TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400088
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Pubblicato il 06/02/2024
N. 00088/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-(in qualità di cointeressata), rappresentata e difesa dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza della Corte d’appello di Genova, sez. I, 1°.9.2022, n. 908, passata in giudicato e corretta con ordinanza del 17.7.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e di -OMISSIS-;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2024, la dott.ssa L F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 ottobre 2023 e depositato il 10 ottobre 2023 i signori -OMISSIS-hanno agito per l’ottemperanza dell’ordinanza della Corte d’appello di Genova n. 908 del 1° settembre 2022, passata in giudicato, che ha accolto l’opposizione alla stima degli indennizzi di cui all’art. 42- bis del d.p.r. n. 327/2001 per l’acquisizione coattiva sanante e per la pregressa occupazione senza titolo di un fondo di loro proprietà. Segnatamente, il Giudice civile ha determinato le suddette indennità negli importi di € 79.108,96 e di € 10.834,204, ordinando al Comune di Carrara di versare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato la maggior somma di € 71.496,934 rispetto a quella già depositata (pari ad € 18.446,23), incrementata degli interessi legali dalla data dell’atto ablativo (7 novembre 2017);ha, inoltre, condannato l’ente alla refusione delle spese di lite di € 13.445,90, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
2. Si è costituita la cointeressata -OMISSIS-, domandando anch’essa l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, come corretto dall’ordinanza del 17 luglio 2023, che ha quantificato le spese processuali in suo favore nell’importo di € 10.343,00, oltre accessori e contributo unificato.
3. Si è, quindi, costituito in giudizio il Comune di Carrara, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio. In particolare, l’Amministrazione ha rappresentato di avere provveduto ai pagamenti con mandati del 14 e del 15 novembre 2023, previo riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 26 ottobre 2023, adducendo a motivazione del ritardo la riorganizzazione degli uffici civici e la mancata sostituzione dell’impiegata addetta agli espropri andata in pensione.
4. Con successiva memoria gli istanti hanno lamentato l’insufficienza della somma depositata dall’ente a titolo di interessi legali, in quanto calcolata sulla base del saggio comune di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ. anziché del tasso speciale ex art. 1284, comma 4, cod. civ., a decorrere dalla domanda giudiziale di cognizione. Inoltre, essi hanno ribadito la richiesta di condanna dell’Amministrazione municipale al pagamento delle spese giudiziali.
5. A seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1 del 2024, i ricorrenti hanno dimostrato di avere notificato al Comune il titolo azionato in data 3 aprile 2023 e, successivamente, l’atto di precetto il 1° settembre 2023, rispettando il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997.
6. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Anzitutto, si rileva la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo l’ente resistente, nelle more del giudizio, depositato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato le maggiori somme dovute per sorte capitale e corrisposto ai privati le spese legali (v. doc. 6 resistente).
8. Va, invece, scrutinata la domanda relativa al quantum debeatur a titolo di interessi legali sull’importo di € 71.496,934.
Ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., introdotto dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, “ Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ”, id est al tasso di riferimento applicato dalla BCE nell’ultimo semestre maggiorato di otto punti percentuali, in base al combinato disposto degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. Si tratta, dunque, di un saggio assai superiore a quello “ordinario” fissato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 1284, comma 1, cod. civ.
Secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale, la disposizione in esame individua il tasso legale degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti), con riferimento al periodo successivo all’inizio del giudizio avente ad oggetto il relativo credito, come si evince sia dal tenore letterale della norma, che non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità a determinate categorie di obbligazioni, sia dalla sua ratio , risiedente nel contenimento degli effetti negativi della lunga durata dei processi civili (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61;App. Venezia, sez. I, 11 luglio 2023, n. 1491;App. Milano, sez. III, 19 aprile 2023, n. 1283). È stato, così, superato il precedente indirizzo secondo cui il saggio di interesse di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. riguarderebbe esclusivamente le obbligazioni di fonte negoziale, con la precisazione che rimane possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all’operatività della disposizione per specifiche tipologie di obbligazioni, in ragione della loro speciale natura o delle loro particolari caratteristiche, come nell’ipotesi di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 (Cass. civ., sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit.).
Si rivelano, invece, inconferenti i precedenti richiamati dalla difesa civica, giacché concernono obbligazioni sorte in un periodo antecedente all’inserimento del comma 4 nell’art. 1284 cod. civ., con conseguente necessaria applicazione dell’unica norma codicistica di portata generale all’epoca vigente, ossia quella contenuta nell’art. 1284, comma 1 (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2023, n. 23846;Cass. civ., sez. II, ord. 14 luglio 2023, n. 20273;Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22457).
O, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che gli interessi legali sulla maggiore indennità espropriativa riconosciuta dalla Corte d’Appello ai signori -OMISSIS- debbano essere computati al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ., in quanto applicabile in via generale anche alle obbligazioni derivanti dalla legge, qual è quella in discussione, né ricorrendo condizioni ostative all’operatività della regola in parola.
Va tuttavia precisato che, nel caso di specie, tali interessi decorrono non già dall’instaurazione del giudizio di opposizione alla stima nel maggio 2017, bensì dalla successiva adozione del provvedimento di acquisto in sanatoria il 7 novembre 2017, secondo quanto statuito sul punto dall’ordinanza ottemperanda.
9. In relazione a quanto precede, dev’essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, mentre, per il resto, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, ordinando al Comune di Carrara di versare gli interessi legali sull’importo di € 71.496,934 calcolati al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ., a decorrere dal 7 novembre 2017 e sino all’effettivo deposito delle somme dovute in linea capitale.
10. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza, con liquidazione in dispositivo, risultando inidonee a giustificare la prolungata inerzia dell’Amministrazione l’allegata ridistribuzione dei compiti in seno agli uffici comunali e, a fortiori , l’omessa assegnazione ad un altro dipendente dell’incarico di dare esecuzione alla condanna giudiziale.