TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-26, n. 201802677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-11-26, n. 201802677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802677
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2018

N. 02677/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01596/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2017, proposto da
- Lara S.r.l. e Akir S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. U G ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

contro

- il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A B, G M e P G B ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 10, presso A.T.A.P.;

- la Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
- Industrial Cleaning &
Sanitation S.a.s. di Borgonovo Cristina e C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. U G ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, recante controdeduzione alle osservazioni ed approvazione della Variante al P.G.T. di Monza, pubblicata sul B.U.R.L. in data 3 maggio 2017;

- del parere di compatibilità della Provincia di Monza e della Brianza, prot. 186907 del 21 dicembre 2016, richiamato nel P.G.T. approvato;

- della delibera della Giunta comunale di Monza n. 403 del 5 luglio 2012, recante avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per la formazione del Piano di Governo del Territorio;

- della delibera di Giunta comunale n. 83 del 20 febbraio 2014, recante nomina dell’Autorità competente per la V.A.S.;

- del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio resi nella procedura V.A.S. ex D. Lgs. n. 152 del 2006 ed ex art. 4 della legge regionale n. 12 del 2005 e recepiti nel nuovo P.G.T.;

- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum delle ricorrenti di Industrial Cleaning &
Sanitation S.a.s. di Borgonovo Cristina e C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 giugno 2017 e depositato il 12 luglio successivo, le società ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, la delibera del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, recante controdeduzione alle osservazioni ed approvazione della Variante al P.G.T. di Monza, pubblicata sul B.U.R.L. in data 3 maggio 2017.

Le società ricorrenti sono proprietarie di alcune aree site in Via Mozart a Monza – identificate al foglio 17, mappali 55, 336, 54, 339 e 340 – classificate con destinazione a verde privato nel Piano di governo del territorio approvato nel 2007, pur essendo collocate in un contesto urbano edificato e dotato di tutte le infrastrutture urbanizzative.

A seguito dell’adozione della Variante al P.G.T. con la deliberazione n. 53 del 2016, le aree di proprietà delle ricorrenti sono state ricomprese, unitamente ad altre proprietà (in particolare quelle di proprietà della società Clotilde S.r.l.), nel più ampio ambito “AT 09”, suddiviso a sua volta in tre sub ambiti (9a, 9b e 9c), cui è stato assegnato un indice edilizio di 0,35 mq/mq, a fronte di previste cessioni pari a 12.580 mq (ossia oltre il 70% dell’intera superficie d’ambito pari a 17.377 mq), con una previsione di concentrazione delle edificazioni, attraverso l’esclusione di parte delle aree di Via Boccaccio e di quelle poste a sud e sempre incluse nel medesimo comparto territoriale e al netto dell’incidenza dei costi per la bonifica e la rinaturalizzazione delle aree di Via Boccaccio posti a carico degli operatori. Le ricorrenti, allo scopo di poter realizzare interventi economicamente sostenibili sui predetti compendi, hanno elaborato, unitamente alla società Clotilde S.r.l., proprietaria di aree limitrofe, una soluzione finalizzata alla sistemazione urbanistica complessiva di quelle aree, presentando una osservazione alla Variante al P.G.T. (numero 347), attraverso la quale hanno chiesto una rivisitazione della scelta operata dall’Amministrazione: pur mantenendo fermo l’indice edilizio in 0,35 mq/mq, si sarebbe dovuta consentire l’estensione dell’ambito a 16.440 mq, prevedere una cessione di aree standard in misura pari a 9.290 mq, pari a circa il 60% della superficie territoriale, nonché consentire un armonico sviluppo edilizio per il completamento di due contesti già urbanizzati in Via Mozart e in Via Oliveto/Monte Cengio.

Con la delibera consiliare n. 8 del 6 febbraio 2017, è stata definitivamente approvata la Variante al P.G.T., con la contestuale reiezione dell’osservazione proposta dalle ricorrenti insieme agli altri proprietari contigui;
di contro, l’Amministrazione comunale ha aderito alla richiesta di stralcio formulata da alcuni proprietari coinvolti nell’ambito “AT 09”, attraverso il riconoscimento dell’edificabilità diretta del loro lotto (9a) e senza necessità di concorrere agli oneri della pianificazione attuativa relativi all’intero ambito. Pertanto, le aree comprese originariamente nei sub ambiti 9b e 9c, ora inserite nell’ambito “AT 42”, aventi un’estensione di 13.849 mq, con indice edificatorio pari a 0,35 mq/mq e una previsione di cessioni per 8.034 mq per aree a standard, e individuate tutte in Via Boccaccio, dovranno essere previamente bonificate e rinaturalizzate, nonché dotate di parcheggi lungo tutti i tre lati del lotto affacciantisi sulle vie pubbliche;
le aree site in via Mozart hanno ricevuto conferma della destinazione a verde inedificabile, al fine di evitare eccessivo consumo di suolo e per favorire il recupero delle aree dismesse.

Le ricorrenti, assumendo la gravosità e la sproporzione della disciplina urbanistica dettata per il comparto di loro proprietà, che a causa della sua onerosità sottrarrebbe valore alle aree e disincentiverebbe la realizzazione di un qualsivoglia intervento edilizio, hanno chiesto l’annullamento, in parte qua, della Variante approvata dal Comune di Monza in data 6 febbraio 2017.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, della legge n. 241 del 1990, della legge n. 1150 del 1942, del D.M. n. 1444 del 1968, del D. Lgs. n. 152 del 2006, del D. Lgs. n. 267 del 2000, della legge regionale n. 12 del 2005 e delibere applicative;
sono stati altresì dedotti l’eccesso di potere per sviamento, l’illogicità, la contraddittorietà, il contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, il travisamento di fatto, l’erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, il difetto di motivazione, la carenza d’istruttoria, l’ingiustizia manifesta e l’illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monza che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso sotto vari profili e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

È intervenuta ad adiuvandum delle ricorrenti la società Industrial Cleaning &
Sanitation S.a.s. di Borgonovo Cristina e C., in qualità di acquirente delle aree di proprietà della ricorrente Lara S.r.l. interessate dall’odierna controversia.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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