TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-10-29, n. 202403574
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 03574/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2024, proposto da Ibvi 24 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M G, G B e S L, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Ministero della cultura (MIC), Regione Siciliana Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, Regione Siciliana Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 8, comma 2- bis del d.lgs. n. 152/2006 e, se del caso, dal Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR a fronte dell’istanza trasmessa ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’ambiente a mezzo posta elettronica certificata in data 25 gennaio 2022, per l’avvio del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nazionale divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 21 novembre 2022 con nota prot. n. 144842 (codice procedura ministeriale 8074) con riferimento alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Assoro 2” e delle relative opere ed infrastrutture connesse alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Assoro (EN), Raddusa (CT), Aidone (EN) ed Enna (EN), per aver omesso di adottare gli atti dovuti e non aver, per l''effetto, concluso il procedimento entro i termini perentori di cui all’art. 25, comma 2- bis del Codice dell’ambiente a seguito della comunicazione di procedibilità dell’istanza e della pubblicazione della relativa documentazione ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Codice dell’ambiente unitamente avvenute in data 21 novembre 2022;
e per la condanna delle amministrazioni intimate alla sollecita definizione del procedimento di valutazione dell''impatto ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni costituite;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23 febbraio 2024 e depositato l’8 marzo 2024, la società ricorrente:
- di avere trasmesso via posta elettronica certificata al MASE, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza di avvio del procedimento di VIA statale (prot. 11281 del 31 gennaio 2022) per la realizzazione del progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Assoro 2”, di potenza pari a 181,17 MWp e potenza di immissione pari a 140 MW, e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale da realizzarsi nei Comuni di Assoro (EN), Raddusa (CT), Aidone (EN) ed Enna;
- che in data 21 novembre 2022, il Ministero della transizione ecologica (oggi, il MASE) comunicava (alla ricorrente e agli Enti coinvolti nel procedimento di VIA):
a) la procedibilità dell’istanza trasmessa il 25 gennaio 2022;
b) la pubblicazione dei documenti trasmessi unitamente alla