TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-21, n. 201804167
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2018
N. 04167/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03754/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2016, proposto da
MI RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Ianniello, Giovanna Golino, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Capuano in Napoli, via De Pretis 19;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Sessa Aurunca;
ND Belle Arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Sessa Aurunca prot. n. 8838/2016, recante diniego all'istanza presentata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 ed s.m.i per l'intervento inerente al permesso di costruire per la realizzazione di n. 2 corpi fabbrica e schiera di n. 10 unità abitative con annesso garage di pertinenza, nonché degli atti connessi e conseguenziali;
del parere negativo prot. n. 5093/2016 della ND Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
del preavviso di diniego prot. n. 3388/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente RR MI espone di aver presentato al Comune di Sessa Aurunca istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione (con il beneficio dell’ampliamento ex l.r. n. 1/01 - piano casa) di due corpi di fabbrica a schiera destinati ad ospitare 10 unità abitative con annessi garage. Il Comune inviava alla competente ND la propria proposta positiva di provvedimento di cui all’art. 146 del d. lgs n. 42/2004; con nota prot. 5093 del 19/4/16, la ND (facendo seguito alla comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 10/3/16) esprimeva parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, il Comune di Sessa Aurunca, preso atto del suddetto parere, notificava il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica.
1.1- La RR ha, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, con il quale ha chiesto l’annullamento del diniego comunale e del presupposto parere della locale ND, nonché della nota con cui quest’ultima ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
1.2 - A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto:
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