TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-29, n. 202408400
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2024
N. 08400/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07162/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7162 del 2021, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall’avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, avente domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F O, S S, R Z, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. 154848/2021 del 04.06.2021 notificata il 07.06.2021 a firma del capo del I Reparto del comando generale della Guardia di Finanza con la quale il sig. F P è stato escluso dal concorso pubblico per n. 571 allievi finanzieri per difetto del requisito di cui all’art. 2 c. 2 lett. a del bando;
- della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di n. 571 allievi finanzieri pubblicata e/o approvata con determinazione del comandante generale della guardia di finanza n. 173387 del 22.06.2021;
- di ogni e/o qualsivoglia atto e/o provvedimento connesso, collegato, consequenziale, prodromico e incompatibile con il ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. G G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il Sig. F P di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 571 Allievi Finanzieri per l’anno 2020, di avere superato tutte quante le prove previste dall’iter procedimentale e di essere stato tuttavia escluso con determinazione n. 154848/2021 del 4 giugno 2021, notificata il 7 giugno 2021, a firma del capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza con la seguente motivazione: “…tenuto conto che l’articolo 703, comma 2, del sopracitato D.lgs. 66/2010 stabilisce che le riserve di posti da destinare ai volontari in ferma prefissata delle forze armate nell’ambito dei concorsi per l’accesso nelle carriere iniziali delle forze di polizia non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale ... atteso che il citato bando prevede all’articolo 2 comma 2 lettera a) numero (2) che possono partecipare per i posti riservati per i volontari delle forze armate i candidati in ferma prefissata quadriennale in servizio o in congedo a esclusione di coloro che si trovino in rafferma biennale ... l’aspirante è escluso dalla procedura concorsuale in premessa per difetto del requisito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del bando di concorso, poiché alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione rivestiva lo status di volontario delle Forze Armate in rafferma