TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-07-02, n. 201801303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-07-02, n. 201801303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801303
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2018

N. 01303/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2018, proposto da:
V M, rappresentata e difesa dall’Avv. A L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Via Indipendenza 13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Cinzia Menniti, Maria Martino, Rossana Arturi, non costituite in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato sull'istanza presentata dalla ricorrente il 5.01.2018, volta al definitivo annullamento del Decreto del 12.07.2017 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale per la scuola primaria, di cui al Decreto del Direttore Generale del 23.02.2016 e del Decreto del giorno 1.08.2017 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per la scuola primaria e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in essa, nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, e per l'inserimento in via definitiva nella graduatoria generale di merito per la scuola primaria;

nonché per l'accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e a contenuto vincolato,

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a provvedere all'annullamento d'ufficio e/o alla revoca del provvedimento di esclusione del 12.07.2017 e del Decreto del giorno 1.08.2017 nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, nonché all’inserimento in via definitiva della ricorrente nelle graduatorie di merito per la scuola primaria, pubblicate con Decreti del 17.10.2017 e del giorno 8.11.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2018 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 31, 117 c.p.a., notificato il 22.03.2018 e depositato il 6.04.2018, la Sig.ra V M agisce per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata il 5.01.2018 e meglio precisata in epigrafe, con condanna della p.a. ad emanare i richiesti provvedimenti.

2. Per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistono le intimate Amministrazioni.

3. Non si sono costituite in giudizio le controinteressate.

4. All’udienza camerale del 29 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In via preliminare occorre evidenziare che l’odierna ricorrente aveva presentato, unitamente ad altri deducenti, un ricorso collettivo innanzi a questo T.a.r., finalizzato all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sul quale denuncia l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione dopo la presentazione dell’istanza finalizzata al suo ritiro. La controversia è stata definita dalla sentenza n. 2013, del 13.12.2017, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

Tale pronuncia è stata gravata davanti al Consiglio di Stato che, con decisione n. 3456, del 7.06.2018, l’ha riformata, accogliendo l’impugnazione e annullando l’avversato provvedimento di esclusione dalla graduatoria. La sentenza del Consiglio di Stato, in uno agli effetti conformativi che da essa derivano, determina pertanto l’integrale soddisfacimento della pretesa dedotta dalla ricorrente. In tale prospettiva, il 25.06.2018 il M.i.u.r. ha depositato il Decreto n. 13408 del 15.06.2018 con cui è stata rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola primaria nella Regione Calabria, con inserimento nella stessa della ricorrente.

6. Consegue a ciò la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

7. Attesa la soccombenza virtuale delle resistenti Amministrazioni, le spese di lite sono liquidate secondo dispositivo.

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