TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-11, n. 201806404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-06-11, n. 201806404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806404
Data del deposito : 11 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/06/2018

N. 06404/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03721/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Marcella Lombardo in Roma, piazza del Gesù, 46;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M S non costituito in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

1) della Nota GDAP – 004141 del 10.02.2017 con cui sono stati trasmessi alle sedi degli istituti e servizi dipendenti, gli elenchi del personale che ha partecipato alla prova scritta del concorso interno per titoli di servizio ed esame indetto per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui l'odierno ricorrente non risulta tra gli ammessi alla prova orale;

2) della comunicazione con cui è stata notificata al ricorrente la non ammissione a sostenere la prova orale del concorso con il relativo voto numerico della prova scritta;

3) dei verbali di valutazione degli elaborati redatti dall'odierno ricorrente di cui si sconoscono gli estremi e ad oggi sottratti all'accesso;

4) delle schede di valutazione degli elaborati dell'odierno ricorrente anche queste inopinatamente sottratte all'accesso;

5) del decreto di nomina della Commissione esaminatrice in quanto composta in modo difforme rispetto a quanto previsto nel bando di selezione;

6) del silenzio-rifiuto formatosi allo scadere dei trenta giorni dall'accesso agli atti depositato in data 13/2/2017 con cui l'amministrazione resistente ha illegittimamente negato l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati redatti dal ricorrente nonché ai verbali di valutazione degli stessi;

di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali,

nonché, per l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prova orale della selezione di che trattasi,

nonché, per l'emanazione nei confronti dell'Amministrazione resistente di un ordine di esibizione ex art. 25 legge n. 241/90 ed art. 25 comma 6 legge 15/2005 avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente, a mezzo della predetta istanza di accesso agli atti;

con i motivi aggiunti:

- Nota GDAP – 004141 del 10.02.2017

- Nota del 20/2/2017 di non ammissione a sostenere la prova orale del concorso con il relativo voto;

- Decreto di nomina della Commissione esaminatrice

- verbali prodotti dall'amministrazione resistente: verbale n. 1 del 15/3/2016;
verbale n. 2 del 23/3/2016;
verbale n. 3 del 5/3/2016;
verbale n. 23 del 23/6/2016;
verbali nn. 75, 76 e 77 rispettivamente dell'8 – 9 e 10 febbraio 2017;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa I S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RILEVATO che con il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe parte ricorrente impugnava, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di esclusione dalla prova orale del concorso indetto con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, a n. 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria (di cui 608 uomini;
35 donne), nonché i verbali di correzione delle prove scritte dai quali emergeva un punteggio insufficiente (ovvero inferiore a 6/10) ai fini dell’ammissione alle prove orali, chiedendo altresì che venisse ordinata all’Amministrazione resistente l’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso;

che nello specifico, parte ricorrente sollevava i seguenti motivi d’impugnazione:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza e della inadeguatezza della motivazione;

2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dei principi di uguaglianza di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni. Violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di selezione (lex specialis della procedura concorsuale);

3) violazione dell’art. 12 d.p.r. 487/1994 per l’assoluta genericità dei criteri valutativi stabiliti dalla commissione esaminatrice;

4) violazione per carenza di istruttoria, irragionevolezza della valutazione espressa vista l’insufficienza del tempo medio di correzione;

che l’Amministrazione resisteva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso;

che la Sezione con ordinanza n.5586/2017 respingeva l’istanza cautelare;

che il Consiglio di Stato, sez.IV, con ordinanza n. 00196/2018 riformava detta ordinanza, ai fini della sollecita fissazione del merito per quanto inerente alle censure relative alla composizione della Commissione;

RILEVATO che successivamente nella G.U. 6 febbraio 2018 n. 11, veniva comunicato l’avviso inerente alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso in esame nel sito www.giustizia.it in data 12 gennaio 2018;

che da tale avviso, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del P.D.G. 3 aprile 2008, decorreva il termine di impugnazione della medesima graduatoria;

che tuttavia, detta graduatoria non risulta impugnata con proposizione di motivi aggiunti;

CONSIDERATO che per giurisprudenza consolidata, nelle procedure concorsuali, il ricorrente, che non risulti inserito nella graduatoria finale di merito, ha l'onere di estendere l'impugnazione dell'atto di esclusione al provvedimento conclusivo dell'intero iter concorsuale;
ne consegue che la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso, in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 13-04-2018, n. 855).

RITENUTO, pertanto, che il ricorso e i motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione, in assenza di impugnazione della graduatoria di merito pertanto divenuta inoppugnabile, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, come dato atto alle parti presenti in pubblica udienza ai sensi dell’art.73 c.p.a.;

che, attesa la natura in rito della decisione, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti;

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