TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-04-27, n. 201102349
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N. 02349/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06097/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6097/92 R.G., proposto da:
D M, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via San Pasquale A Chiaia 62;
contro
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e ’Universita' degli Studi di Napoli, in persona del Ministro p.t. e del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, di Napoli presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 9 marzo 1992 con cui il ricorrente è stato escluso dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, nonché del decreto di indizione del 4 luglio 1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e di Universita' degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2011 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Michele Danzi ha impugnato il decreto del Ministro dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 9 marzo 1992 con cui egli, unitamente ad altri candidati, era stato escluso dalla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per mancanza dei necessari requisiti di ammissione. In particolare, il provvedimento di estromissione era stato giustificato dal fatto che le categorie degli aventi titolo ai giudizi di idoneità erano quelle contemplate nell’art. 50 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, come integrato dalla due sentenze della Corte Costituzionale 14 aprile 1986 n. 89 e 13 luglio 1989 n. 387, senza che fosse possibile operare alcuna assimilazione o equiparazione rispetto ad altre e diverse categorie di personale universitario, anche secondo quanto sancito dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, recante interpretazione autentica del richiamato art. 50.
Il ricorrente ha impugnato anche il decreto ministeriale del 4 luglio 1989 relativo alla indizione della terza tornata, nella parte in cui all’art. 3 ha limitato la partecipazione alle seguenti categorie:
1) coloro che abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in corsi di laurea successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981);
2) gli assistenti universitari ed i lettori universitari del ruolo ad esaurimento di cui all’art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1973 n. 580, conv. in legge con modificazioni dalla legeg 30 novembre 1973 n. 766, che abbiano conseguito tale qualifica successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981);
3) gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l’istituto universitario europeo di Firenze.
Sono stati proposti cinque motivi di doglianza, avendo preliminarmente il ricorrente rappresentato di essere stato prima medico interno con funzioni assistenziali e successivamente funzionario tecnico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli.
In primo luogo, è stato rilevato che le richiamate sentenze della Corte Costituzionale hanno determinato la riscrittura dell’art. 50, nel senso che dovrebbero ritenersi ammesse alla terza tornata tutte le categorie di soggetti che posseggono i requisiti stabiliti dalla Corte, contrariamente determinandosi una condizione di ingiustizia manifesta ed ingiustificata disparità di trattamento, come evidenziato nel secondo motivo di impugnazione.
Con la terza censura è stato poi evidenziato che non sarebbe legittimo che per una medesima categoria di soggetti ad alcuni sia consentito svolgere una doppia prova, mentre altri restino completamente esclusi, come avvenuto nel caso di specie in cui l’ammissione alla terza tornata era stata subordinata all’esito negativo della seconda.
Con la quarta censura è stato poi dedotto che il ricorrente avrebbe comunque titolo a partecipare alla terza tornata, in quanto il relativo diritto sarebbe maturato successivamente all’entrata in vigore del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, a seguito delle due richiamate sentenze della Corte Costituzionale.
In quinto luogo, ove fosse stato ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione, in quanto esatta applicazione della normativa citata, ne è stata denunciata l’illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento dei medici interni dei policlinici con funzioni assistenziali e dei funzionari tecnici rispetto alle categorie a cui era stato esteso l’ambito previsionale dell’art. 50 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione erariale chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 18 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, il ricorrente, nel censurare di illegittimità il bando di indizione della terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, per aver escluso la categoria dei medici interni universitari con compiti assistenziali che abbiano svolto un triennio di attività didattica e scientifica entro l'anno accademico 1979/80, ma che non abbiano potuto partecipare alle prime due tornate in forza dell'originario dettato dell'art. 50 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, incentra il proprio assunto nell'affermazione che, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 89 del 14 aprile 1986, aggiunto, nel testo del menzionato art. 50, la categoria de qua, egli avrebbe maturato il requisito che dava titolo alla partecipazione ai giudizi idoneativi solo successivamente a tale sentenza e rientrerebbe, perciò, tra i soggetti, cui, ai sensi del 5° comma dell'art. 52 del D.P.R. n. 382/80, la terza tornata era appunto riservata.
L'assunto non può essere condiviso perché secondo giurisprudenza costante l'efficacia retroattiva delle pronunce di incostituzionalità trova un limite negli effetti che la norma incisa ha irrevocabilmente prodotto, non solo in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o dalla scadenza di termini di prescrizione o di decadenza, ma anche a seguito dell'esaurimento del rapporto o della situazione giuridica interessati, determinato da atti o fatti, rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Questo principio vale, con i necessari adattamenti, anche per le sentenze cosiddette additive con le quali la Corte Costituzionale, come nella fattispecie, integri la previsione normativa della disposizione sottoposta al suo vaglio.
Con la sentenza sopra menzionata la Corte ha, appunto, dichiarato incostituzionali gli artt. 5, terzo comma n. 3 della L. 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 n. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contemplavano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che entro l'anno accademico 1979-1980 avessero svolto per un triennio attività didattica e scientifica.
Così operando, la statuizione, se ha modificato i menzionati articoli, ampliandone la fattispecie normativa con l'incremento delle categorie di soggetti aventi titoli a partecipare alle tornate dei giudizi in argomento, non ha, però, in alcun modo inciso sulle norme di svolgimento dei giudizi stessi, alla stregua delle quali (commi quinto, nono e decimo dell'art. 52 D.P.R. n. 382/1980), per quel che qui interessa, la terza tornata è stata riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla indizione della prima tornata (comma 5°) e avessero partecipato alla seconda senza esito positivo (commi 9° e 10°).
Il legislatore ha, invero, disegnato una precisa sequenza dei giudizi di idoneità, configurando i primi due riservati, rispettivamente, come prova ordinaria e prova di appello, a tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti di legge alla data di operatività della normativa di riforma della docenza universitaria, ed il terzo deputato al recupero delle posizioni in fieri alla data anzidetta.
La terza tornata, quindi, si configura quale prova di appello rispetto alla seconda per coloro che, avendo in corso di maturazione i requisiti di partecipazione tra la prima e la seconda tornata, non abbiano potuto partecipare alla prima ed abbiano partecipato alla seconda senza superarla.
E non risulta che l'appellante si sia trovato nella situazione prescritta dalla legge.
Né può condividersi la tesi che solo con la sentenza additiva più volte citata e, dunque, dopo la prima tornata, egli abbia maturato i requisiti soggettivi di ammissione.
L'effetto integrativo della previsione normativa, infatti, consiste, nella specie, nel riconoscimento che una determinata posizione di "status", qualificata da una serie di requisiti professionali, legittimava, sin dall'entrata in vigore della norma incisa ed al pari delle altre in essa elencate, alla partecipazione ai giudizi idoneativi.
Di tal che, essendo la situazione del ricorrente compiutamente definita per effetto dell'indizione di entrambe le precedenti tornate, senza che egli vi abbia partecipato ovvero abbia impugnato i relativi bandi o gli eventuali provvedimenti di esclusione, nessun vantaggio gli poteva derivare dal suddetto riconoscimento (avente effetti nei confronti dei soli soggetti appartenenti alla medesima categoria, i cui rapporti erano tuttavia ancora pendenti, per essersi essi attivati contro la esclusione medesima), in relazione alla pretesa partecipazione alla terza tornata.
Le norme di cui agli articoli 3, comma 3, legge n. 28 del 1980 e 50 d.p.r. n. 382 del 1980 poi, sono finalizzate alla sistemazione del precariato esistente nelle università italiane con riferimento ad un preciso periodo temporale antecedente all’entrata in vigore di quelle stesse norme;anche per i tecnici laureati partecipanti alla terza tornata deve intendersi come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata in ordine al titolo di partecipazione .
E’ infine inconfigurabile una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, attesa la discrezionalità del legislatore di individuare temporalmente il periodo cui riferire la necessità di abolire il precariato nell’Università.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.