TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-28, n. 201300530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2013-10-28, n. 201300530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201300530
Data del deposito : 28 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00148/2013 REG.RIC.

N. 00530/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE UL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2013, proposto da:
RO AN, rappresentato e difeso dall'avv.to Sandra Cisilino, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in TE, piazza Unita' D'IT 7;



contro

La Regione FR-NE UL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Volpe e Beatrice Croppo, domiciliata in TE, piazza Unita' D'IT 1;
il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in TE, piazza Dalmazia 3;
il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta della Regione Autonoma FR NE UL, il Presidente della Regione FR NE UL;



nei confronti di

NZ DO;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
TI VE, CL BE, EL AR, IR RC, UR BR, ET IA, UI SS, RI IT, ELa LI AC, EG EJ TI, TE SU, CI PR, UR HO, FA BI, ELa ES, RI NI, RI LE, NO SI, NA SI, AT AR, LO NI, IT AR, AB TI, FR RO, LO ZU, LI LL, AL ER, CE TT, UC VI, RO DA, MA LF, IO FU, AN AG, ND NT, LI US, ND NE, ULno FU, RI AR, UC GA, UCno LI, MA ES, AN OR, ND UN, GO CH, AB RI, DA IS, EV NI, ND RT, FR ZO, ES OT, ER SM, LO TI, IT LE, AN UZ, AR NN, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Sandra Cisilino, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in TE, piazza Unita' D'IT 7;



per l'annullamento

-della Delibera di Giunta Regionale n. 208 dd. 13 febbraio 2013 avente ad oggetto lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale unitamente alle elezioni amministrative di alcuni Comuni della Regione, e del Decreto n. 038/Pres. del Presidente della Regione FVG dd. 4 marzo 2013 avente ad oggetto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'undicesimo Consiglio Regionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione FR-NE UL e dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente chiede con il ricorso in epigrafe l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 208 del 13 febbraio 2013 avente ad oggetto lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale del FR NE UL e del decreto del Presidente della Regione n. 038/Pres. di data 4 marzo 2013 avente ad oggetto la convocazione dei comizi elettorali per dette elezioni.

Sostiene il ricorrente AN che la Provincia di TE non farebbe parte dello Stato italiano ma dello Stato denominato Territorio libero di TE, come stabilito dall’art. 21 del Trattato di pace di Parigi del 1947 e dai relativi allegati.

Il Territorio libero di TE viene individuato da una piantina che parte ricorrente allega al ricorso (documento n 1) e che riproduce in sostanza quella allegata al Trattato di Parigi del 1947, includente territori oggi appartenenti a IT, IA e IA; peraltro, nella legenda della mappa, redatta a cura di parte ricorrente, ci si riferisce alla zona A, asseritamente amministrata “provvisoriamente” dall’IT, e alla zona B, amministrata “provvisoriamente” in parte della IA e in parte dalla IA.

Ad avviso del ricorrente, il citato Trattato di pace non sarebbe mai stato modificato né sarebbe stato superato dal Trattato di SI, accordo bilaterale firmato nel 1975 tra IT e GO e mai ratificato dai firmatari del citato Trattato di Parigi.

In sostanza, nell’ottica del ricorrente, l’IT sarebbe solo amministratrice provvisoria della parte del Territorio libero affidatale sulla base del Memorandum di RA del 1954, che egli definisce come “accordo bilaterale” con le potenze amministratrici del Territorio libero, le quali, nella tesi del ricorrente, non avrebbero potuto sostituirsi alle Nazioni Unite.

A sostegno il ricorrente cita un memorandum del Dipartimento di Stato degli Stati TI d’America del novembre del 1967 che a suo avviso riconoscerebbe l’esistenza legale del citato Territorio libero.

Il ricorrente cita poi a favore anche l’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 agosto 1972 che al punto 6 reca la nomina del governatore del Territorio libero.

Il ricorrente poi riproduce l’allegato VI al Trattato di pace del 1947 recante le norme sullo Statuto provvisorio e definitivo del Territorio libero. Dopo aver evidenziato come il Trattato di Parigi sia stato ratificato dall’IT, cita, a favore della sua tesi, la Convenzione di Vienna del 1969, in particolare gli articoli 26 e 27.

Secondo il ricorrente, il Territorio libero sarebbe esistente nel mondo giuridico, laddove la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n 1 istitutiva della Regione FR NE UL sarebbe incostituzionale, avendo inglobato nel territorio regionale la Provincia di TE, in contrasto con il citato Trattato di pace.

In via di diritto eccepisce la carenza di sovranità italiana nella zona A del Territorio libero di TE, e la nullità assoluta di ogni atto deciso in carenza di sovranità. Tale mancanza assoluta di sovranità deriverebbe dal Trattato di pace e dal Memorandum di RA, che – a suo avviso - si limita ad affidare all’IT l’amministrazione provvisoria della zona A.

Con la seconda censura deduce il difetto di giurisdizione assoluto delle autorità italiane nella zona A.

Quanto alla citata legge costituzionale n 1 del 1963 essa sarebbe affetta da nullità assoluta e da incostituzionalità per aver inglobato nella Regione i sei comuni della Provincia di TE. Invero, sempre nella tesi di parte ricorrente, la situazione giuridica fissata dal Trattato di pace e dal Memorandum, il quale avrebbe solamente affidato in via del tutto provvisoria l’amministrazione della zona A all’IT, sarebbe immutata fino ad oggi, con conseguente lesione dei diritti dei cittadini del Territorio libero.

Nel quarto motivo il ricorrente afferma l’illegittimità della Corte d’Appello di TE quale Distretto giudiziario con competenze di Ufficio elettorale, in quanto organo privo di competenze sul Territorio libero; in particolare la legge statale n. 1086 del 9 ottobre 1956 sarebbe “nulla” in quanto non potrebbe superare il Trattato di pace né la Costituzione italiana negli articoli 10 e 117.

Con la quinta e ultima doglianza il ricorrente contesta la stessa legittima esistenza del presente TAR, in quanto organo della Repubblica italiana esercitante una potestà in contrasto con il ripetuto Trattato di pace e con il Memorandum di RA del 1954.

In conclusione, il ricorrente chiede in via preliminare che il TAR dichiari la propria carenza assoluta di giurisdizione, in via gradata di rimettere gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla legge costituzionale n 1 del 1963, per le ragioni sopra esplicitate.

Chiede poi di sospendere il giudizio e rimettere gli atti al Governo ITno, privo di sovranità nella zona A del territorio libero, ovvero di rimettere gli atti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante del territorio libero, affinché si proceda a istituire e nominare gli organi del territorio libero di TE.

Infine, chiede l’annullamento degli atti in epigrafe impugnati in quanto viziati da nullità assoluta e in via subordinata il loro annullamento parziale nella parte in cui stabiliscono le elezioni nella zona appartenente al Territorio libero di TE.

Resiste in giudizio la Regione FR NE UL con atto depositato il 13 luglio 2013, eccependo la non riconducibilità del ricorso alle ipotesi di cui all’articolo 129 del Codice del processo amministrativo, laddove non risulta impugnato l’atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso sarebbe comunque tardivo in quanto l’ammissione delle liste si è conclusa il 22 marzo 2013 mentre il ricorso risulta depositato il 17 aprile 2013.

La Regione poi rileva la contraddizione del ricorso che, pur sostenendo la carenza di sovranità dello Stato italiano, risulta proposto innanzi a un giudice italiano.

Sul punto di sovranità richiama la sentenza della Corte costituzionale n 53 del 1964 e la sentenza del TAR Lazio n. 2677 del 2009.

Resiste in giudizio anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi con atto depositato il 17 maggio 2013, che si difende con memoria depositata il 13 luglio 2013, eccependo il difetto di legittimazione passiva dello Stato; il ricorso sarebbe poi inammissibile, non avendo il ricorrente documentato la qualità di cittadino italiano e di iscritto nelle liste elettorali di TE.

L’Avvocatura contesta anche nel merito il ricorso ribadendo la pacifica sovranità italiana sulla provincia di TE.

Intervengono ad adiuvandum con atto depositato il 18 luglio 2013 una serie di cittadini residenti nel Territorio libero sostenendo che la decisione sul presente ricorso inciderebbe sui loro diritti; essi aderiscono in tutto alle tesi sostenute in ricorso, che sostanzialmente riproducono.

Eccepiscono in via preliminare la tardività della costituzione in giudizio della Regione FR NE UL avvenuta oltre il termine di legge.

Con una memoria congiunta depositata il 23 luglio 2013, il ricorrente e gli interventori eccepiscono nuovamente la tardività della costituzione in giudizio della Regione.

Contestano l’eccezione d’inammissibilità del gravame, considerata la natura di atto amministrativo dell’indizione delle elezioni.

Nel merito affermano l’inapplicabilità al caso dell’articolo 62 della Convenzione di Vienna, stante gli obblighi inderogabili derivanti per l’IT dal Trattato di pace.

In successiva memoria depositata il 24 luglio 2013 la Regione contesta l’eccezione di tardività sollevata da controparte, in quanto il termine di cui all’art. 46 del Codice non sarebbe perentorio ma ordinatorio.

Nel

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