TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2016-04-14, n. 201600418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2016-04-14, n. 201600418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600418
Data del deposito : 14 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01328/2015 REG.RIC.

N. 00418/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01328/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. B V, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano Via Corridoni, n.39;


contro

Comune di Trezzano sul Naviglio, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Milano, viale Bianca Maria, 33;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo

del provvedimento prot. 17487 del 10 settembre 2015 con cui il Comune di Trezzano sul Naviglio, ha rigettato la domanda di contributo economico 2014 presentata dalla ricorrente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 febbraio 2016

del provvedimento del 22 dicembre 2015 con cui il Comune di Trezzano ha confermato il diniego di contributo

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2016

del provvedimento del 12 febbraio 2016 con cui è stato confermato il diniego del contributo economico per l’anno 2014


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Richiamate le ordinanze nn. 928/2015 e 1544/2015 con le quali il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza, alla luce delle puntuali indicazioni nelle stesse contenute;

Rilevato che con il provvedimento del 12 febbraio 2016, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2016, l’Amministrazione ha disposto di assegnare a titolo di contributo per l’anno 2014 una somma inferiore a quella richiesta, sulla base di una motivazione già censurata in sede cautelare da questo Tribunale;

Ritenuto, alla luce del comportamento tenuto dall’Amministrazione a fronte dei provvedimenti cautelari di accoglimento assunti da questo Tribunale, nonché tenuto conto dei contrapposti interessi e del valore economico del contenuto richiesto, di disporre che il Comune di Trezzano sul Naviglio assegni ed eroghi alla ricorrente il contributo richiesto per l’anno 2014, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, dovendosi precisare che poiché la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

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