TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400629
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00629/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00394/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da
Mericar di Spiri G L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Alezio, in persona del Sindaco pro tempore , Responsabile Suap del Comune di Alezio, Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Alezio, Asl Le, in persona del Direttore Generale pro tempore, Asl/Le - Area Territoriale Sud - Dipartimento Sisp di Prevenzione, Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determina n. 1 del 2.1.2024 adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Ambiente - Suap - Pnrr del Comune di Alezio, arch. Massimo Guerrieri, comunicata, a mezzo pec, il 2.1.2024 a conclusione della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis L. 241/90;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e segnatamente, della determina n. 246 del 5.12.2023 (Registro generale n. 824 del 5.12.23) del medesimo responsabile, di conclusione negativa della Conferenza;
di tutti i pareri espressi dal Responsabile Asl/Le - Area Territoriale Sud - Dipartimento SISP di Prevenzione e dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, nell'ambito della predetta Conferenza di Servizi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


La Mericar di Spiri G L ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n. 1 del 02.01.2024, a firma del Responsabile del Settore Tecnico- Ambiente Suap-PNRR del Comune di Alezio avente ad oggetto: “ Richiesta permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico per modifiche interne a locale commerciale da adibire a casa del commiato - Determinazione conclusiva Conferenza di Servizi Decisoria (art. 14-bis, comma, 5, Legge n.241/1990”.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:

-violazione art. 96 Cost., violazione dell’art. 14 - bis L. 241/1990;
falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 5.7.1975, violazione del giusto procedimento;
eccesso di potere, carenza di istruttoria, superficialità manifesta, travisamento, difetto di motivazione.

-violazione art. 97 Cost., violazione dell’art. 14 - bis L. 241/1990 sotto altro profilo. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. superficialità

Le Pubbliche Amministrazioni, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

Nella camera di consiglio del 23.04.2024 il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.

Infondate sono le doglianze sollevate con il primo motivo di gravame.

Prive di pregio sono le doglianze proposte, con specifico riferimento agli atti di dissenso resi dagli Enti coinvolti (ASL Lecce e Ufficio Urbanistica del Comune di Alezio) nel procedimento di che trattasi.

Gli stessi hanno individuato, con esattezza, le criticità del progetto presentato alla luce della normativa di riferimento.

Criticità queste consistenti, nello specifico:

-nel mancato rispetto, quanto ai rapporti aereo illuminanti per il locale commerciale di proprietà di parte ricorrente, dei requisiti di cui al D.M. del 05/07/1975 (applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 67 del Regolamento Edilizio del PRGC comunale).

-nel mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 15, comma 3, R.R. n. 8 dell’11.03.2015 che, al fine di adibire il locale a casa del commiato, per quanto d’interesse, richiede la presenza di servizi igienici, distinti per sesso, per i visitatori con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili.

Prive di pregio sono, anche, le doglianze sollevate con riferimento all’asserita mancanza di qualsivoglia tentativo volto al superamento, in sede procedimentale, dei dissensi espressi sopra richiamati.

Per quanto in atti, in conseguenza del preavviso di diniego (determina n. 824 RG e n. 246 RS del 05.12.2023), parte ricorrente è stata messa in condizione di contraddire con l’Amministrazione, presentando osservazioni e integrazioni documentali, al fine di consentire alle Autorità coinvolte di riesaminare il progetto e, quindi, di superare il dissenso espresso.

Del che ne viene dato conto - non contestato - nella gravata determina.

A ciò si aggiunga come tale ulteriore contraddittorio procedimentale non possa risolversi necessariamente nell’adozione di un atto finale nel senso sperato dal richiedente;
ben potendo l’atto finale, invece, sostanziarsi in una reiterazione del diniego all’autorizzazione di quanto richiesto.

Il tutto ovviamente, nel rispetto dell’obbligo per le amministrazioni coinvolte, di motivare congruamente il proprio giudizio negativo.

Nella specie, ad avviso del Collegio, i richiamati pareri negativi non appaiono scarsamente motivati e/o carenti sotto il profilo istruttorio.

Ciò in quanto, gli Enti coinvolti hanno riscontrato, ancora una volta, negativamente l’istanza della ricorrente, confutando tutte le osservazioni sollevate dalla richiedente.

Prive di pregio sono, poi, le censure con cui la ricorrente lamenta l’asserita inapplicabilità delle disposizioni di cui al DM 5.7.1975 (in forza del L. 120/2020 che esclude l’applicazione del decreto del ministero della sanità del 1975 agli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto).

La realizzazione dell’immobile in data anteriore al 1967 è mera asserzione difensiva, priva di supporto probatorio.

Né può ritenersi prova idonea, da sola sufficiente al tal fine, la relazione tecnica di parte a firma dell’architetto di parte, F L, del 20.2.2024.

Prive di pregio poi sono, anche, le contestazioni sollevate con riferimento al superamento dei limiti richiesti dal D.M. del 05.07.1975 per i rapporti aereo illuminati previsti per i locali commerciali.

Al riguardo è la stessa parte ricorrente a dare atto di una - “sia pur esigua” -difformità (pag. 7 e 8 del ricorso).

A ciò si aggiunga il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, lo smussamento degli angoli interni proposto è stato motivatamente disatteso dall’Ufficio tecnico del Comune di Alezio alla luce della normativa del centro storico che all’art.

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