TAR Bologna, sez. II, sentenza 2013-01-22, n. 201300042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2013-01-22, n. 201300042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201300042
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00369/2004 REG.RIC.

N. 00042/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2004, proposto da:
T S ed A, rappresentato e difeso dagli avv. A B, G M, con domicilio eletto presso Luciana Petrella in Bologna, via Marsili N. 15;
Monaldini Ines;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Comune di Rimini;

per l'annullamento

del decreto del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna del 29.12.2003 di annullamento del provvedimento del 29.10.2003 con cui il comune di Rimini (Dirigente dell’Ufficio Condono) aveva rilasciato l’autorizzazione ambientale (parere favorevole reso ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985) in ordine al condono di opere realizzate in area interessata da vincolo paesaggistico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. B L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna del 29.12.2003 di annullamento del provvedimento del 29.10.2003 con cui il comune di Rimini (Dirigente dell’Ufficio Condono) aveva rilasciato l’autorizzazione ambientale (parere favorevole reso ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985) in ordine al condono di opere realizzate in area interessata da vincolo paesaggistico.

Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, di difetto motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna deducendo, con varie argomentazioni, l’infondatezza del ricorso.

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