TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-02-17, n. 201702571
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Testo completo
Pubblicato il 17/02/2017
N. 02571/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11996/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11996 del 2014, proposto da:
Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti D D N e A O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, via Tremiti,10;
contro
Comune di Leonessa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Prati degli Strozzi, 21;
per l'annullamento
della nota di diffida prot. 3996 del 19 giungo 2014;
dell'ordine di demolizione emanato dal Sindaco del Comune di Leonessa e notificato in data 15 luglio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Leonessa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di L’Aquila ha impugnato la diffida prot. 3996 del 19 giugno 2014 e la successiva ordinanza di demolizione di una sbarra a chiusura di una strada, emanata dal Sindaco del Comune di Leonessa il 4 luglio 2014.
Il Comune ricorrente ha premesso che, tra i beni appartenenti alla collettività dell'Aquila, è inclusa un'enclave demaniale sita all'interno del Comune di Leonessa, corrispondente al dìruto castello di Santogna, giusta sentenza del Commissario Regionale per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, resa in data 9 luglio 1991 tra il Comune di L’Aquila, il Comune di Leonessa, la Regione Lazio, la Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e gli eredi del Sig. Desideri Giuseppe Antonio (doc. 1).
Trattasi di tenuta di circa ha 600, di cui circa ha 280 ad uso pascolivo ed oltre ha 320 ad uso boschivo, da sempre manutenuto dal Comune aquilano (doc. 2) il quale, nell'ambito del reimpiego dei fondi introitati nell'anno 2013 e destinati alla manutenzione delle opere pubbliche del demanio di Santogna, ha pianificato un intervento di riqualificazione delle strutture rurali presenti mediante la sostituzione di un preesistente vecchio cancello (realizzato con rete metallica e bastoni di legno – doc. 6) e, pertanto, in data 12 marzo 2014, ha presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Leonessa una S.C.I.A. per la realizzazione di una sbarra di delimitazione in luogo del cancello esistente.
Decorsi i termini di legge, in data 11 giugno 2014 il Comune procedeva all'installazione della sbarra, con l'impegno di consegnare copia delle chiavi di apertura al Corpo Forestale dello Stato ed al locale Comando dei Carabinieri al fine di consentire l'accesso delle Forze dell'ordine per attività di controllo del territorio e di pubblica sicurezza: consegna effettuata in data 11 agosto 2014 (doc. 8).
Con l’ordinanza impugnata il Sindaco del Comune di Leonessa ordinava la rimozione della sbarra asserendo essere collocata su strada vicinale soggetta a pubblico transito.
2. Il ricorso è affidato a sei motivi con i quali il Comune ricorrente, in sintesi, deduce quanto segue.
1) Violazione dell'art. 19, commi 3 e 4, L. 241/1990: la diffida del Comune di Leonessa sarebbe tardiva, in quanto emessa oltre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 19 L. 241/90, nel testo novellato dall'art. 49, comma 4 bis, L. 122/2010, di conseguenza l’ordine di demolizione sarebbe illegittimo non avendo il Comune di Leonessa provveduto alla preventiva rimozione del provvedimento abilitativo implicito formatosi con il decorso di giorni sessanta.
2) Incompetenza: l'ordinanza sarebbe viziata in quanto emanata dal Sindaco del Comune di Leonessa in luogo del Dirigente o Responsabile e del competente Ufficio Comunale, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 380/2001, trattandosi di provvedimento sanzionatorio di attività edilizia libera.
3) Violazione degli artt. 31 e 37 D.P.R. 380/2001: l'ordinanza di demolizione non sarebbe adottabile in casi, come quello di specie, in cui non si sia in presenza di manufatti qualificabili come nuove costruzioni.
4) Erronea motivazione in relazione alla fruibilità della strada ed ai presunti danni agli allevatori nonché al carattere "vicinale" della strada; sviamento di potere: il provvedimento sarebbe viziato in quanto si fonda sulla erronea circostanza secondo cui "la sbarra impedisce la fruibilità della strada e provoca notevoli danni agli agricoltori, allevatori ed imprese boschive, oltre ad impedire il