TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-08, n. 202400023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-01-08, n. 202400023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400023
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00023/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2023 REG.RIC.

N. 00377/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da G V d M, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, D C, G Z, C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per il Veneto, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza S. Marco, 63;



sul ricorso numero di registro generale 377 del 2023, proposto da G V d M, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, D C, G Z, C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

Quanto al ricorso n. 144 del 2023 :

Con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Segretariato Regionale - Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto avente ad oggetto “ Palazzo D'Anna (Van Haanen) Martinengo Talenti V di M sito in campo San Beneto nel sestiere di San Marco 3946-3947-3948, catastalmente distinto al C.F. e al C.T., foglio 15, particella 216, di proprietà di G V d M. Dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi del combinato disposto dall'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), 13 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”, di data 10 novembre 2022, ricevuto via P.E.C. in data 14 novembre 2022 (registro: SR-VEN;
numero di protocollo: 8383 del 14.11.2022), con tutti i relativi allegati, tra cui in particolare la relazione di interesse culturale;

- della nota prot. n. 10708 del 21 giugno 2022, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

- della nota prot. n. 17715 del 3 ottobre 2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, non conosciuta;

- della proposta istruttoria della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna allegata alla nota prot. n. 10713 del 21 giugno 2022 e di detta nota, non conosciuta;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso agli atti e provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 31/3/2023 :

- del provvedimento del Segretariato Regionale - Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Veneto avente ad oggetto “ Palazzo D'Anna (Van Haanen) Martinengo Talenti V di M sito in campo San Beneto nel sestiere di San Marco 3946-3947-3948, catastalmente distinto al C.F. e al C.T., foglio 15, particella 216, di proprietà di G V d M. Dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi del combinato disposto dall'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), 13 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”, di data 10 novembre 2022, notificato presso il domicilio digitale dell'avv. A A, nonché a mezzo posta presso la residenza in Svizzera del ricorrente (prot.n. 355 del 17/01/2023) con tutti i relativi allegati, tra cui in particolare la relazione di interesse culturale;

nonché, per quanto occorrere possa:

- della proposta istruttoria della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna allegata alla nota prot. n. 10713 del 21 giugno 2022 e di detta nota, conosciuta a seguito del deposito del documento nel presente giudizio il 10 febbraio 2023;

- della nota prot. n. 17715 del 13 ottobre 2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, conosciuta a seguito del deposito del documento nel presente giudizio il 10 febbraio 2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto;

Quanto al ricorso n. 377 del 2023 :

- del provvedimento prot. 3525 del 31 gennaio 2023, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - – Ufficio esportazioni oggetti di antichità e arte di Verona, che dichiara “improcedibile” l’istanza volta al rilascio dell’attestato di libera circolazione per alcuni dei beni culturali di cui alla denuncia prot. n. 36310 del 9.12.2021;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ed inerente, ancorché non conosciuto.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per il Veneto e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna nel ricorso NRG 144/2023 e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nel ricorso NRG 377/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierna vicenda ha origine dalla denuncia ex art. 68 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) presentata all’Ufficio esportazione oggetti di antichità e arte di Verona in data 9 dicembre 2021 dall’esportatore per conto del signor G V d M, al fine di ottenere il rilascio dell'attestato di libera circolazione per ventitré beni di proprietà di quest’ultimo, provenienti da Palazzo d’Anna Van Haanen Martinengo Talenti V di M (di seguito “Palazzo V”), immobile sito a Venezia, sestiere di San Marco, sottoposto a vincolo per interesse particolarmente importante sotto il profilo architettonico e storico-artistico in virtù di decreto 25 ottobre 1917 ai sensi della L. 364/1909 e, successivamente, del decreto 24 novembre 1958 adottato ai sensi della L. 1089/1939.

A seguito della denuncia l’Ufficio esportazioni ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna se esistessero per tali beni eventuali dichiarazioni di interesse e/o vincoli pertinenziali, nonché un parere sull’importanza e rarità dei beni e sul valore dichiarato, oltre ad un’eventuale motivata indicazione in merito alla opportunità del diniego all’esportazione o dell’acquisto coattivo.

La Soprintendenza, eseguito un sopralluogo, ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3 lettere a) e d), e 128 del d.lgs. 42/2004 e all’esito del procedimento, respingendo le articolate osservazioni formulate dall’odierno ricorrente, ha adottato un provvedimento di revisione del vincolo insistente su Palazzo V, estendendolo a decorazioni, stucchi, affreschi, nonché a taluni arredi, ritenuti avvinti da vincolo di pertinenzialità con il Palazzo.

L’amministrazione ha infatti individuato nell’immobile un doppio filone di interesse culturale, il primo legato al valore storico-artistico e architettonico ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a) del Codice, il secondo ai sensi della lett. d) del medesimo comma, dato dal legame con la figura di G V d M, che ha acquisito il Palazzo nel 1917 e vi ha stabilito la sua residenza veneziana, plasmando un particolare programma decorativo mirato a celebrare le sue imprese in Libia (egli fu Governatore della Tripolitania dal 1921 al 1925).

Dopo la proposizione del ricorso assunto al NRG 144/2023, con cui è stato censurato tale provvedimento, le Amministrazioni resistenti in data 17 gennaio 2023 hanno provveduto a ri-notificare la dichiarazione di interesse culturale a mezzo PEC e via posta presso la residenza del ricorrente.

Con successivo provvedimento del 31 gennaio 2023 la Soprintendenza ha conseguentemente dichiarato improcedibile l’istanza volta al rilascio dell’attestato di libera circolazione con riferimento a cinque dei ventitré beni mobili oggetto della menzionata denuncia, e ora compresi nel vincolo culturale, ed indicati in: una coppia di busti scolpiti in marmi policromi;
una coppia di piedistalli in malachite e bronzo dorato provenienti dalla Russia, una coppia di candelabri a sette luci in bronzo dorato e patinato, attribuibili a Francois Remond o a Philippe Tomire provenienti dalla Francia;
una scrivania da centro Impero in mogano e bronzo dorato con cornici ebanizzate proveniente dalla Russia;
una poltrona Impero in legno di mogano dorato ebanizzato proveniente dalla Russia.

Il deducente, figlio del Conte G V d M e attuale proprietario del compendio, con il ricorso assunto al N.R.G. 144/2023 ha censurato il decreto di revisione del vincolo, deducendone plurimi profili di illegittimità, e con successivi motivi aggiunti, parimenti assistiti da istanza cautelare, ha esteso il gravame al successivo provvedimento, di identico contenuto, che gli è stato rinotificato, nonché agli ulteriori atti del procedimento conosciuti solo a seguito del loro deposito in giudizio.

L’atto introduttivo del giudizio è affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione degli articoli 15 e 128 del d.lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 21 bis della legge 241/1990, eccesso di potere, dedotti per:

- omessa comunicazione del provvedimento al suo destinatario, che ne ha avuto conoscenza solo accidentalmente a seguito dell’invio di una copia all’indirizzo PEC del legale per il cui tramite erano state presentate le osservazioni procedimentali, ma presso il quale non era stato eletto domicilio;

- mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto dal

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