TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400329
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00329/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00271/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecologica Trasmar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

Provincia Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota n. prot. 0000721/11/01/2023 del Servizio “Rifiuti e bonifica” della Provincia di Barletta - Andria - Trani, a firma del dirigente del Servizio e del I.D.T., avente ad oggetto la “comunicazione ripresa attività ex art. 208 D. Lgs. 152/06 giusta nota del 29.12.22 - comunicazione dei motivi ostativi”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecologica Trasmar S.r.l. il 28.04.2023, per l'annullamento:

- della nota n. prot. 9417/06/04/23, comunicata alla ricorrente in data 06.04.23, con cui la Provincia B.A.T. Settore II, Servizio “Rifiuti e Bonifica” ha riesaminato l'istanza della ricorrente a seguito dell'ordinanza cautelare del Tribunale n. 99 del 24.03.23;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale alla predetta nota, benché non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Barletta-Andria-Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - La Società ricorrente espone che:

- è titolare di una piattaforma per il recupero di rifiuti non pericolosi in Barletta, autorizzata in base ad una serie di provvedimenti delle Amministrazioni competenti succedutisi nel tempo;

- la sua attività risale a epoca antecedente all’istituzione della provincia B.A.T., tanto che già nel lontano ottobre del 2007 la Provincia di Bari aveva rinnovato una precedente autorizzazione da sé adottata ( con la determina n. 89 del 31.10.07, la Provincia di Bari aveva rinnovato l’autorizzazione e relativi aggiornamenti della stessa, richiamando espressamente ben tre precedenti provvedimenti amministrativi favorevoli, ovvero la deliberazione di Giunta provinciale n. 216 del 09.08.01, e le determine dirigenziali n. 53 del 11.04.03 e 122 del 02.12.05, con cui a più riprese venivano definiti aggiornamenti e integrazioni di tipologie di rifiuti da trattare, prendendo altresì atto di una modifica della ragione sociale dell’impresa );

- L’aggiornamento del patrimonio autorizzatorio seguiva regolarmente anche con la determina n. 85 del 08.04.09, con cui si autorizzava lo svolgimento di ulteriori attività di recupero da svolgersi presso l’impianto conformemente all’istanza ;

- Nel 2017, dovendo procedere con la istituita nuova Provincia al rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata e più volte aggiornata e integrata dalla Provincia di Bari, la società ha trasmesso alla Provincia B.A.T. l’autocertificazione ex art. 209 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii., debitamente corredata da tutti gli atti e documenti richiesti, con ciò perfezionando il meccanismo di rinnovo delineato da legislatore ;

- con determina dirigenziale n. 249 del 29.03.18 la Provincia B.A.T., Ufficio competente, stabiliva di volturare la determinazione dirigenziale n. 89 del 31.10.07 …..in favore della Ecologica Trasmar S.r.l., precisando che l’attività rimanesse soggetta alle prescrizioni impartite con le determine 85/09, 73/15 e 1666/16 ;

- Nel 2021 la Ecologica Trasmar ha dovuto provvedere ad una revisione dell’impianto antincendio già installato presso la sua piattaforma di recupero, stante l’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia, per cui è stata costretta a sospendere l’attività per diversi mesi, fino all’ottenimento da parte degli Uffici competenti dei Vigili del Fuoco del necessario Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato secondo le leggi in vigore ;

- con nota del 29 dicembre 2022, la Società ricorrente comunicava alla provincia B.A.T. la ripresa delle attività a far data dal 2 gennaio 2023;

- con nota prot. n. 721 in data 11 gennaio 2023, la provincia B.A.T. - settore II - servizio “Rifiuti e Bonifica” comunicava i motivi ostativi alla ripresa dell’attività, richiamato l’art. 209 del decreto legislativo n. 152/2006 (commi 1, 3 e 4) nonché l’art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii., affermando che dalla lettura dei disposti normativi, in assenza dei requisiti di cui al combinato disposto dai predetti commi 1 e 4, art. 209 d.lgs. 152/2006, considerato quanto all’art. 103, co. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i, decadono le condizioni di cui al co. 3 del medesimo articolo per il quale “L’autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l’autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all’esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 … Sul punto si rileva l’assenza di relativa e necessaria documentazione in allegato alla nota p.e.c. del 29/12/2022. In relazione all’istruttoria riconducibile all’art. 209, d.lgs. 152/2006, questa Provincia, stanti le disposizioni e la vincolistica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, con note n. 18174 del 14/05/2018 e n. 18932 del 10/06/2019, richiedeva a codesta Società integrazioni e chiarimenti istruttori. Tali richieste risultano ad oggi inevase. In relazione a quanto descritto nella comunicazione di che trattasi ossia in merito alla regolarizzazione del compendio impiantistico alla disciplina antincendio, non risultano in atti documentazione tecnica relativa agli interventi descritti e/o comunicazioni riconducibili ad eventuali adempimenti dovuti in forza dei titoli abilitativi in possesso di codesta Società ; con la succitata nota prot. n. 721 in data 11 gennaio 2023, nel contempo, la provincia B.A.T. diffidava la Società ricorrente dal proseguire e/o riavviare l’esercizio delle attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi fino a diversa disposizione della provincia medesima e concedeva il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e di eventuale documentazione;

- con nota del 23 gennaio 2023, la Società ricorrente contestava le argomentazioni della provincia B.A.T. e inviava documentazione integrativa (nuova certificazione Uni En Iso 14001 rilasciata il 18 gennaio 2023, atti di conformità alla normativa antincendio, dichiarazione di conformità al piano regionale, studio di impatto odorigeno).

1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Ecologica Transmar S.r.l. (di seguito anche solo Società) ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata nota provinciale n. prot. 0000721/11/01/2023 nonché ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1. Violazione dell’art. 209 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., e in particolare del comma 4. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90 sulla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento. Difetto di motivazione;

2. Violazione dell’art. 209 del Testo Unico Ambientale per ulteriore e distinto profilo. Eccesso di potere per errata e falsa applicazione dell’art. 103 comma 2 del D.L. 17.03.20 n. 18 e ss. mm. e ii. Eccesso di potere per genericità e indeterminatezza della causa del potere esercitato. Difetto di procedimento e di motivazione. Violazione delle regole di partecipazione al procedimento;

3. Violazione dell’art. 208 comma 13 del D. Lgs. 152/06. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per malgoverno e ingiustizia manifesta;

4. Violazione dell’art. 30 del Decreto legge n. 112 del 25.06.08 convertito nella legge n. 133 del 06.08.08 e dell’art. 11 della legge n. 180 del 11.11.11. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per malgoverno nell’azione amministrativa e per perplessità.

1.2 - Si è costituita in

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