TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-01-19, n. 201500108
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Testo completo
N. 00108/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2012, proposto da:
Vibac Acquisizioni s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Angelini, Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso MA CO in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41;
contro
Regione AN in persona del Presidente pro tempore, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - AN, rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Ciari, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
per l'annullamento
-della nota 5.7.20 1 2, prot. n. AOO GRT- 192664/P.50.70 (ricevuta in data 10.7.2012), con cui la Direzione Generale delle Politiche territoriali Ambientali e per la Mobilità della Regione AN - settore Energia, tutela della qualità dell' aria e dall' inquinamento elettromagnetico e acustico ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, la relazione pervenuta in data 02 luglio 2012 prot. n. 188785/P.50.70, redatta dall' AT a seguito richiesta verifica assoggettabilità alla normativa Seveso dello stabilimento sito nel Comune di Vinci in via Meratale, 120 e, preso atto di quanto indicato nel parere allegato l citato documento invita ad adempiere a quanto previsto agli artt.6 e 7 del D.Lgs334/99 e s. m. nei tempi tecnici/amministrativi strettamente necessari e comunque entro e non oltre 180 gg dal ricevimento della presente;
-del parere tecnico di assoggettabilità 18.06.2012, prot. n. 01.17.45/75.4, con cui il Responsabile del Settore Rischio Industriale della AT Area Vasta AT AN Centro ...alla lue della documentazione disponibile presso il Dipartimento AT circondario Empolese - Valdelsa e quella acquisita durante il sopralluogo effettuato in data 22/05//2012 dal TP Antonio NN del Settore Rischio Industriale congiuntamente con i TP Angiolini MI,ZI IT e Biagini NN, di codesto Dipartimento, si ritiene che l'Azienda Vibac rientri nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. per lo stoccaggio di sostanze e miscele classificate N pericoloso per l' ambiente con frasi di rschio R51/R53 "Tossico per gli organismi acquatici:può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico.
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale (ed, in particolare, del verbale di sopralluogo ambientale A.R.P.A.T.- Dipartimento del Circondario Empolese 22.5.2012, n.3/2012;
nonché per l'accertamento:
- dell’assenza dei presupposti stabiliti dall'art.2 e dall'allegato A del d.lgs n. 334/1999 per ritenere assoggettata l'attività svolta dalla ricorrente nello stabilimento di Vinci, via Mercatale n. 120, alla disciplina sulle attività a rischio di incidente rilevante;
nonché dell' insussistenza dell' obbligo per la ricorrente di osservare gli adempimenti prescritti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione AN e di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - AN;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato