TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300136
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Pubblicato il 24/02/2023
N. 00136/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2019, proposto dal
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C C, dall'avvocato G F e dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via Dante 11;
contro
- Sarit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E M e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Symposium Handelsges M.B.H., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena n. 40;
- Sa.Ri.Med. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Giorgio Fanari, Cristina Caredda e Matteo Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Symposium Porte e Finestre S.r.l., non costituita;
- Centro Medico Dentistico Dottori Porcu Cristiana, Orru Enrico e Cossu Salvatore, non costituito;
per l'accertamento,
in via principale:
- che i soggetti citati in giudizio sono tenuti alla cessione in proprietà, a titolo gratuito, a favore del Comune di Cagliari, delle seguenti aree: mappali distinti al Foglio 2 n. 999 -1002 (poi frazionata e oggi costituita dai nn. 3807, 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3820) -1009 -1011-1012-1010 ex mapp. 129-489-125-126-127, destinati, esclusivamente, alla loro cessione al Comune di Cagliari;Foglio 2, mapp. 1145 (ex 126/v) di are 13 e 59 centiare;1146 (ex 126/z) di are 1 e 80 centiare;1147 (poi frazionata nei nn. 3919-3920) (ex 126/aa) di are 12 e 12 centiare;1149 (ex 126/ac) di are 2 e 25 centiare;1150 (poi frazionata nei nn. 4144 parte - 4150) (ex 126/ad) di centiare 65, utilizzate per la realizzazione di marciapiedi e/o destinate a opere di pubblica utilità;Foglio 2 mappale 1001 catasto terreni poi inserito in catasto fabbricati con nn. 3248 e 3248 sub 1 parte;Foglio 2 particelle nn. 3838-3839 (poi frazionata nei nn. 4144 parte e 4149) (ex 1149), nn. 3840-3841 (ex 1150), b;particella n. 3248 - Livello 2° sottosuolo centro commerciale (lotto 8);particella 3248 subalterni 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43;particella 3806, frazionata in particelle nn. 3810, 3811, 3812, 3813, 3814 e 3815;la particella 3807;la particella 3811 variata in particella 3820;le particelle nn. 1149-1150 del foglio 2 generanti le particelle nn. 3838 e 3839 – e poi parte n. 4144 e tutto il n. 4149 dalla 1149 e le particelle nn. 3840 e 3841 e poi parte n. 4144 più tutto n. 4159 dalla 1150;
- per l'effetto, per la pronuncia tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di sentenza che produca gli stessi effetti degli atti pubblici non stipulati, liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di effettuare le trascrizioni di rito;
- e per l'effetto, per la condanna al rilascio delle aree sopra indicate;
in via subordinata:
- che i soggetti citati in giudizio sono tenuti alla cessione in proprietà, per il prezzo ricognitorio di lire 100 pari ad euro 0,05 (cinque centesimi), a favore del Comune di Cagliari, delle seguenti aree: mappali distinti al Foglio 2 n. 999-1002 (poi frazionata e oggi costituita dai nn. 3807, 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3820) - 1009-1011-1012-1010 ex mapp. 129-489-125-126-127, destinati, esclusivamente, alla loro cessione al Comune di Cagliari;Foglio 2, mapp. 1145 (ex 126/v) di are 13 e 59 centiare;1146 (ex 126/z) di are 1 e 80 centiare;1147 (poi frazionata nei nn. 3919-3920) (ex 126/aa) di are 12 e 12 centiare;1149 (ex 126/ac) di are 2 e 25 centiare;1150 (poi frazionata nei nn. 4144 parte- 4150) (ex 126/ad) di centiare 65, utilizzate per la realizzazione di marciapiedi e/o destinate a opere di pubblica utilità;Foglio 2 mappale 1001 catasto terreni poi inserito in catasto fabbricati con i nn. 3248 e 3248 sub 1 parte;Foglio 2 particelle nn. 3838-3839 (poi frazionata nei nn. 4144 parte e 4149) (ex 1149), n. 3840-3841 (ex 1150), b;particella 3248 - Livello 2° sottosuolo centro commerciale (lotto 8);particella 3248 subalterni 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43;particella 3806 frazionata in particelle nn. 3810, 3811, 3812, 3813, 3814 e 3815;la particella 3807;la particella 3811 variata in particella 3820;le particelle nn. 1149-1150 del foglio 2 generanti le particelle nn. 3838 e 3839 – e poi parte 4144 e tutto il 4149 dalla 1149 e le particelle nn. 3840 e 3841 e poi parte 4144 più tutto 4159 dalla 1150;
- per l'effetto, per la pronuncia tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di sentenza che produca gli stessi effetti degli atti pubblici non stipulati, liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cagliari di effettuare le trascrizioni di rito;
- e per l'effetto, per la condanna al rilascio delle aree indicate libere da persone e da cose;
- con riserva di separata azione per danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sarit S.r.l., di Symposium Handelsges M.B.H. e di Sa.Ri.Med. S.r.l.;
Vista la sentenza parziale di questa Sezione n. 520 del 25 settembre 2020;
Vista la CTU depositata il 27 aprile 2022 con i relativi atti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Cagliari, odierno ricorrente, chiede che venga accertato l’obbligo di cessione in proprietà, e conseguentemente pronunciata sentenza per ottenere il trasferimento in proprio favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c. - a titolo gratuito o, in via subordinata, al prezzo ricognitorio di euro 0,05 centesimi – della proprietà di svariate aree intestate a diversi soggetti (Sa.Ri.Med. S.r.l., Symposium Handelsges M.B.H., Symposium Porte e Finestre S.r.l., Centro Medico Dentistico Dottori Porcu - Cristiana - Orru Enrico - Cossu Salvatore e Sarit S.r.l.), evocati in giudizio.
Il Comune espone a sostegno della domanda quanto segue.
1.1. Le aree in controversia rientrano nella lottizzazione “Monreale”, sita in località “Fagundu” (Pirri – Cagliari), oggetto di Piano di lottizzazione (suddiviso in 8 Lotti Edilizi: Lotti nn. 1, 2 e 3, Uffici;Lotto 4, Albergo, sala convegni e residence ;Lotti 5 e 6, Residenziali;Lotto 7, Residenziale e Residence ;Lotto 8, Centro Commerciale) approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari 15 maggio 1974, n. 222, nonché di una correlata promessa unilaterale del 19 dicembre 1974 (come da rogito registrato in Cagliari il 20 dicembre 1974 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari in data 4 gennaio 1975), con cui i lottizzanti, cioè la Monreale S.p.A., la Parly S.p.A. e la ditta individuale Puddu Antonio, si impegnarono, ai sensi dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, a cedere al Comune terreni e fabbricati destinati a standard e opere di urbanizzazione secondaria e primaria (previa realizzazione delle stesse sempre a cura dei lottizzanti), a realizzare le strade veicolari e pedonali interne alla lottizzazione, ad allargare le adiacenti strade comunali “Is Porrus” e “Su Planu”, nonché a sistemare e manutenere per dieci anni gli spazi adibiti a verde pubblico attrezzato, le reti idriche e fognarie, l’impianto di illuminazione pubblica e la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas.
1.2. Successivamente, ottemperando al sopravvenuto decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 1974, n. 13685/2129, con rogito del 7 luglio 1978 la Monreale S.p.A. integrò la sopra descritta promessa unilaterale aggiungendo tra le aree in cessione quelle comprese nel “terzo sottosuolo” del Centro Commerciale (per una superficie di mq. 6.577), da destinare a parcheggi. L’ubicazione di questi ultimi fu poi trasferita nelle aree del “secondo sottosuolo” a seguito del decreto assessorile 31 giugno 1978, n. 73/U, con cui la Regione Sardegna aveva nel frattempo preso atto dell’impossibilità tecnica (a causa della presenza di acqua di falda) di realizzare l’opera nell’area originariamente designata.
All’esito di tali impegni l’ammontare complessivo delle aree oggetto della prevista cessione al Comune di Cagliari era di 19.906 metri quadri in superficie e di 6.577 metri quadri nel secondo piano interrato del futuro fabbricato da destinare a centro commerciale.
1.3. Negli anni successivi, mentre le opere a destinazione privata previste dalla lottizzazione sono state in gran parte realizzate, i beni in questione, anziché essere trasferiti al Comune di Cagliari come previsto, sono rimasti nella disponibilità dei lottizzanti che non hanno nemmeno realizzato le opere di urbanizzazione secondaria.
Le aree di lottizzazione sono state peraltro oggetto di articolate vicende successorie, riguardanti in particolare:
- l’alienazione, da parte della Monreale S.p.A. alla Cagliari Immobiliare S.r.l., di fabbricati e aree di sua proprietà compresi nel Piano di lottizzazione “Monreale”;
- la successiva dichiarazione di fallimento della stessa Cagliari Immobiliare S.r.l., intervenuta con sentenza n. 222 del 1993 del Tribunale Civile, Sezione Fallimentare, di Monza;
- la conseguente vendita all’asta dei relativi beni immobili alla Symposium Handelsges M.B.H., con sede in Austria, aggiudicataria, in forza di decreto 15 novembre 1995 del Tribunale di Monza e destinataria di successivi decreti integrativi adottati dallo stesso Giudice fallimentare (da ultimo, il decreto del Tribunale di Monza in data 18 novembre 2014);
- il trasferimento all’impresa CO.GE.SAR S.r.l. dell’obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- la messa in liquidazione della società austriaca Symposium Handelsges M.B.H. e la cessione del ramo d’azienda comprendente gli immobili in questione alla Monreale Parking S.r.l. la cui compagine sociale, secondo la prospettazione del Comune di Cagliari, coinciderebbe comunque con quella della odierna resistente;
- l’effettuazione, da parte della Cagliari Immobiliare S.r.l., nonché della Symposium Handelsges M.B.H. e delle società successivamente subentrate nella titolarità dei beni in questione, di svariati atti di frazionamento e cessione a terzi di alcuni degli stessi beni, dei quali, in tal modo, sono divenuti proprietari altri soggetti.