TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400140
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 00140/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023, proposto dalle
dottoresse P M T, R B e A R, tutte rappresentate e difese dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ai sensi dell’art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e degli artt. 43 e 45 del r.d. n. 1611 del 1933, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
nei confronti
dottoresse B S e Luciana Musante, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del d.r. n 552/2023, prot. n. 94031 del 22.6.2023, pubblicato digitalmente in pari data, di approvazione degli atti “della procedura selettiva indetta con il bando, decreto rettorale del 6 febbraio 2023, n. 154 - allegato A.3, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente L. 79/2022) – G.U. IV s.s. n. 15 del 24 febbraio 2023 – per il settore concorsuale 06/A1 – GENETICA MEDICA, settore scientifico-disciplinare MED/03 – GENETICA MEDICA presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste” , nonché di approvazione della conseguente graduatoria di merito e di nomina della dott. B S quale vincitrice della selezione;
degli atti presupposti e connessi, ed in particolare dei verbali n.ri 2 e 3 redatti dalla Commissione giudicatrice, e degli ulteriori atti ancorché non conosciuti concernenti l’ammissione alla procedura della predetta vincitrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15 – 18 settembre 2023 e depositato in data 2 ottobre 2023, le dottoresse P M T, R B e A R, rispettivamente quinta, terza e quarta graduata in esito alla procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/A1 – GENETICA MEDICA, settore scientifico-disciplinare MED/03 – GENETICA MEDICA presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università degli Studi di Trieste, bandita con decreto rettorale in data 6 febbraio 2023, n. 154, hanno impugnato, invocandone l’annullamento: a) il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di che trattasi e la graduatoria di merito, nonché nominata vincitrice la dott.ssa B S; b) i verbali nn. 2 e 3 della selezione e gli ulteriori atti concernenti l’ammissione alla procedura della vincitrice.
1.1. Le ricorrenti deducono la violazione di diverse disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, articolando censure che involgono, in estrema sintesi:
- l’ammissione della vincitrice alla procedura selettiva (motivo n. 1);
- il governo da parte della competente Commissione dei criteri valutativi della produzione scientifica (motivo n. 2), sotto il profilo della omessa presa in considerazione e valutazione della “Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa” [lett. a) in ricorso] e della sopravalutazione delle pubblicazioni della candidata vincitrice e, per converso, della sottovalutazione di quelle delle ricorrenti [lett. b) in ricorso];
- il governo da parte della competente Commissione dei criteri valutativi dei titoli e del curriculum (motivo n. 3);
- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (motivo n. 4).
1.2. Ritengono, conclusivamente, che “per effetto dell’auspicato accoglimento del ricorso, dovrà procedersi alla rinnovazione delle operazioni concorsuali relative alla formulazione