TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-02-19, n. 201000354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-02-19, n. 201000354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000354
Data del deposito : 19 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00534/2009 REG.RIC.

N. 00354/2010 REG.SEN.

N. 00534/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 534 del 2009, proposto da:
A S, rappresentato e difeso dagli avv. A A, A D E, L S, con domicilio eletto presso A A in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75;

contro

Comune di Caltagirone in Persona del Sindaco P.T.;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dai decreti ingiuntivi n. 88/2005, n. 204/2005, 139/2005 e n. 235/2006 emessi dal Tribunale di Caltagirone.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La Società ricorrente, con atto notificato il 21.11.2008 intimava al Comune di Caltagirone di dare completa ed esatta esecuzione ai provvedimenti monitori di cui sopra (ritualmente notificati e dichiarati esecutivi per omessa opposizione), pagando la sorte capitale, gli interessi e le spese legali, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'atto stesso.

Poiché all'intimazione il Comune non faceva seguire, nel termine prescritto, alcuna determinazione, la stessa Società, con atto depositato il 20.2.2009 (peraltro notificato al Comune il giorno 28.1.2009), proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania, chiedendo che venisse dichiarato l'obbligo del Comune di Caltagiorne di conformarsi interamente al giudicato e la nomina di un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per il pagamento di quanto dovutogli.

Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Con memoria depositata il 19.11.2009, notificata al Comune di Caltagirone, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, stante l'intervenuto pagamento dell'importo dovutole.

Alla camera di consiglio del 12.1.2010, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, la ricorrente, con memoria depositata il 19.11.2009, ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso, stante l'intervenuto pagamento dell'importo dovutole. Ciò stante, non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione di parte e dichiarare la intervenuta rinuncia al ricorso.

Nulla è a statuirsi per le spese, in assenza di controparti costituite.

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