TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-10, n. 202200402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-10, n. 202200402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200402
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00402/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- n.q. di Tutore del Sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G D S, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Crisafi, 25;

contro

Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.09.2016, adottato dal Comune di Montebello Jonico ex art. art. 31 comma 4 D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto accertamento della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e relative conseguenze acquisitive al patrimonio comunale;

- dell’ordinanza di demolizione e sgombero delle opere edilizie n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2022 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 22.11.2016 e depositato in data 19.12.2016, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di tutore del padre -OMISSIS-, giusta nomina di cui al decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 14.02.2005, e la sig.ra -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.09.2016, con cui il Comune di Montebello Jonico, ai sensi dell’art. 31 comma 4 D.P.R. 380/2001, ha accertato l’inottemperanza alle statuizioni demolitorie di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- del 15.07.2014, notificata ai medesimi soggetti, così perfezionandosi le conseguenze acquisitive al patrimonio comunale di cui al comma 3 del sopra citato art. 31.

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ Illegittimità del provvedimento per violazione di legge, carenza di motivazione ed eccesso di potere ”;

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto invalidamente notificato non già al tutore del sig. -OMISSIS-, bensì direttamente a quest’ultimo ovvero ad un soggetto della cui incapacità di intendere e di volere il Comune era al corrente, per essere stato dal predetto tutore convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, avverso l’atto presupposto, ossia l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 15.07.2014 (ricorso n. -OMISSIS-/2014 R.G. definito con sentenza n. -OMISSIS-/2014 confermata dal Consiglio di Stato).

In ogni caso, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto irrogare al sig. -OMISSIS- la sanzione, di natura afflittiva, dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale proprio in considerazione dell’incapacità di intendere e volere di quest’ultimo e, quindi, dell’impossibilità di muovergli qualsivoglia addebito a titolo di dolo ovvero colpa.

Infine, il provvedimento accertativo dell’inottemperanza sarebbe affetto da grave deficit motivazionale in quanto privo dell’esternazione delle ragioni di interesse pubblico, attuale e concreto, all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva (oltre che del relativo sedime e delle relative aree pertinenziali), oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, rimasta inevasa.

Tanto più che le conseguenze acquisitive in parola sarebbero destinate a prodursi esclusivamente a carico del soggetto responsabile dell’abuso e non anche nei confronti del proprietario dell’opera abusiva, rimasto estraneo - come nel caso in esame - alla realizzazione della stessa.

- “ Violazione di legge per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, omissione e mancanza assoluta di motivazione ”;

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla necessaria parentesi partecipativa endo-procedimentale di cui all’art. 7 l. n. 241/90 la quale, ove attivata, avrebbe potuto diversamente orientare l’ agere pubblico. In particolare, i ricorrenti avrebbero potuto evidenziare l’inconciliabilità delle conseguenze ablatorie di cui all’art. 31 T.U.E. con le acquisizioni “ già avvenute e da avvenire ” nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico degli odierni ricorrenti in relazione agli abusi edilizi in contestazione oltre che con l’esistenza di un procedimento di sanatoria, ancora pendente presso l’amministrazione comunale.

2. Il Comune di Montebello Jonico non si è costituito.

3. In occasione dell’udienza di smaltimento del 26.05.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

5. Priva di pregio si appalesa la censura secondo cui il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio n. -OMISSIS- sarebbe illegittimo per essere stato notificato nei diretti confronti del soggetto interdetto e non anche del relativo tutore.

Ed invero, la comunicazione del provvedimento oggetto di gravame, limitativo della sfera giuridica del relativo destinatario, costituisce, ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 241/90, una condizione integrativa dell’efficacia e non anche un presupposto di validità dello stesso.

Gli eventuali vizi della notificazione non sono, dunque, utilmente dedotti a sostegno dell’illegittimità dell’atto impugnato, potendo al più incidere sulla conoscenza che dello stesso ha acquisito il relativo destinatario e, quindi, sui termini per l’eventuale impugnazione.

Peraltro, nel caso in esame, il tutore del sig. -OMISSIS- ha, comunque, avuto notizia del provvedimento accertativo in contestazione, tanto da averlo tempestivamente gravato mediante l’instaurazione del presente giudizio, con conseguente irrilevanza della relativa censura.

6. Parimenti fuori fuoco è l’ulteriore obiezione secondo cui il sig. -OMISSIS-, in quanto incapace di intendere e di volere, non avrebbe potuto essere destinatario delle conseguenze acquisitive al patrimonio comunale, di natura sanzionatoria, derivanti dall’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.

Ed invero, per come si evince dalla documentazione versata agli atti del giudizio, l’ordinanza da ultimo citata, indirizzata nei confronti del sig. -OMISSIS-, è stata ritualmente impugnata innanzi a questo Tribunale, proprio dal sig. -OMISSIS-, nella espressa qualità di tutore del padre (ricorso n. -OMISSIS-/2014 R.R.).

Preso atto della sentenza di rigetto del ricorso in parola – n. -OMISSIS- del 19.11.2014 - costituiva onere del tutore, ai sensi degli artt. 357 e ss. c.c., provvedere alla tempestiva demolizione delle opere edilizie di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-, divenuta ormai definitiva. Ciò all’evidente scopo di non esporre il patrimonio immobiliare dell’interdetto alle conseguenze acquisitive di cui all’art. 31 commi 3-4 T.U.E.

Da qui l’infondatezza della censura secondo cui il sig. -OMISSIS-, in quanto interdetto, non avrebbe potuto essere destinatario del provvedimento ablatorio oggetto di gravame.

7. Inconferente si appalesa l’ulteriore motivo di gravame con il quale è stata contestata l’operatività del potere acquisitivo al patrimonio comunale nei confronti del proprietario dell’opera abusiva che sia rimasto estraneo alla realizzazione della stessa.

Ciò se solo si considera che, nella fattispecie in esame, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- risultano destinatari dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, rimasta inevasa, non soltanto quali proprietari ma anche quali diretti responsabili degli abusi ivi indicati.

Tale responsabilità è stata, del resto, confermata dai soggetti in questione i quali, nell’impugnare l’ordinanza n. -OMISSIS- (cfr. ricorso introduttivo del giudizio n. -OMISSIS-/2014, in atti), hanno espressamente dichiarato di aver personalmente realizzato le opere edilizie ivi indicate.

8. Quanto poi alle ulteriori censure poste a base del ricorso, essi risultano del tutto incompatibili con la natura dovuta e vincolata del potere di accertamento attribuito all’amministrazione comunale dall’art. 31 comma 4 T.U.E. Quest’ultima, infatti, decorso il termine assegnato affinché l’ingiunto provveda motu proprio alla demolizione dell’abuso, è tenuta ad accertare l’inottemperanza del provvedimento ripristinatorio.

Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, l’irrilevanza tanto della mancata esternazione dell’esistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, all’acquisizione al patrimonio pubblico - che è a ben vedere, insito nella stessa natura del potere accertativo esercitato - quanto della mancata attivazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 l. n. 241/90, secondo quanto previsto dal successivo art. 21 octies . Del resto, parte ricorrente si è limitata ad affermare, senza produrre alcun elemento di prova in proposito, che le contestate conseguenze acquisitive risulterebbero incompatibili con le statuizioni rese nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico degli ingiunti ovvero con l’asserita pendenza di un procedimento di sanatoria, di cui non è vi traccia in atti.

8. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

9. Non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite, attesa la mancata costituzione del Comune di Montenello Jonico.

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