TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-04-12, n. 202201293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2022-04-12, n. 202201293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201293
Data del deposito : 12 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2022

N. 00292/2021 REG.RIC.

N. 01293/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- del 26.02.2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo notificato alla ricorrente in data 17.11.2020 avente ad oggetto “riscontro istanza per riconoscimento condizione di disabilità gravissima”, con il quale l'ASP di Palermo ha comunicato alla ricorrente che la stessa non è risultata nelle condizioni di disabilità gravissima in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, Decreto Interministeriale del 26.09.2016 (doc. n. 1);

- nonché del presupposto verbale di visita della 2° Sub Commissione UVM dell'ASP di Palermo, Distretto Sanitario 42, in atto sconosciuto;

- nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso al beneficio economico, in quanto soggetto affetta da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del

DM

26.09.2016 per l'applicazione dell'art. 9 L.R. n. 8/2017 e s.m.i,

e per la conseguente condanna

dell'ASP di Palermo ad emettere provvedimento di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima in capo alla Sig.ra -OMISSIS- ed in ogni caso a provvedere all'emissione di tutti i provvedimenti idonei a garantire alla ricorrente il diritto di fruire dei benefici economici previsti per le persone con disabilità gravissima ai sensi della L.R. n. 4/2017, a far data dalla domanda presentata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto il provvedimento n.-OMISSIS-di ammissione temporanea della ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;

Vista l’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-;

Vista l’ulteriore ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-

Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe con cui l’ASP di Palermo ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della infermità gravissima da valere per i benefici economici di legge;
il provvedimento è motivato in relazione alla asserita mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, D.I. 26.9.2016;

Considerato che con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, reiterata con ordinanza n. -OMISSIS-, sono stati disposti incombenti istruttori volti al deposito in atti del verbale UVM, atto presupposto al provvedimento impugnato ed ivi richiamato;

Considerato che entrambe le ordinanze non sono state riscontrate;

Ritenuto che con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, onerando al contempo l’Amministrazione intimata al deposito delle nuove determinazioni assunte;

Considerato che anche l’ordine di riesame non sembra essere stato adempiuto, posto che l’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio, nulla ha fatto pervenire al fascicolo processuale;

Considerato che con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- pubblicata il 20/12/2021 è stata disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., al fine di accertare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui al decreto 26 settembre 2016;

Considerato che per tale accertamento è stato onerato l’UVM del Distretto Sanitario di Trapani il quale avrebbe dovuto accertare –nei termini fissati con la sessa ordinanza- se, con riferimento allo stato di salute della ricorrente, sussistono fin dalla data della prima visita effettuata dall’UVM di Palermo i presupposti individuati dal decreto 26 settembre 2016 ai fini del riconoscimento dello stato di disabile gravissimo;

Considerato che nessun riscontro è pervenuto dall’organo verificatore;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, di dover rinnovare l’ordine istruttorio sopra riportato, onerando a tal fine nuovamente l’U.V.M. del Distretto Sanitario di Trapani;

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre nuovamente che:

- l’organo verificatore U.V.M. del Distretto Sanitario di Trapani, durante le operazioni di verificazione, tenga conto di tutta la documentazione depositata nel fascicolo di causa al fine di effettuare l’accertamento, acquisendo ove necessario l’ulteriore documentazione presso l’UVM di Palermo;

- in applicazione dell’art. 66, co. 1, cod. proc. amm., le operazioni di verificazione dovranno svolgersi entro 30 (giorni) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nel contraddittorio tra le parti;
e la relazione conclusiva dovrà essere depositata dall’organo verificatore nel fascicolo di causa, nei successivi 10 giorni, secondo le modalità del processo amministrativo telematico;

- va, conseguentemente rinviata la discussione del ricorso nel merito fissando a tal fine l’Udienza Pubblica del giorno 19 luglio 2022;
riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese alla definizione della controversia e dell’eventuale trasmissione degli atti agli organi competenti in relazione al mancato riscontro degli ordini istruttori già disposti da questo decidente;

- per quanto attiene all’eventuale compenso all’organo verificatore, si procederà secondo quanto disposto dall’art. 66, co. 4, cod. proc. amm., a tenore del quale “ Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti;
si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere
”;

Ritenuto di dover precisare che dal mancato riscontro alla predetta ordinanza istruttoria il Collegio valuterà la sussistenza di profili di responsabilità da segnalare ai competenti organi giudiziari e/o amministrativi;

Ritenuto di dover onerare la segreteria sezionale della trasmissione della presente ordinanza, tramite P.E.C., all’organo verificatore nominato;

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