TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-09-23, n. 202400290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-09-23, n. 202400290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400290
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 00290/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, proposto dalla società Arci Mediterraneo Impresa Sociale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del costituendo R.T.I. Arci Eventi Sepino formato con la mandante Associazione di promozione sociale Eventi Sociali, in relazione alla procedura CIG B0C5868E5E, ricorrente rappresentata e difesa dagli avvocati F L e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

il Comune di Sepino e la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comune della Valle del Tammaro, non costituiti in giudizio;



nei confronti

il Consorzio Matrix Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per l'annullamento

a) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara indetta dal Comune di Sepino “ per la selezione del soggetto attuatore per l’affidamento dei servizi di accoglienza e gestione dei servizi connessi in favore di minori stranieri non accompagnati msna, di età non inferiore agli anni quattordici, presso la struttura comunale ubicata nel territorio del Comune di Sepino – CIG B0C5868E5E ”, atto comunicato all’interessata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 36 del 2023 con la nota n. 3555 del 5 luglio 2024;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi:

- tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato), ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente;

- tutti i verbali di gara, compreso quello relativo alla seduta del 1° luglio 2024 recante la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. tra il “Consorzio Matrix Cooperativa Sociale” e la “Mondo Nuovo Associazione di Promozione”;

- la graduatoria finale di gara, nella parte in cui non ha incluso anche la parte ricorrente;

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara medesima in favore del concorrente costituendo R.T.I. tra il “Consorzio Matrix cooperativa sociale” e la “Mondo Nuovo Associazione di Promozione”, eventualmente intervenuto;

nonché per l’accertamento

del diritto della parte ricorrente all’aggiudicazione della commessa

e per la contestuale declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 121 e ss. del cod. proc. amm., con l’espressa richiesta della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- il Comune di Sepino ha indetto una procedura di gara “ per la selezione del soggetto attuatore per l’affidamento dei servizi di accoglienza e gestione dei servizi connessi in favore di minori stranieri non accompagnati msna, di età non inferiore agli anni quattordici, presso la struttura comunale ubicata nel territorio del Comune di Sepino – CIG B0C5868E5E ”;

- il relativo Disciplinare di gara espressamente richiedeva, quale requisito generale di partecipazione, di “ essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosidetta white list), istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco ” (Disciplinare, art. 9, lettera A);

- il Capitolato della stessa gara, al suo art. 3, aveva

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