TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-11-18, n. 201611528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-11-18, n. 201611528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611528
Data del deposito : 18 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2016

N. 11528/2016 REG.PROV.COLL.

N. 08072/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2016, proposto da:
System Customer Service Italia s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F D M, B S e D V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;



contro

C Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G e C M, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, p.zza Borghese, 3;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente, in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sogei Spa, non costituita in giudizio;



nei confronti di

Principium s.r.l., n.c.;



per l'annullamento

- della nota prot. n. 14096 del 6.6.2016 – anticipata alla ricorrente via PEC in data 7.6.2016 – con la quale la società System Customer Service Italia s.c. a r.l. (d’ora innanzi SCS Italia), è stata esclusa dalla gara indetta da C per l’affidamento dei servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della fiscalità - ID 101;

- della nota prot. n. 16319 dell’1.7.2016 con la quale C ha rigettato l’istanza, formulata dall’esponente, per l’annullamento/revoca in autotutela del provvedimento di esclusione de qua;

- della comunicazione prot. n. 14858 trasmessa da C all’ANAC ai fini dell’annotazione del casellario informatico ex art. 8, lett. r) ed s) del d.P.R. n. 207/2010;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ivi compresa la nota C prot. n. 8445/2016 nonché l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della procedura, non noto alla ricorrente;

- nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o per l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità dei certificati rilasciati dalla città Metropolitana di Roma Capitale, prot. n. 0437466 del 2.3.2016, prot. n. 00849580 del 2.5.2016, prot. 01232187 del 23.6.2016, prot. n. 00505000 dell’11.3.2016, citato nel certificato prot. n. 01232187 ma non noto all’esponente;

- nonché per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 104/2010, ed espressa richiesta di subentro nel contratto;

- ed in ogni caso, per la conseguente condanna di C s.p.a. e Sogei s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per la condanna di C, Sogei s.p.a. e/o della Città Metropolitana di Roma Capitale, in via tra loro disgiunta e/o solidale, al risarcimento del danno per equivalente economico per la mancata aggiudicazione alla ricorrente della gara di cui trattasi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C s.p.a., di Città Metropolitana di Roma Capitale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. S M;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1. Espone parte ricorrente di avere partecipato alla gara comunitaria a procedura aperta, bandita da C s.p.a., per conto di Sogei s.p.a., ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, per “l’affidamento di servizi di manutenzione hardware fuori garanzia per gli uffici centrali e periferici del Sistema informativo della fiscalità” (CIG 56412033FB9), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con importo a base d’asta di euro 2.980.000, 00 IVA esclusa.

Parte ricorrente (che è un Consorzio stabile) partecipava alla gara indicando quali esecutrici le proprie consorziate, Principium s.r.l., Aspi Information Technology s.r.l. e Ikran Services s.r.l..

Le nominate consorziate rilasciavano, in sede di presentazione dell’offerta, rituale atto sostitutivo di notorietà, attestante l’insussistenza a loro carico della cause ostative di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

In particolare, la consorziata Principium dichiarava, in sede di gara, di avere un numero di dipendenti pari a 11 unità, con conseguente non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. n. 68/99.

All’esito dell’esame e delle valutazioni delle offerte risultava primo in graduatoria l’RTI composto da Ericsson Telecomunicazioni, Quinary, Service – Tech e TRP Service, seguito dalla deducente.

C procedeva alla verifica dei requisiti ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, nei confronti della prima e seconda classificata, in esito al quale l’RTI aggiudicatario veniva escluso dalla procedura.

Ne derivava un lungo contenzioso, dapprima innanzi al TAR Lazio, e, successivamente, al Consiglio di Stato.

Nelle more, la consorziata Principium si aggiudicava un’altra importante commessa, per l’esecuzione della quale assumeva, contemporaneamente ed in blocco, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, n. 6 lavoratori, incrementando i propri livelli occupazionali a 17 unità.

Atteso che il superamento della soglia di 15 dipendenti rendeva la società assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla l. n. 68/99, entro il termine normativo ordinariamente previsto di 60 giorni, Principium – secondo la prospettazione di parte ricorrente - provvedeva a trasmettere alla Città Metropolitana di Roma Capitale richiesta di nulla – osta all’avviamento di un soggetto disabile, con il quale il contratto di lavoro è stato stipulato a far data dal 1° dicembre 2015.

Prima della scadenza, il rapporto veniva rinnovato mercé un nuovo contratto di otto mesi, anch’esso comunicato con le medesime modalità sopra descritte alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

E’ quindi con grande sorpresa che parte ricorrente afferma di avere appreso da C, a seguito della verifica intrapresa dopo l’esclusione della prima graduata, che la Città Metropolitana di Roma Capitala aveva inopinatamente certificato una presunta non regolarità di Principium rispetto alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della l. n. 68/99.

Sebbene invitato dalla consorziata a rivedere il documento rilasciato, l’Ente è poi rimasto silente, limitandosi, a fronte di una nuova richiesta di C, ad emettere un nuovo certificato, nel quale ha precisato che la società ha richiesto il nulla osta per l’avvio al lavoro di un disabile solo dal 25.2.2016, e quindi solo da tale data risulta ottemperante alle norme di cui alla l. n. 68/99.

C ha quindi escluso la ricorrente dalla gara e proceduto all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC.

A nulla è valsa l’istanza di annullamento in autotutela in data 20.6.2016, nella quale è stato evidenziato che una presunta irregolarità sopravvenuta alla presentazione dell’offerta, di carattere del tutto transitorio, non avrebbe in ogni caso legittimato l’estromissione della deducente dalla gara.

Avverso siffatte determinazioni è dunque insorta parte ricorrente, in particolare deducendo:

- l’art. 7, comma 1, della l. n. 68/99 stabilisce che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 della medesima legge, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, da presentare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, entro 60 giorni dal momento in cui si verificano i presupposti per l’insorgenza dell’obbligo di cui trattasi. Il comma 3 della medesima disposizione, specifica altresì che la richiesta di avviamento si intende presentata anche attraverso l’invio, agli uffici competenti, del prospetto informativo di cui al comma 6. Nelle more del procedimento non è ravvisabile alcun obbligo di assunzione del disabile atteso che la richiesta dà avvio alla necessaria istruttoria da parte degli uffici. Nel caso di specie è incontestato che, almeno fino all’1.12.2015, la consorziata Principium non fosse soggetta ad alcun obbligo di assunzione. La consorziata, inoltre, in data 30.11.2015, avrebbe tramesso il prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della l. n. 68/99 che vale quale richiesta di assunzione (nel caso di specie, della signora S; nel prospetto viene espressamente indicato “assunzione effettuata ai sensi della l. n. 68/99”). Tuttavia la Città Metropolitana di Roma Capitale non ha mai concluso e forse nemmeno avviato il relativo procedimento. La disabile in questione era ed è tuttora alle dipendenze di Principium. Tali circostanze non sono state adeguatamente considerate dall’Ente, il quale si sarebbe sottratto all’obbligo di provvedere. Le circostanze evidenziate dovrebbero condurre, secondo parte ricorrente, all’accertamento “incidenter tantum” dell’illiceità dei certificati emessi dalla Città Metropolitana;

- in ogni caso la Città Metropolitana avrebbe dovuto, ex art. 10 – bis della l. n. 241/90, trasmettere rituale motivato preavviso di diniego di nulla osta all’assunzione consentendo alla consorziata di regolarizzare la richiesta;

- parte ricorrente evidenzia ancora che, in

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