TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-04-27, n. 202300672
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Pubblicato il 27/04/2023
N. 00672/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l’annullamento, previa sospensiva
A) con il RICORSO INTRODUTTIVO:
- del verbale del 17 giugno 2022 del Consiglio dei Docenti della classe -OMISSIS- con cui è stata deliberata la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe -OMISSIS- della scuola primaria di primo grado;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non noto, compresi i giudizi individuali e collegiali dei docenti che hanno deliberato la non ammissione alla -OMISSIS- classe della minore;
B) con i MOTIVI AGGIUNTI depositati in data 5.9.2022:
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- del verbale del Consiglio straordinario dei Docenti della classe -OMISSIS- prot. n. 6567/E del 26.8.2022, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. n. -OMISSIS-/2022 del 28.7.2022, che ha confermato la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe -OMISSIS- della scuola primaria di primo grado;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non noto, compresi i giudizi individuali dei docenti che hanno concorso a deliberare la non ammissione alla -OMISSIS- classe della piccola -OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto comprensivo "-OMISSIS-" di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore R V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, impugnavano il verbale del 17 giugno 2022 del Consiglio dei docenti della classe -OMISSIS-, con cui è stata deliberata la non ammissione della minore stessa alla classe -OMISSIS- della scuola primaria di primo grado;e, con i motivi aggiunti, il successivo verbale del Consiglio straordinario dei docenti della stessa classe -OMISSIS- prot. n. 6567/E del 26.8.2022, adottato in dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-/2022 del 28.7.2022, che ha confermato la non ammissione dell’alunna alla classe successiva.
Ed invero, con la richiamata ordinanza veniva accolta l’istanza cautelare sulla scorta delle considerazioni in diritto di seguito riportate: “ Rilevato che ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dlgs n. 62/2017 (rubricato “Valutazione nel primo ciclo”) “L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”;
Considerato, altresì, che l’art. 3 dlgs n. 62/2017 citato (rubricato “Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria”) così recita:
«1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.