TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-02-07, n. 201300119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-02-07, n. 201300119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300119
Data del deposito : 7 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00433/2012 REG.RIC.

N. 00119/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00433/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2012, proposto da:
M F, rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. S Menditto in Ancona, corso Stamira 10;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Alessandra Ballestra;

per l'annullamento

- della graduatoria di ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici in data 03/04/2012 prot. n. 4958;

- delle schede di valutazione delle prove scritte della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, dopo aver premesso di essere docente di scuola secondaria di primo grado, nonchè da sette anni primo collaboratore e vicario del dirigente di un istituto comprensivo, e di aver partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per esami e titoli, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 13 luglio 2011, ha impugnato la graduatoria di ammissione alla prova orale di tale concorso, nella parte in cui la medesima non é stata ammessa, nonchè la valutazione delle prove scritte della ricorrente stessa e ha domandato l’annullamento della graduatoria impugnata, ovvero, in subordine, la rivalutazione delle prove scritte della ricorrente e la sua ammissione nella graduatoria regionale.

Per resistere al ricorso, si é costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 8 novembre 2012, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso é stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso é infondato.

Con i motivi di ricorso, la ricorrente lamenta carenza di motivazione, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della valutazione, nonché per genericità dei criteri.

Dev’essere osservato che, nella procedura selettiva di cui si controverte, la commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione nella seduta di cui al verbale n° 6 del 12 dicembre 2011.

La doglianza con cui la ricorrente lamenta che i criteri di valutazione sarebbero generici non può ritenersi fondata, considerato che la determinazione dei criteri delinea con sufficiente precisione il contenuto delle regole, enucleate dalla disciplina di settore, in applicazione delle quali è da compiersi la valutazione delle prove dei candidati.

La siffatta determinazione garantisce la certezza delle regole ed una sufficiente previsione sull’attuazione delle stesse, insita nella delimitazione della discrezionalità della commissione, di talchè la doglianza non appare meritevole di accoglimento.

Infondata è, altresì, la censura con cui si lamenta la mancata sottoscrizione dei componenti della commissione su ciascuna scheda di valutazione degli elaborati.

Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio si evince che le schede di valutazione degli elaborati sono accluse ai verbali delle sedute di correzione, dei quali costituiscono parte integrante, essendo i ridetti verbali firmati dal Presidente e dai componenti della commissione esaminatrice.

Nessun dubbio, pertanto, potrebbe prospettarsi sulla riferibilità delle valutazioni, contenute nelle schede allegate ai menzionati verbali, al Presidente e ai componenti della commissione esaminatrice che tali verbali hanno sottoscritto.

Venendo all’esame della doglianza con la quale si lamenta carenza motivazionale, il Collegio condivide il principio di diritto per il quale, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, ogni provvedimento amministrativo concernente lo svolgimento di pubblici concorsi, deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Indiscutibile essendo l’obbligo giuridico di motivazione, la dialettica giurisprudenziale involge l’ampiezza e la consistenza della motivazione.

Si ritiene, al riguardo, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per il quale la motivazione dei provvedimenti concernenti il mancato conseguimento dell’idoneità in pubblici concorsi non richieda diffuse e articolate argomentazioni, ma possa concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune, delle inesattezze o degli errori, individuati nella prova sostenuta dal candidato, per i quali la commissione esaminatrice è addivenuta alla valutazione espletata.

Se è vero, infatti, che il candidato è a conoscenza di alcuni elementi dell’istruttoria procedimentale, ed in particolare, quanto alla prova scritta, delle tracce estratte e dei temi dal medesimo svolti, è anche vero che, in mancanza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione del punteggio espresso in termini numerici, resterebbe irrimediabilmente sacrificato, per effetto del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, il diritto alla emenda degli errori commessi.

Con maggior impegno esplicativo, non può obliterarsi il diritto del candidato pretermesso di comprendere per quali aspetti la prova dal medesimo sostenuta sia stata valutata come insufficiente, ovvero se tale valutazione sia stata espressa per una carenza nella trattazione, che non abbia affrontato profili richiesti dalla traccia, ovvero per essersi la stessa discostata dalla traccia (c.d. fuori tema), o per aver la trattazione travisato l’oggetto della traccia (c.d. misunderstanding ), o per aver espresso concetti errati o contrastanti con la disciplina di settore, o per essere la prova priva di coerenza o illogica, o concettualmente scarna, o caratterizzata da scarsa proprietà lessicale, o da errori sintattici o grammaticali.

Il punteggio numerico, esprimendo l’indice di apprezzamento della prova, presuppone il complesso delle valutazioni doverosamente espletate su ciascuno degli aspetti della prova del candidato, valutazioni che, peraltro, in mancanza di qualsivoglia, pur sintetica indicazione motivazionale, restano non conoscibili, e, talvolta, non comprensibili, in contrasto con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e con illegittima pretermissione del diritto del candidato di correggere, in future competizioni, come nel prosieguo della vita professionale, i propri errori.

Deve ritenersi, pertanto, che l’obbligo giuridico di motivazione non possa non comprendere le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero il perché, date le tracce estratte e data la prova sostenuta dal candidato, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato.

La determinazione sufficientemente precisa dei criteri di valutazione e l’indicazione di una griglia di valutazione atta ad esplicitare l’ iter logico seguito nella valutazione devono unirsi all’indicazione degli elementi della prova del candidato in relazione ai quali si è addivenuti alla valutazione concretamente espletata.

Una simile considerazione appare giuridicamente imposta dall’art. 3 della legge n° 241/1990, laddove testualmente richiede che l’esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione debba essere correlata alle risultanze dell'istruttoria, risultanze che, in una procedura selettiva, non possono non comprendere le prove sostenute dai candidati.

In mancanza di un qualsivoglia riferimento concreto alla prova del candidato, il punteggio numerico si risolve in un dogma astratto, in contrasto con il necessario sillogismo logico nella esplicitazione delle ragioni della determinazione.

Il concreto riferimento alla prova del candidato può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all’elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti della prova ritenuti non sufficienti o illogici, gli errori e le inesattezze concettuali, tali che l’interessato possa soddisfare la propria pretesa conoscitiva delle ragioni della determinazione, in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale.

Nel caso di cui si controverte, l’obbligo motivazionale, nella consistenza necessaria ad assolverlo, secondo le osservazioni superiormente svolte, non è stato disatteso.

Nelle impugnate schede di valutazione delle prove scritte sono state indicate le ragioni della contestata non ammissione, di talchè non può ritenersi che l’ iter logico valutativo sotteso all’assegnazione del punteggio possa essere non comprensibile per la ricorrente.

La ricorrente si duole di un asserito errore di valutazione dei propri elaborati, in raffronto alla valutazione degli elaborati dell’odierna controinteressata.

La doglianza non può ritenersi fondata, considerato che l’esame degli elaborati prodotti in allegato al ricorso non lascia intravvedere la lamentata erroneità.

Nella seduta di cui al verbale n° 6 del 12 dicembre 2011, la commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione della prima prova scritta, richiedendo che l'elaborato dovesse:

1-rispondere alle problematiche ed alle richieste dell'enunciato;

2-dimostrare nell'esposizione completezza, organicità e coerenza;

3-evidenziare altresì chiarezza e correttezza formale, padronanza della grammatica e della sintassi;

4-documentare il livello di maturità critica del candidato.

Nella seduta di cui al verbale n° 10 del 9 gennaio 2012, la commissione ha esplicitato l’ iter logico valutativo da compiersi in applicazione dei criteri di valutazione predeterminati, indicando la griglia di valutazione, in coerenza con i suddetti criteri, come di seguito:

A-Rispondenza alle problematiche e alle richieste dell'enunciato, maturità critica;

B-Completezza, organicità e coerenza;

C. Chiarezza e correttezza formale, padronanza della grammatica e della sintassi.

La prima prova scritta richiedeva lo svolgimento di un elaborato sulla traccia estratta, formulata come segue: “il dirigente scolastico, oltre alle funzioni giuridico-amministrative e gestionali sempre più rilevanti, riveste, come carattere primario il ruolo di educatore esperto nelle strategie organizzative, maturo nell’interpretare l’istituzione scolastica come sistema dinamico che dialoga con il territorio, capace di stimolare e di valorizzare risorse e competenze, affinché ogni alunno possa esprimere in massimo grado tutte le potenzialità di cui è portatore. Dica il candidato quale tipo di formazione e di esperienza culturale ritenga più idonea alla costruzione di tale figura.” L’elaborato della ricorrente, dopo una premessa sulle “competenze necessarie affinchè l’individuo possa emergere, distinguersi e vivere bene con sé, con gli altri e per gli altri”, prosegue con l’affermazione che “la figura del dirigente scolastico si pone come garante del processo formativo del bambino, sin dalla prima infanzia, con l’ingresso nella scuola del 1° ciclo di istruzione e lo traghetta come studente fino all’uscita del percorso formativo formale, non tralasciando di promuovere l’istruzione non formale, quella al di fuori del ciclo certificativo…”.

Dopo ampio excursus sulle “quote orarie nazionali” e gli “spazi di flessibilità” che “il Dirigente può organizzare”, nonché sul ruolo del dirigente, definito come “di guida, di innovatore, di mentore”, la candidata afferma che “il bullismo da studenti, il mobbing da adulti sono espressione dell’educazione avuta, ma anche della personalità incompleta e debole dell’individuo che oggi esprime la violenza come sinonimo di forza esteriore non compensata nè da una consapevolezza di sè, nè da una stima dell’altro”.

La risposta al quesito “Dica il candidato quale tipo di formazione e di esperienza culturale ritenga più idonea alla costruzione di tale figura” si rinviene, nell’elaborato in esame, nelle seguenti affermazioni:

“E’ per questo motivo che la figura del Dirigente scolastico ricoprendo tutte queste funzioni deve necessariamente avere esperienza didattica e conoscere profondamente la pedagogia, deve spaziare dalla psicologia nel comprendere i bisogni dello studente ed essere capace di capire se la valutazione delle competenze, così come stabilite nel POF, siano oggettivamente misurabili con degli indicatori definiti ed effettivamente riscontrabili. E’ certo che da solo non può essere in grado di verificare tutto ciò, ma in un’organizzazione a rete con la scuola, in cui la comunicazione tra Dirigente e docenti spesso avviene a ipsilon con interposte persone (collaboratori, commissioni, referenti), il Dirigente potrà avvalersi di docenti che collaborino affinchè ci sia la massima efficienza ed efficacia in termini formativi”.

Le conclusioni sono rassegnate nei seguenti termini: “In un’idea di bambino, alunno, studente, adulto in apprendimento permanente, il Dirigente favorirà la LLP (longlife education) sarà il nocchiero per traghettare nei vari stadi di sviluppo la congruenza fra conoscenze e competenze acquisite, avrà il cuore dell’educatore, la mente gestionale dell’organizzatore, le gambe per comunicare seguendo la normativa come pubblico ufficiale”.

Il punteggio assegnato alla prima prova scritta della ricorrente è stato motivato nei seguenti termini: “elaborato non pertinente alla traccia, frammentario e privo di coesione. Carente la correttezza formale sul piano grammaticale e sintattico. Non evidenzia la maturità critica del candidato”.

La motivazione non appare incoerente rispetto ai parametri valutativi, alla traccia e al contenuto dell’elaborato, di talchè le deduzioni impugnatorie non sono fondate, non potendo ritenersi che siano rimaste inspiegate o non comprensibili le ragioni della determinazione impugnata.

La ricorrente lamenta che la trattazione svolta nell’elaborato n° 90 “non sempre risponde in pieno alla traccia proposta in quanto si limita a ripercorrere e definire le funzioni che fanno capo ad un dirigente scolastico” (p. 9 del ricorso).

Si sostiene che la controinteressata non avrebbe risposto “sempre compiutamente” al quesito posto dalla traccia su quale tipo di formazione e di esperienza culturale il candidato ritenga più idonea alla costruzione della figura del dirigente scolastico, laddove la ricorrente avrebbe trattato diffusamente delle caratteristiche e dei riferimenti formativi e culturali del dirigente.

Le doglianze non si appalesano fondate.

Richiamando i profili già rilevati in ordine alla prova della ricorrente, quanto all’elaborato della controinteressata, la trattazione sul tipo di formazione e di esperienza culturale ritenuta più idonea alla costruzione della figura del dirigente scolastico si rinviene nelle seguenti argomentazioni:

- “Entra in gioco, quindi, la preparazione pedagogico-culturale del dirigente, il saper conciliare le principali teorie dell’apprendimento anche con uno sguardo sempre attento al mondo del lavoro, alle richieste della società in cui si opera.”;

- “L’esperienza pregressa del dirigente è, a mio avviso, necessariamente legata alla docenza, perché è l’unica che può dare una visione globale e olistica di quelle che sono le aspettative dell’utenza (“stakeholder”) e di quelle che sono strettamente le problematiche vissute “praticamente sul campo”. Esperienze culturalmente formative legate all’insegnamento sono dunque fondamentali, ma possono essere utili anche tutte quelle esperienze, non direttamente collegate al mondo della scuola, che possono contribuire, anche in maniera informale o non formale, alla costruzione di una mentalità improntata al problem-solving, alla pragmaticità gestionale, alla collaboratività organizzativa.”;

- “Sarebbe quindi necessario al dirigente scolastico anche un buon patrimonio culturale e teorico di tipo umanistico-sociale per fondare le proprie azioni concrete su analisi ben ponderate del [termine illegibile nella copia dell’elaborato prodotta in allegato al ricorso] valore umano con cui è quotidianamente in contatto all’insegna anche di quella corrente di pensiero che viene definita “neoumanesimo manageriale”. E’ in definitiva un compito molto complesso e articolato quello del dirigente scolastico che necessita di un [termine illegibile nella copia dell’elaborato prodotta in allegato al ricorso] retroterra culturale ad ampio raggio e di una buona formazione pratica specifica. E’ un compito che implica capacità di sintesi ma anche di generalizzazione, necessita di una buona consapevolezza autocritica che sia supportata da sicurezza di sé e decisionalità, da progettualità a breve e lungo termine e da tanto spirito di iniziativa”.

Considerati i criteri di valutazione, la traccia estratta e la trattazione svolta, non appare illogica la motivazione esplicitata nella scheda di valutazione della controinteressata, in cui sono rese palesi le ragioni del punteggio assegnato all’elaborato della prima prova scritta, indicate nell’essere state ritenute “buone la rispondenza alle richieste dell’enunciato, l’organicità e la correttezza formale”.

Quanto alla valutazione del secondo elaborato, nella seduta di cui al verbale n° 6 del 12 dicembre 2011, la commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione richiedendo che l'elaborato dovesse:

1- evidenziare l'analisi del contesto scolastico e territoriale di riferimento del caso;

2- definire obiettivi e strategie coerenti in rapporto alle esigenze formative del territorio;

3- dimostrare capacità gestionali, in termini di competenza ed efficacia dell'azione direttiva con riguardo agli obiettivi educativi generali ed alle esigenze espresse dal territorio;

4- individuare criteri e modalità di verifica delle soluzioni proposte;

5- dimostrare la validità delle soluzioni adottate anche sotto il profilo dell'innovazione.

Nella seduta di cui al verbale n° 10 del 9 gennaio 2012, la commissione ha esplicitato l’ iter logico valutativo da compiersi in applicazione dei criteri di valutazione predeterminati, indicando la griglia di valutazione, in coerenza con i suddetti criteri, come di seguito:

A. Analisi del contesto scolastico e territoriale di riferimento del caso;

B. Obiettivi e strategie coerenti in rapporto alle esigenze formative del territorio;

C. Capacità gestionale, in termini di competenza e di efficacia dell'azione direttiva;

D. Criteri e modalità di verifica delle soluzioni proposte, validità delle stesse sotto il profilo dell’innovazione.

La seconda prova scritta richiedeva la soluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.

La traccia assegnata dalla Commissione descriveva un istituto professionale caratterizzato da un contesto di disagio sociale, modesti risultati degli alunni sotto il profilo sia didattico che disciplinare, elevata dispersione scolastica, disinteresse delle famiglie e demotivazione di docenti, in relazione al quale si richiedeva al candidato di indicare le azioni volte a superare tale situazione.

La ricorrente lamenta l’erroneità della valutazione del proprio elaborato, sostenendo di aver approfondito l’aspetto della riflessione e analisi del contesto scolastico prospettato tramite l’ipotesi di ricerche motivazionali presso tutte le componenti scolastiche, alunni e famiglie compresi.

A detta della ricorrente, inoltre, dall’elaborato della controinteressata non si evincerebbe “un esame nè un’analisi altrettanto puntuale delle problematiche di tali componenti essenziali, incentrando invece l’interesse nel corpo docente”. Si conclude il motivo affermando che le soluzioni prospettate dalla ricorrente sarebbero “molto più ricche e creative rispetto all’elaborato di riferimento”.

Questi i passaggi salienti dell’elaborato della ricorrente:

- “Con loro cerca di isolare le cause che producono tale situazione di scarsa efficacia dell’offerta formativa. Egli deve essere intuitivo nel rilevare l’insufficiente motivazione che possono avere taluni insegnanti che ricoprono, per inerzia e da anni, sempre gli stessi ruoli in commissioni o aree strumentali, cercando di risvegliare la loro autostima ed impegnandoli in nuovi progetti comuni e in nuove attività formative e di aggiornamento. Per questo il dirigente attiva metodologie di screening con questionari di semplice compilazione e facile lettura statistica, non solo per desumere i punti di debolezza, ma anche quelli di forza dell’Istituto scolastico. Essi potranno essere distribuiti con varia composizione di richieste (una Commissione se ne prenderà incarico), sia ai docenti che agli studenti e alle loro famiglie, sia agli assistenti tecnico-amministrativi che ai collaboratori scolastici. Tali questionari saranno esaustivi nelle domande, che dovranno essere ben calibrate per risolvere questioni che magari il Dirigente non riesce a desumere, poiché non espressamente manifestate (il questionario è anonimo). Contemporaneamente il Dirigente “invita” i rappresentanti degli studenti dell’Istituto a riunirsi in assemblea studentesca per discutere in brainstorming dei motivi che li hanno condotti ad avere atteggiamenti di rifiuto, discontinuità di frequenza o disinteresse nei confronti della scuola e a proporre possibili soluzioni.”;

- “Affinchè la pianificazione e la progettazione abbiano una ricaduta positiva sull’Offerta formativa è necessario monitorare in itinere i progetti per evidenziare eventuali punti deboli ed intervenire per saturarli.”;

Queste le conclusioni rassegnate: “In questo contesto progettuale, di comunicazione attenta con tutti gli stakeholders, interni ed esterni, di co-costruzione e attenzione al territorio, con l’utilizzo di riscontri oggettivi di valutazione interna ed esterna in funzione del bilancio sociale, non si può dimenticare il “contesto problematico” da cui derivano gli studenti: le famiglie. Sulla base dei riscontri ottenuti dai questionari diretti alle famiglie, che penseremo forse solo in minima parte compilati, il Dirigente potrà richiedere l’attivazione di un centro di istruzione permanente per adulti, anche immigrati (art 136 d Dlgs 112/98 e

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