TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-05-05, n. 201400574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2014-05-05, n. 201400574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201400574
Data del deposito : 5 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01497/2006 REG.RIC.

N. 00574/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01497/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2006, proposto da:
R L, rappresentato e difeso dagli avv.ti C G P e F B, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Noventa di Piave, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Z D e L S, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento:

- quanto al ricorso introduttivo del giudizio, dell’ordinanza sindacale n. 42 del 9 maggio 2006, notificata in data 13 maggio 2006 recante "Ordinanza di sgombero materiale e ripristino stato dei luoghi. Ditta: R L", nonché del suo verbale presupposto relativo ad un sopralluogo effettuato dall'amministrazione resistente il giorno 28 marzo 2006;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota prot. n. 12164 del 20 luglio 2006, a firma del Responsabile di P.O. Servizi Tecnici del Comune di Noventa di Piave (VE).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Noventa di Piave con ordinanza n. 42 del 9 maggio 2006, ha ordinato al ricorrente lo sgombero di rifiuti abbandonati in un’area cortilizia di pertinenza di alcuni immobili, uno dei quali di proprietà del ricorrente stesso, consistenti in mobili vecchi e scatoloni, che necessitava di un intervento di derattizzazione per evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) incompetenza del Sindaco ad adottare un provvedimento che, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al dirigente;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e falsità della motivazione perché, nonostante la presentazione di una memoria procedimentale da parte dell’interessato, il provvedimento impugnato afferma erroneamente che non è stata presentata alcuna deduzione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

III) violazione dell’art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, travisamento, errore dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, perché non risulta svolta alcuna indagine finalizzata all’individuazione del responsabile dell’abbandono dei rifiuti, o dell’eventuale imputabilità dell’abbandono al dolo o alla colpa del ricorrente, con la conseguenza che l’ordine è impartito al ricorrente nella qualità di proprietario incolpevole.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Successivamente con nota prot. n. 12164 del 20 luglio 2006 il Comune ha comunicato al ricorrente che, durante un sopralluogo effettuato il 19 luglio 2006, è stato constatato che il materiale è stato asportato, e che quindi l’ordinanza doveva ritenersi adempiuta.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche tale nota per illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza impugnata con il ricorso originario, riproponendo pertanto le censure già svolte.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, prendendo atto della dichiarazione della persistenza di interesse comunicata dal ricorrente nonostante l’avvenuta rimozione dei rifiuti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti, in quanto hanno ad oggetto l’impugnazione della nota, priva di carattere provvedimentale e quindi priva di valenza autonomamente lesiva, con la quale l’Amministrazione ha comunicato di aver constatato lo sgombero dei rifiuti.

Nel merito, il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati è infondato.

Infatti è vero quanto afferma la parte ricorrente con riguardo all’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le disposizioni che conferivano agli organi politici atti di gestione e atti o provvedimenti amministrativi, devono intendersi nel senso che la relativa competenza è transitata in capo ai dirigenti, e tale principio vale anche per l’ordinanza contemplata dall’art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Tuttavia va considerato che nel caso all’ esame l’ordinanza è stata adottata successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato sula gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006), e che l’art. 192 di tale decreto legislativo, ha incardinato in capo al Sindaco e non al dirigente la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti.

Come ha chiarito la giurisprudenza, la disposizione da ultimo citata, in base al criterio cronologico e di specialità, prevale sulla disposizione di cui all’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguenza che le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati adottate successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, rientrano nella competenza del Sindaco (ex pluribus cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 maggio 2013, 514;
Tar Veneto, Sez. III, 24 novembre 2009, n. 2968;
id. 14 gennaio 2009, n. 40;
Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061).

E’ invece fondato e merita accoglimento l’assorbente censura di cui al terzo motivo, con la quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria.

Infatti dal ricorso e dalla documentazione versata in atti risulta che l’area cortilizia sulla quale sono stati abbandonati i rifiuti è di pertinenza non solo all’appartamento del ricorrente, che non vi risiede, ma anche di altri soggetti residenti, nei confronti dei quali non risulta essere stato adottato alcun provvedimento, è recintata e fornita di un cancello, e che lo stesso ricorrente ha presentato una denuncia contro ignoti a seguito del rinvenimento dei rifiuti.

Come è noto l’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006. n. 152, conformemente a quanto prima già prevedeva l’art. 14 del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, impone che l’ordine di rimozione sia rivolto nei confronti dell’autore dell’abbandono, e in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da ignoti, il proprietario del terreno non può essere chiamato a rispondere se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Nel caso all’esame non vi è nulla da cui risulti che l’Amministrazione abbia compiuto gli accertamenti istruttori richiesti dalle norme citate in relazione ai fatti che hanno dato luogo all’adozione dell’ordinanza impugnata, ed emerge che il ricorrente è stato individuato come destinatario dell’ordine di rimozione, nella sua qualità di mero comproprietario dell’area cortilizia, nonostante lo stesso abbia allegato una pluralità di elementi che rendono verosimile la sua estraneità nell’abbandono dei rifiuti, e l’adozione da parte sua delle cautele necessarie (quali la recinzione dell’area) ad evitare, secondo il grado di diligenza esigibile, l’abbandono di rifiuti da parte di terzi .

Pertanto il ricorso originario deve essere accolto, mentre deve essere dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

Nonostante l’esito del ricorso la natura degli interessi coinvolti e la risalenza dei fatti giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

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