancata proposizione di opposizione nei termini, come attestato dal decreto di esecutorietà n. 4408/2021.

A tal fine ha rimarcato che risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che il Comune abbia adempiuto al pagamento della sorta capitale, degli interessi nonché degli esborsi e compensi professionali (senza attribuzione), così come liquidati nel titolo esecutivo.

Su tale premessa, parte ricorrente ha chiesto all’intestato Tribunale:

a) di ordinare al Comune di Volla il compimento, entro un congruo termine, degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato e comunque al titolo immodificabile, ormai formatosi sul decreto ingiuntivo n. 462/2021 per un totale complessivo di € 35.435,68 oltre interessi legali con decorrenza dal 27 settembre 2021 fino al soddisfo;

b) disporre in ogni caso, la nomina di un commissario ad acta affinché, in caso di perdurante inerzia del Comune, provveda in via sostitutiva, ponendo a carico dell’amministrazione resistente il compenso del commissario ad acta ;

c) condannare l’ente resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre CPA e IVA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

2. Nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata, alla camera di consiglio del 29 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio, constatata la ritualità del gravame, non può non rilevare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, non risultando che l’ente intimato abbia, a tutt’oggi, provveduto a dare integrale adempimento all’epigrafato provvedimento giurisdizionale.

3.1 È pacifico che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad essa equiparati del giudice ordinario ( cfr . art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo).

Ribadito, inoltre, che nel giudizio di ottemperanza è sufficiente al ricorrente allegare un mancato o inesatto adempimento di quanto statuito nel titolo giudiziario, rimanendo l’amministrazione onerata della prova dell’avvenuta puntuale esecuzione ( cfr . Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2004 n. 954), va rimarcato che nel caso di specie, alla stregua della documentazione depositata in atti e delle dichiarazioni di parte rimaste incontestate, risulta che il decreto ingiuntivo in questione non ha avuto nemmeno un principio di esecuzione, di talché il ricorso deve essere accolto nei modi e nei limiti qui di seguito indicati.

3.2 Va pertanto ordinato all’amministrazione intimata di pagare al ricorrente le somme ancora dovute in forza dell’epigrafato titolo, unitamente alle spese ad esso connesse (documentate spese di registrazione), detratto quanto già eventualmente versato nelle more.

3.3 Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di sessanta giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per effettuare il pagamento e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un Commissario ad acta , affinché provveda, su specifica istanza di parte, in nome e a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra, nell’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla predetta istanza di parte. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione resistente e sarà liquidato su documentata istanza del commissario.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della stessa Amministrazione, in via equitativa come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ( cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55), con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

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