TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-01-24, n. 202000993

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-01-24, n. 202000993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000993
Data del deposito : 24 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2020

N. 00993/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08904/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2019, proposto da F L M, C M, M A, F C, L M, S P, M V, A R, T R, Raffaele D’Uva, S Q, V E, D M, M O, A C, A O, M Z e R R, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Fracassini 18;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M Di Luccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura civica in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per la declaratoria

- di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida, inoltrata a mezzo pec, in data 11.3.2019,

nonché, in via subordinata, per l'annullamento

- della nota datata 2.5.2019, prot. n. 87734, pervenuta a mezzo pec allo scrivente difensore in pari data da parte del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, nonché della nota allegata alla precitata comunicazione, n. prot. 30501 del 23.4.2019, oltre ad ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa M Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti proprietari di immobili ad uso civile abitazione all’interno dello stabile sito in Roma, Via Franco Enriquez n. 5, ricadente nell’area del Municipio III, hanno impugnato il silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida dell’11.3.2019 con la quale chiedevano all’amministrazione: 1) di apporre le barriere fonoassorbenti sul tratto di strada denominato Viadotto Gronchi, all’altezza di via Franco Enriquez n. 5;
2) di attuare la manutenzione delle aree verdi di pertinenza del citato stabile di via F. Enriquez n. 5;
3) di erogare immediatamente il servizio di pubblica illuminazione sulle aree di pertinenza del ridetto immobile”.

1.2. I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione resistente in relazione all’istanza sub 1) in quanto Roma Capitale non avrebbe adottato un provvedimento definitivo sulla domanda di apposizione di pannelli fonoassorbenti, essendosi limitata, con la nota prot. n. 87734 del 2.5.2019 – cautelativamente impugnata, in via subordinata -, a fornire dei rilevamenti di parametri acustici contenuti nei livelli normativamente prescritti, senza considerare la disparità di trattamento esistente con la popolazione residente nel medesimo tratto di strada sul fronte opposto a quello degli istanti – essendo state apposte le barriere fonoassorbenti sull’altro lato della via Gronchi - e senza attuare il principio di contenimento delle immissioni.

1.3. Con riguardo alle istanze sub 2 ) e 3) i ricorrenti hanno affermato che l’edificio in cui risiedono è stato realizzato dalla società Ilocsa a r.l. in forza di atto di cessione intervenuto con il Comune di Roma, giusta Convenzione del 17.9.2008, rep. 9658, come rettificata con atto del 23.12.2010 ed integrata con atto del 4.10.2013. In forza dei predetti atti le opere di urbanizzazione sono state cedute a Roma Capitale che avrebbe dovuto eseguire la manutenzione sulle aree pertinenziali costituenti opere di urbanizzazione primaria del lotto, con riferimento tanto alla pulizia e gestione delle aree verdi, soprattutto in relazione al servizio di pubblica illuminazione.

2. Roma Capitale, costituita in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio comportamento sulla diffida dell’11.3.2019 non essendo, a suo avviso, configurabile alcuna l’inerzia dell’Amministrazione per aver comunicato –e ribadito -con la nota QL 87734 del 2.5.2019, i risultati dei rilievi dell’ARPA che non consentivano l’accoglimento dell’istanza dei ricorrenti. Con riguardo alle istanze sub 2) e 3) della diffida, relative all’attuazione della manutenzione delle aree verdi di pertinenza dello stabile in questione e all’erogazione del servizio di pubblica illuminazione sulle aree di pertinenza dello stesso, l’Amministrazione ha affermato di non averle prese in consegna per l’assenza del collaudo.

3. All’udienza camerale del 18.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

5. Occorre, in primo luogo, dare atto che con riguardo alla richiesta di attivazione della illuminazione pubblica, gli stessi ricorrenti hanno rappresentato nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale che il problema è stato risolto.

6. Con riguardo ai restanti punti sub 1) e 2) della diffida dell’11.3.2019 il Collegio ritiene che non sussista alcun comportamento inerte della P.A. ovviabile attraverso il rito del silenzio.

6.1. In particolare con riguardo al punto s ub 1) concernente l’apposizione di pannelli fonoassorbenti occorre chiarire che, ad avviso del Collegio, non è condivisibile la prospettazione dei ricorrenti secondo la quale l’amministrazione resistente dovrebbe considerarsi inerte per non aver provveduto alla loro installazione. Infatti, a fronte della diffida dell’11.3.2019, Roma Capitale era obbligata a effettuare le verifiche di sua competenza sull’esistenza dei presupposti per procedere in tale senso, ma non si può ritenere che la detta diffida obblighi la P.A. all’apposizione di barriere fonoassorbenti.

6.2. Dalla documentazione depositata si evince che antecedentemente alla diffida dell’11.3.2019, oggetto del presente giudizio, il Condominio di via Enriques n. 5 aveva trasmesso a Roma Capitale in data 21.12.2017 un’istanza analoga, nonché che in data 2.1.2018 era stata protocollata al n. QL n. 60 una denuncia di inquinamento acustico.

6.3. Roma Capitale, eseguite le verifiche connesse all’istanza presentata dai ricorrenti, aveva comunicato con la nota del Dipartimento SIMU del 2.5.2019, prot n. 87734 che “ad esito della conclusione dei rilievi effettuati dall’ARPA LAZIO, su richiesta del Dipartimento tutela ambientale pervenuti con nota n. QN80567 del 23.4.2019 (e prot. DTA n. QL 30501/2019 allegata alla presente), conseguente alla riconsiderazione dei valori già rilevati in rapporto alla esatta classificazione della strada, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, si evidenzia che tali valori risultano conformi alla normativa vigente”. In assenza dei presupposti per procedere all’apposizione dei pannelli fonoassorbenti, assenza peraltro correttamente e tempestivamente comunicata ai ricorrenti, nessun altro obbligo può considerarsi sussistenza in capo alla P.A. con conseguente reiezione del ricorso sul punto.

6.4. Con riguardo al residuo punto 2) dalla relazione del Dipartimento PAU del 13.11.2019 si evince che “il certificato di collaudo finale delle aree verdi, intanto potrà essere redatto dal collaudatore incaricato solo a seguito della consegna da parte del soggetto attuatore della documentazione relativa alle modifiche apportate al progetto, dovute alla realizzazione della rimessa interrata nell’area verde V3 del comparto B3”, mentre in relazione alla manutenzione del verde l’art. 5 del Disciplinare Generale prevede che “la manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico del soggetto attuatore fino al termine di due anni a decorrere dal collaudo finale”, vale a dire la società Ilocsa a r.l..

Entrambe le predette risultanze non risultano smentite da parte ricorrente con la conseguenza che anche in tale frangente non risulta sussistere alcuna inerzia colpevole dell’amministrazione resistente.

7. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

8. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della natura dell’interesse azionato dai ricorrenti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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