TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-05-27, n. 201002151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-05-27, n. 201002151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201002151
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00585/2000 REG.RIC.

N. 02151/2010 REG.SEN.

N. 00585/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 585 del 2000, proposto da:
Societa' Semplice Zanetti L e V, rappresentato e difeso dagli avv. G C, F F, con domicilio eletto presso G C in Brescia, c.so Magenta, 43/D (030/292141) @;

contro

Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16 (Fax=030/47897);
A.I.M.A. - Azienda Per Gli Interventi Nel Mercato Agricolo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 28 marzo 2000, con il quale la Provincia di Bergamo ha rideterminato nei confronti della ricorrente i quantitativi di riferimento individuali –cd. “quote latte”- per il periodo 1999/2000;

di ogni provvedimento in esso richiamato e comunque ad esso presupposto o conseguente, ivi compreso, per quanto occorra, il provvedimento dell’AIMA, sconosciuto alla ricorrente, concernente la quota latte ceduta alla ricorrente da Pierfrancesco P;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo e di A.I.M.A. - Azienda Per Gli Interventi Nel Mercato Agricolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Zanetti L e V s.s. è un produttore di latte bovino, soggetto come tale al regime delle c.d. “quote latte”, disciplinato all’epoca dei fatti di causa in sede europea dal regolamento CEE del Consiglio 31 marzo 1984 n°856/84, e a livello nazionale dalla legge attuativa dello stesso, l. 26 novembre 1992 n°468, per inciso ora sostituiti rispettivamente dai regolamenti CE n°1788/2003 e 595/2004 e dalla l. 30 maggio 2003 n°119, non difformi nel loro impianto generale. Tale regime com’è noto si prefigge l’obiettivo di contenere la produzione del latte bovino entro determinati limiti quantitativi. A tal fine, in sintesi estrema, a ciascuno Stato membro è assegnata, a livello allora di Comunità europea e oggi di Unione, una quota complessiva di produzione, detta QGG, ovvero “quantitativo globale garantito”, ripartita a sua volta fra i produttori di quello Stato, ognuno dei quali dispone di una quota individuale, detta QRI, ovvero “quantitativo individuale di riferimento”, commisurato alle singole campagne di produzione del latte, che per disposto normativo vanno dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell’anno successivo. Per ciascuna campagna, l’eccedenza produttiva rispetto al QRI viene disincentivata attraverso l’obbligo di pagare una data somma, detta “prelievo supplementare” o “superprelievo”, che è di importo tale da rendere antieconomica la produzione stessa e viene calcolato e riscosso dalla p.a. sulla base dei dati di produzione comunicati periodicamente dai singoli produttori.

Ciò posto, il QRI assegnato al singolo produttore può variare, e in concreto varia, da una campagna di produzione all’altra, non solo per effetto di una rideterminazione da parte della p.a. competente, all’epoca dei fatti di causa l’AIMA, ora AGEA, ma anche per effetto di atti, di cui la stessa p.a. deve tener conto, compiuti dal singolo produttore, il quale, così come la normativa consente, abbia acquistato o preso in affitto da altri produttori le quote di costoro, ovvero le abbia cedute ad altri. In tal caso, come è intuitivo, la determinazione ad opera della p.a. del QRI spettante a un dato produttore è il risultato di un calcolo che può essere non agevole e dare quindi luogo ad uno specifico contenzioso, che la p.a. stessa deve gestire.

In particolare, all’epoca dei fatti di causa, per effetto del combinato disposto della l. 27 aprile 1999 n°118, del D.M. 21 maggio 1999 n°159 e della l r. Lombardia 4 luglio 1998 n°11, la Provincia di Bergamo aveva acquistato, per delega dalla Regione, la competenza a decidere le istanze di rettifica e correzione dei QRI comunicati dall’AIMA presentate dai produttori, fra le altre per le campagne di produzione 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

Il provvedimento per il quale è causa, meglio indicato in epigrafe, decide una di tali istanze, quella con la quale la società odierna ricorrente aveva chiesto che fosse rideterminato il proprio QRI per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, assumendo che quello assegnatole non avesse recepito in aumento le quote acquistate con il “contratto affitto azienda 97/98” di cui alla “comunicazione 15 maggio 1997 n°9736;
con il “contratto acquisto quota 98/99” di cui alla “comunicazione 15 aprile 1998 n°10041”, nonché l’atto di “affitto quota latte 99/00” e l’atto di “acquisto quota latte” dello stesso periodo di cui alla “comunicazioni 19 aprile 1999 n°36908 e 36905” (doc. 1 ricorrente, copia comunicazione QRI contestati;
doc. 2 ricorrenti, copia richiesta di rettifica, ove i dati citati). In particolare, il provvedimento per cui è causa ha accolto solo parzialmente tale istanza: ha ritenuto da un lato che due degli atti indicati, i “contratti conclusi con le ditte Ribolla e Brambilla”, fossero “contratti positivamente validati” dall’amministrazione, ma “non elaborati da AIMA a causa di ritardato caricamento nel sistema informatico”;
ha però ritenuto dall’altro lato impossibile “riconoscere il contratto di affitto di azienda con quota stipulato con la ditta P Pierfrancesco in data 18 maggio 1997 a valere dal periodo 15 maggio 1997- 31 agosto 1998 e il successivo acquisto con la medesima azienda dal 1 aprile 1998 a causa dell’indisponibilità delle quote del cedente (la quota risulta azzerata già dalla campagna 95/96)” (doc. 3 ricorrente, copia provvedimento impugnato).

Avverso tale provvedimento, ha proposto impugnazione la società Zanetti, con ricorso articolato in quattro censure, riconducibili ai seguenti due motivi:

- con il primo di essi, corrispondente alla parte finale della prima censura a p. 4 del ricorso, deduce violazione dell’art. 7 l. 241/1990, perché del ritenuto “azzeramento” della quota del dante causa P sarebbe stata informata solo in sede di convocazione personale dei propri rappresentanti presso la Provincia per decidere dell’istanza presentata;

- con il secondo di essi, corrispondente alle residue censure, deduce difetto di motivazione anche in rapporto al disposto degli artt. 10 l. 468/1992 e 1153 c.c. in quanto a suo dire l’amministrazione non avrebbe spiegato in modo esauriente per quali ragioni la quota di P dovesse ritenersi azzerata, ed anzi sul punto non avesse tenuto conto di talune circostanze di rilievo. In particolare, la ricorrente deduce di avere comunicato nei termini alla Regione Lombardia, p.a. a ciò competente, i contratti di affitto e di acquisto contestati e di averne avuto positivo riscontro (doc. ti ricorrente da 4 a 7, copie atti e copie comunicazioni intercorse), deduce ancora che la quota di P risultava esistente nel bollettino AIMA relativo alla campagna 1993/1994 (doc. 8 ricorrente, copia di esso) e in comunicazioni di una associazione di categoria relative alle campagne 1995/1996 e 1996/1997 (doc. 9 ricorrente, copie di esse);
deduce infine che l’azienda P, dal 1995 al 1996, risulta aver venduto latte, si deve presumere come regolare produttore assegnatario di QRI, ad un noto industriale del settore (doc. 10 ricorrente, copie fatture). In tali termini, afferma la ricorrente, la quota si dovrebbe ritenere esistente e da lei acquistata, se non altro per l’effetto dell’art. 1153, ritenuto applicabile alla fattispecie, trattandosi asseritamente di bene mobile.

Resistono l’AIMA, con atto 30 maggio 2000, e la Provincia intimata, la quale, con memorie 15 giugno 2000 e 7 aprile 2010, evidenzia come l’affitto e l’acquisto di quote di cui si ragiona si dovessero ritenere efficaci verso l’amministrazione “salvo verifica della disponibilità” di quanto ceduto, e che la disponibilità stessa non sussisteva, per avere P subito senza contestare alcunché l’azzeramento della propria quota.

La Sezione, respinta l’istanza cautelare con ordinanza 14 luglio 2000 n°446, all’udienza del giorno 29 aprile 2010 tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Risulta infondato il primo motivo, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, secondo il quale, com’è noto, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato… ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti…”. Nel caso di specie, peraltro, non è chiaro rispetto a quale procedimento in concreto la società odierna ricorrente sia stata lesa nel suo interesse a ricevere la comunicazione di avvio.

2. La Zanetti s.s. è stata anzitutto parte del procedimento volto, come si è detto in narrativa, a rideterminare il proprio QRI per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, e a tale procedimento, come risulta dal verbale 28 marzo 2000 nel quale è contenuto il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrenti, cit.), aveva dato inizio con propria istanza di rettifica;
non aveva quindi interesse a ricevere avviso alcuno di un procedimento di cui già era a conoscenza (sul principio in generale, v. per tutte C.d.S. sez. VI 27 dicembre 2006 n°7957). Nemmeno poi si potrebbe ritenere che l’obbligo di comunicazione con un distinto avviso sussistesse in rapporto alla singola circostanza dell’intervenuto “azzeramento” della quota P di cui è causa, dato che esso in base al chiaro disposto della norma sussiste solo in rapporto al “procedimento” in quanto tale e limitatamente al fatto del suo avvio;
non sussiste invece certo per i molteplici fatti che all’interno del procedimento stesso possono assumere rilievo: a tal fine occorre e basta che l’amministrazione li renda comunque noti all’interessato e consenta prima di pronunciarsi allo stesso di manifestare il proprio punto di vista in merito. Ciò nel caso di specie è avvenuto, perché come risulta dal verbale citato i titolari della società Zanetti si presentarono personalmente davanti all’autorità procedente e, pertanto, furono nella condizione di controdedurre prima della decisione anche in rapporto alla sorte della quota P.

3. Neppure si potrebbe sostenere, come adombra la difesa della ricorrente, che l’obbligo di comunicazione sussistesse riguardo all’atto con il quale fu iniziato il procedimento volto ad “azzerare” la quota in questione, ovvero, più propriamente, a dichiararne la perdita da parte del titolare per mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’allora vigente comma 4 dell’art. 2 della l. 26 novembre 1992 n°468. A prescindere dalla qualificazione giuridica che si voglia adottare del contratto con il quale si affitta a terzi una quota latte, è infatti certo che di coinvolgimento dell’affittuario in un procedimento relativo alla quota dell’affittante si potrebbe parlare, in ipotesi, soltanto ove il contratto di affitto fosse anteriore all’inizio del procedimento stesso, e ciò non si verifica nella fattispecie. Come risulta infatti dalla lettera del provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, cit.), la quota in contestazione era già stata azzerata per la “campagna 95/96”, ovvero per quella che si era iniziata con il 1 aprile 1995: si tratta di una vicenda anteriore ai contratti stipulati con la società ricorrente da Pierfrancesco P, contratti il più risalente dei quali reca la data del giorno 8 maggio 1997 (doc. 4 ricorrente, cit.).

4. Tale considerazione comporta che vada respinto anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi secondo logica ritenere che, tanto alla data del giorno 8 maggio 1997, in cui Pierfrancesco P, come si è detto, convenne di affittare la propria quota alla società Zanetti (doc. 4 ricorrente, cit.), quanto a maggior ragione alla successiva data del 27 novembre 1997, giorno in cui P stesso convenne di cederla definitivamente, la quota oggetto della convenzione più non esisteva, in quanto il suo titolare già l’aveva perduta. Non è quindi possibile, all’evidenza, invocare l’acquisto in buona fede di un bene che più non esiste, risultando in tal senso improprio il richiamo all’art. 1153 c.c., che riguarda beni suscettibili di possesso.

5. In tal senso, non vale in contrario la pur copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente. In primo luogo, si deve notare che l’esistenza della quota non è data per scontata nemmeno nella compravendita 27 novembre 1997 di cui si è detto, che è subordinata in modo espresso “alla verifica positiva da parte dell’AIMA della attribuzione di quota A sopra citata” al cedente (doc. 6 ricorrente, cit., ultima pagina, seconda e terza riga). In secondo luogo, non assumono valore di prova dell’esistenza della quota gli atti con i quali la Regione Lombardia manifestò parere favorevole all’efficacia dei contratti in questione: i pareri stessi, come risulta a semplice lettura di quello allegato (doc. 7 ricorrente, copia di esso), sono infatti emessi “salva verifica della disponibilità di quota del cedente”. Ancora, il bollettino AIMA prodotto dalla ricorrente sub 8 è relativo alla campagna 1993/1994, anteriore alla perdita della quota;
per i periodi successivi, sono state invece prodotte comunicazioni non ufficiali di operatori commerciali ovvero di associazioni (doc. 9 ricorrente, fino alla penultima pagina).

6. Non soccorre, da ultimo, il richiamo che la ricorrente fa a presunte vendite di latte che P avrebbe posto in essere in periodi successivi all’azzeramento della quota e anteriori alla sua cessione, così come risulterebbe dalle fatture prodotte sub 10 e dal modulo L di conferimento latte che è l’ultima pagina del doc. 9 ricorrente. In proposito, va semplicemente osservato che il fatto storico delle vendite di latte in parola nulla dice sulla loro conformità a legge, ovvero sulla titolarità di una quota da parte del produttore, quota che se anche posseduta potrebbe essere diversa e distinta da quella ceduta alla società Zanetti.

7. Poiché il provvedimento impugnato trae origine da una particolare vicenda contrattuale, appare equo nel caso di specie compensare per intero le spese di processo.

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