TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202300554
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00554/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-appresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Filippelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 39 del 17.12.2021 della commissione per il concorso pubblico indetto dall'A.S.L. Caserta per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 82 posti di assistente amministrativo Ctg “C” di cui n. 1 in applicazione della riserva al personale dipendente e n. 30 in applicazione della riserva ai militari volontari o congedati, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del sig. -OMISSIS- dalla prova orale tenutasi il medesimo giorno in quanto assente, nonché degli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Caserta e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione n. 46 del 13.1.2020 l’A.S.L. Caserta indiceva un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 82 assistenti amministrativi cat. “C”, di cui n. 1 in applicazione della riserva al personale dipendente.
A tale procedura partecipava il sig. -OMISSIS- che, dopo aver superato le prove scritte, veniva ammesso a sostenere la prova orale il 2.12.2021.
Il 15.11.2021 l’istante chiedeva di posticipare la prova al 17.12.2021 essendo impegnato in una borsa di studio presso una Università portoghese e l’amministrazione assentiva alla richiesta con nota del 22.11.2021.
Con pec del 16.12.2021 il ricorrente rappresentava l’impossibilità di partecipare alla prova orale del giorno successivo, in quanto sottoposto a sorveglianza sanitaria per caso sospetto di Covid 19 e chiedeva un ulteriore rinvio della prova orale concorsuale.
Il 17.12.2021, sempre a mezzo p.e.c., l’istante trasmetteva l’esito positivo del tampone molecolare e il provvedimento di isolamento domiciliare a far data dal 15.12.2021 e ribadiva la richiesta di differimento della prova orale.
In data 21.1.2022 trasmetteva diffida del proprio legale con cui lamentava il mancato riscontro alle precedenti missive ed insisteva per la fissazione di una prova suppletiva.
A riscontro della nota di sollecito, l’amministrazione trasmetteva il provvedimento della commissione esaminatrice recante conferma dell’esclusione dal concorso disposta in data 17.12.2022 in cui si richiamava un caso analogo concernente altra candidata alla quale non era stato accordato il rinvio della prova orale, specificando inoltre che il ricorrente aveva già beneficiato di un differimento rispetto alla data inizialmente fissata del 2.12.2021.
Infine, con deliberazione del direttore generale n. 59 del 21.1.2022, l’amministrazione prendeva atto dei lavori della commissione e nominava i vincitori confermando la disposta esclusione.
Avverso tale estromissione, in data 13.4.2022 l’istante proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto innanzi a questo T.A.R. in seguito ad opposizione del controinteressato (12.5.2022) e dell’A.S.L. (20.5.2022).
In punto di diritto, lamenta la violazione dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021, la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta.
Sostiene che, per effetto dell’esito positivo al tampone, versava in una condizione di impedimento oggettivo, in quanto ristretto in regime di isolamento domiciliare, sicché l’amministrazione