TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202300908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-07-14, n. 202300908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300908
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 00908/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Calimera, via Giovanni Da Verrazzano, 21;

contro

Ministero della Difesa e Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

del decreto -OMISSIS-del 15 gennaio 2018 del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare/Servizio dei supporti di Roma a firma del Gen. Brig. -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il «ricorso gerarchico, proposto il 27 ottobre 2017, dal M.llo 1^ Cl. -OMISSIS-, confermandosi la sanzione disciplinare (di corpo) già inflitta» (tre giorni di consegna di rigore, irrogata con provvedimento del 29 settembre 2017), notificato previa consegna a mani dell'interessato in data 22 gennaio 2018;

nonché, ove occorra,

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, quali:

- la comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 30 Dicembre 2016 di avvio del procedimento disciplinare;

- la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 12 Settembre 2017 di riconvocazione innanzi la Commissione di Disciplina, dopo la disposta sospensione del procedimento disciplinare;

- la nota provvedimentale prot. n. -OMISSIS- del 29 Settembre 2017, recante comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo instaurato nei confronti del M.llo -OMISSIS- con inflizione della sanzione disciplinare della consegna di rigore di giorni tre.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 4/1/2023:

per l’annullamento

della relazione di servizio di data incerta depositata dalla P.A. il 22/11/2022, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1747/2022, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la Cons. dott.ssa P M e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Russo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Maresciallo 1^ Cl. Arm. Terr. Op. in servizio permanente effettivo ricorrente, arruolato nell'Aeronautica Militare sin dal 09.03.1987 ed in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS- - Compagnia Protezione delle Forze dell’Aeronautica Militare, quale Capo Nucleo dell’Armeria di base, espone quanto segue.

Con nota prot. n. -OMISSIS-del 30 dicembre 2016, ricevuta il 10 gennaio 2017, l’Aeronautica Militare, Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, a firma del Col. -OMISSIS-, gli comunicava di aver avviato procedimento disciplinare nei suoi confronti «finalizzato all’eventuale irrogazione della sanzione della “consegna di rigore” ai sensi dell’articolo 1399 del D. Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”) per fatti verificatisi il giorno 21 dicembre 2016.

Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 settembre 2017, veniva comunicata la conclusione del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti e l’inflizione della sanzione disciplinare di corpo della “consegna di rigore” di giorni tre per la condotta tenuta il giorno 21 dicembre 2016, e segnatamente, “ per aver consentito l’ingresso di personale non autorizzato e non per scopi di servizio, presso l’armeria di base omettendo la registrazione degli astanti sull’apposito registro e per aver incautamente consentito lo stazionamento di personale non autorizzato e non sorvegliato presso il locale officina dell’armeria, adibito alla manutenzione delle armi ove erano presenti circa dieci pistole smontate, nonchè materiale per la consumazione di un, seppur frugale pasto”.

Il 27 ottobre 2017 il ricorrente presentava rituale ricorso gerarchico avverso la predetta sanzione disciplinare irrogatagli al Comandante del Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS- per il successivo inoltro al Comando Logistico-Servizio dei supporti, Autorità gerarchicamente sovraordinata secondo il disposto di cui all’art. 1366 del Codice dell’Ordinamento Militare, D. Lgs. 15 Marzo 2010 n. 66.

Con decreto -OMISSIS-del 15 gennaio 2018 del Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, a firma del Gen. Brig. -OMISSIS-, notificato in data 22 gennaio 2018, veniva respinto il predetto ricorso gerarchico con conferma della sanzione disciplinare già inflitta.

1.1. Avverso i suindicati provvedimenti è quindi insorto il Maresciallo ricorrente, rassegnando le censure di seguito rubricate.

I) INCOMPETENZA: Carenza di competenza del Colonnello -OMISSIS-, in quanto non in servizio quale Comandante del D.A. di -OMISSIS- all’epoca dei fatti.

VIOLAZIONE DI LEGGE: Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia, ed in particolare del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e del Codice dell’Ordinamento Militare, adottato con D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, con particolare riferimento agli artt. 1352 e ss.. - Violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e ss. e 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s. m. e i..

ECCESSO DI POTERE: Illogicità manifesta - Contraddittorietà - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto - Ingiustizia manifesta - Sviamento - Violazione di regolamenti.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE: Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia, ed in particolare del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e degli art. 1352 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare adottato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sotto altri profili.

ECCESSO DI POTERE: Illogicità manifesta - Contraddittorietà - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Carenza di motivazione.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE: Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia, ed in particolare del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e degli art. 1352 e ss. del Codice dell’Ordinamento Militare adottato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sotto ulteriore profilo.

ECCESSO DI POTERE: Contraddittorietà - Difetto di istruttoria - Carenza di motivazione sotto ulteriore profilo.

1.2. Il ricorrente, inoltre, rilevando che gli allegati all’impugnato decreto gerarchico -OMISSIS-del 15 gennaio 2018 (ed ivi richiamati) non erano stati notificati/comunicati unitamente al decreto medesimo e pertanto, allo stato, risultavano sconosciuti, ha formulato istanza istruttoria al fine di conoscere i predetti allegati, con riserva di proporre motivi aggiunti.

1.3. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio il 10.08.2018 per le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza istruttoria n.1747/2022, pronunciata in esito all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022, questa Sezione, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione di merito, ha disposto che le Amministrazioni resistenti provvedano a depositare, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della medesima ordinanza, tutti gli allegati richiamati nell’impugnato decreto -OMISSIS- del 15 gennaio 2018 del Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare.

Il 22 novembre 2022 il Ministero della Difesa ha provveduto all’incombente istruttorio richiesto dal Tribunale.

1.4. Con motivi aggiunti notificati il 4 gennaio 2023 e depositati in giudizio il 7 gennaio 2023, il ricorrente ha impugnato anche la “Relazione di servizio” di data incerta depositata dalla P.A. il 22/11/2022 in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1747/2022, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguenziale, reiterando e sviluppando ulteriormente le censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.

1.5. Alla pubblica udienza del 20 giugno 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Con un primo ordine di censure, il Maresciallo dell’A.M. ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati asserendo che l’azione disciplinare e le preventive contestazioni a suo carico, avrebbero dovuto essere mosse con immediatezza e senza ritardo dal Tenente Colonnello -OMISSIS-, nella sua qualità, all’epoca dei fatti contestati, non solo di “superiore gerarchico” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1397 del C.O.M., ma anche di Comandante interinale del Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-.

L’assunto non convince.

Giova una breve ricostruzione dei fatti.

Come risulta dalla relazione di servizio del Tenente Colonnello -OMISSIS-, in qualità di Comandante interinale/ufficiale alla sicurezza, designato in (temporanea) sostituzione del Comandante titolare del D.A. di -OMISSIS- Colonnello -OMISSIS-, con le annesse relazioni di servizio redatte dal Maresciallo -OMISSIS-, il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 11.55 circa, accompagnato dal Maresciallo -OMISSIS-, vista la presenza di un’automobile di servizio parcheggiata nei pressi dell’Armeria del Comando, di cui il Maresciallo -OMISSIS- era responsabile in qualità di Capo nucleo, effettuava un’ispezione all’interno di tale area controllata. Dopo un’attesa di circa cinque minuti entrava assieme al Maresciallo C in Armeria, riscontrando, oltre alla presenza del titolare (Maresciallo -OMISSIS-), anche quella del Maresciallo -OMISSIS-, il quale poteva essere autorizzato ad entrare in Armeria solo per motivi di servizio. Quest’ultimo sostava, da solo, nel locale adibito ad officina presso il quale, su un ripiano di lavoro, erano posate, del tutto incustodite, alcune armi.

Il Comandante notava, inoltre, alcune ombre provenienti da sotto la porta del bagno (posta di fronte alla porta di accesso all’armeria) che risultava essere chiusa a chiave, chiave che non si riusciva a trovare. Alla richiesta di aprire la porta, il Maresciallo -OMISSIS- rispondeva di non avere le chiavi già da diverso tempo. Il Comandante notava, inoltre, la presenza nel locale officina, normalmente adibito alla manutenzione delle armi, di un tavolo da lavoro predisposto per la consumazione di un pasto;
a tale contestazione, e solo in quel momento, il Maresciallo -OMISSIS- dichiarava di aver invitato il Maresciallo -OMISSIS- ed il Maresciallo -OMISSIS- in Armeria per la consumazione di un frugale pasto, e quindi non per attività di servizio.

In punto di diritto, osserva, il Tribunale che l'art. 1396, comma 6, del C.O.M. stabilisce che " 1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal Comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.

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