TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-07-19, n. 201016839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-07-19, n. 201016839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016839
Data del deposito : 19 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02257/2010 REG.RIC.

N. 16839/2010 REG.SEN.

N. 02257/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2010, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. F I, domiciliato d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria Tar;

contro

Ministero dell'Interno, (Ufficio Centrale Elettorale, U.T.G. - Prefettura di Napoli) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz, 11, domicilia per legge;
Comune di Crispano;

nei confronti di

P V, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Ferraro, Anna Nunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio D'Isanto in Napoli, via Kerbaker, 61;
M V;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Crispano in esito alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010, per la parte in cui risultano attribuite al controinteressato P V, nelle sezioni 4, 8 e 11, preferenze superiori al trend di tutte le altre sezioni;

e per la rettifica dei risultati elettorali con la conseguente proclamazione del ricorrente quale candidato eletto nella carica di consigliere comunale di Crispano.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P V;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2010 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente che il 28 ed il 29 marzo del 2010 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Crispano e che, all’esito delle relative operazioni di scrutinio, risulta classificato come primo dei non eletti per la lista n. 2 (partito democratico) con una cifra individuale di 196 voti, dopo il candidato P V cui sono stati assegnati 201 voti, con appena 5 voti di scarto.

Lamenta, quindi, che le operazioni elettorali, così come i risultati e la proclamazione degli eletti, sono rimasti viziati da illegittimità tali da modificare gli esiti elettorali.

Segnatamente deduce, con un’unica articolata censura, l’illegittima attribuzione di un numero imprecisato di voti in favore del controinteressato P V a cagione dell’omonimia del suddetto candidato rispetto ad altri partecipanti alla medesima competizione elettorale, tra cui il sig. M V, candidato della medesima lista n.2 ( il cui nominativo risulterebbe indicato nella suddetta lista immediatamente prima di quello del predetto controinteressato) ed il sig. A V, candidato della lista n.1.

Tanto troverebbe conferma nel fatto che nelle sezioni n. 4,8,11 sarebbero state espresse in favore del candidato P V preferenze in numero contrastante con il trend seguito nelle altre sezioni. Nella prospettiva attorea, un ulteriore elemento indiziario delle denunciate irregolarità sarebbe dato dall’assenza di schede non assegnate, circostanza ritenuta improbabile attesi i casi di omonimia sopra segnalati.

Il ricorso è inammissibile.

La fattispecie dedotta in giudizio impinge, invero, in una supposta irregolarità delle operazioni elettorali di cui il ricorrente non ha concreta contezza, ma che risulta ricostruita ex post su basi induttive, del tutto prive di qualsivoglia aggancio con la reale dinamica delle operazioni di scrutinio.

Non può, infatti, essere obliterato che gli unici elementi di fatto che costituiscono la premessa del costrutto giuridico attoreo sono sostanzialmente rappresentati dalla prospettata omonimia tra candidati di una medesima lista (n.2) ovvero di altra lista (n.1) aggravata dalla circostanza, nella prima ipotesi, della consecutiva indicazione dei nominativi in questione (P e M V) nella comune lista di appartenenza ovvero nella tabella di scrutinio.

Di qui la prospettata possibilità di errori di trascrizione, che sarebbe vieppiù avvalorata dall’assenza di schede nulle.

Gli elementi di fatto allegati dal ricorrente che, nella prospettazione attorea, varrebbero ad assicurare serietà e consistenza ai motivi di ricorso si rivelano, viceversa, come circostanze di per se stesse anodine, prive di qualsivoglia concludenza dimostrativa.

Ed, infatti, il maggior successo conseguito dal controinteressato P V in talune sezioni elettorali rispetto ad altre ben può trovare logica giustificazione nella diversa intensità dell’influenza che ogni candidato può esercitare sulle diverse articolazioni del corpo elettorale, costituendo lo specifico e qualificato collegamento con alcune zone del territorio (per ragioni familiari, lavorative, di interessi etc.) un fattore capace di orientare in misura diversa il consenso elettorale.

In altri termini, il diverso trend registrato nelle sezioni 4,8 e 11, non può, di per se solo, suffragare – con inaccettabile pretesa di automaticità ed in assenza di ulteriori e più pregnanti elementi indiziari – l’esistenza di anomalie nelle operazioni di scrutinio.

D’altro canto, lo stesso controinteressato ha obiettato – senza che tali asserzioni abbiano ricevuto smentita- che, proprio nelle suddette sezioni indicate dal ricorrente, confluiscono i voti dei cittadini residenti nella medesima zona di appartenenza del sig. P V e del suo nucleo familiare.

Per le medesime ragioni deve rilevarsi l’inconferenza dell’ulteriore argomentazione difensiva nella parte in cui – facendo appello a non meglio precisati principi di statistica - lamenta la mancanza di schede nulle.

Anche siffatta proposizione trae alimento da astratte congetture, disancorate dalla specificità della fattispecie in esame.

Sotto diverso profilo, vale poi aggiungere che l’evanescenza dei fatti allegati dal ricorrente a supporto delle proprie rivendicazioni ha generato un’immediata ricaduta sulla stessa articolazione dei motivi di gravame, in cui – non venendo in rilievo specifiche operazioni elettorali ma giustappunto solo una possibile causa di alterazione delle operazioni di scrutinio – non vengono nemmeno indicati, distinti per sezione, i voti illegittimamente assegnati al controinteressato.

Com’è noto, l'onere di specificità dei motivi di ricorso, ancorché attenuato, vige anche per i ricorsi in materia elettorale. La particolarità del giudizio elettorale, infatti, attenua il rigore con cui deve essere valutato l'onere di specificazione delle censure proposte, che può ritenersi adempiuto ove siano indicati i vizi riscontrati, stante l'impossibilità per il ricorrente di conoscere integralmente i documenti relativi alle elezioni;
ciò tuttavia non vuol significare il totale esonero dalla formulazione di specifiche doglianze (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 1990 n. 85;
idem, 27 luglio 1989 n. 458;
idem, 22 gennaio 1987 n. 16 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2001 n. 216, 7 maggio 2000 n. 225, 13 gennaio 1999 n. 26 e 2 dicembre 1998 n. 1726));

In particolare, l'onere di specificità dei motivi non può ritenersi soddisfatto quando le doglianze vengano formulate in via ipotetica e dubitativa, evidenziandosi errori nell'attribuzione dei voti senza identificazione del tipo di errore che si ritiene essere stato commesso ovvero senza indicazione della tipologia e dell'incidenza sul risultato elettorale dell'errore commesso, essendo chiaro in siffatte evenienze l'intento del ricorrente di pervenire ad un riesame globale dell'intero scrutinio, operazione incompatibile con la natura del giudizio amministrativo, finalizzato all'esame di legittimità degli atti amministrativi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 1981 n. 528;
idem, 28 gennaio 1977 n. 45 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2001 n. 796);

E’ pur vero, dunque, che, in materia elettorale, il principio della specificità dei motivi d'impugnativa subisce un sensibile temperamento, ma siffatta agevolazione non consente la proposizione di un ricorso tanto indeterminato da non essere espressione di un'effettiva serietà di intenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 796 del 2001 cit.;
idem, 17 luglio 2000 n. 3921;
idem, 7 maggio 2000 n. 225 nonché T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 17 luglio 2001 n. 1130).

Il ricorrente deve, dunque, astenersi dal proporre motivi dedotti in forma generica, ovvero privi di allegazioni specifiche e concrete, risolvendosi altrimenti essi in semplici supposizioni od illazioni, tendenti ad ottenere un generico riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000 n. 738).

Nel caso di specie, l’inaffidabilità del dato di partenza (omonimia tra più candidati), rimasto confinato in un’inaccettabile dimensione astratta, ha fatto sì che la stessa domanda attorea venisse formulata in via ipotetica o comunque probabilistica, non emergendo dal costrutto giuridico attoreo la chiara consapevolezza di un’effettiva irregolarità nell'attribuzione dei voti al controinteressato (solo supposta in ragione di dati non concludenti) né la misura della (presunta) incidenza che le anomalie astrattamente prospettate avrebbero esercitato sui risultati elettorali.

Risponde, in definitiva, ad una non condivisibile metodica l’opzione attorea che si limita ad accreditare, in via del tutto generica, possibili errori di trascrizioni dei voti di preferenza espressi nei confronti di altri candidati, senza collegare siffatte irregolarità a specifiche operazioni di voto e senza stimarne la concreta incidenza rispetto al proprio risultato elettorale.

I suddetti elementi ( e cioè l’effettiva irregolarità delle operazioni elettorali e la concreta incidenza sui risultati elettorali), lungi dal poter rappresentare il possibile oggetto di una preliminare verifica istruttoria, costituiscono una pre/condizione per la concreta configurabilità di non abdicabili condizioni dell’azione processuale elettorale.

Non vi è, dunque, luogo per disporre approfondimenti istruttori, che si risolverebbero in un improprio riesame delle operazioni di scrutinio per definire (prima ancora che comprovare) vizi solo astrattamente supposti.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, eccezion fatta che nei rapporti con il controinteressato P V, nei cui confronti il ricorrente resta tenuto al rimborso delle spese di giudizio, che vanno liquidate in € 1.500 (millecinquecento).

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