TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901762
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 01762/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2016, proposto da
- Comune di Loano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M Z e L P ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Dante n. 16;

contro

- l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

nei confronti

- Pierluigi Bertoluzzo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”, nella parte in cui sono stati fissati i criteri di determinazione dei corrispettivi per l’utenza finale del servizio idrico senza ammettere maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 26 giugno 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2016 e depositato il 3 marzo successivo, il Comune ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”, nella parte in cui sono stati fissati i criteri di determinazione dei corrispettivi per l’utenza finale del servizio idrico senza ammettere maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie.

Il Comune ricorrente, a forte vocazione turistica, assume l’illegittimità del sistema tariffario in ragione della discriminazione che subirebbero gli utenti residenti – cui sarebbero riferibili circa 6.000 utenze – rispetto a quelli non residenti – proprietari delle seconde case e intestatari di circa 8.000 utenze –, giacché i primi sarebbero gravati dei costi di investimento e manutenzione degli impianti afferenti al servizio idrico in misura proporzionalmente superiore rispetto alla categoria degli utenti non residenti. Il Comune, sia in qualità di soggetto esercente le funzioni relative al servizio idrico in ambito comunale, essendo ancora inattivo l’A.T.O. provinciale, sia in veste di ente esponenziale, ha quindi chiesto l’annullamento della menzionata deliberazione dell’Autorità per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno segnalato che con deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017 n. 665 sono state approvate nuove regole per la determinazione dei corrispettivi dovuti dall’utenza finale in materia di servizi idrici, individuandosi nuove (sotto)tipologie di utenze, ossia “uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente”, differenziabili da un punto di vista tariffario;
ciò avrebbe determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2019, dopo che i difensori della parti hanno confermato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, insistendo tuttavia sulla rifusione delle spese di lite ciascuno in proprio favore, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come evidenziato nella parte in fatto, con l’adozione della deliberazione dell’Autorità n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 è stato approvato un nuovo Testo Integrato dei corrispettivi dei servizi idrici, attraverso il quale sono state superate le criticità contenute nella deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, impugnata attraverso il presente giudizio, consentendo una differenziazione tariffaria tra soggetti residenti e soggetti non residenti. A questo punto non risulta di nessuna utilità per la parte ricorrente lo scrutinio del merito del gravame.

Ciò determina la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso oggetto del presente giudizio.

2. Quanto alle spese di causa, di cui ciascuna parte processuale ha chiesto la rifusione in proprio favore, va evidenziato che, da una parte, non risulta con evidenza l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso, considerata la posizione di ente esponenziale del Comune e le sue competenze istituzionali in ambito idrico, mentre, dall’altra, l’intervenuta modifica della regolamentazione tariffaria, necessariamente con efficacia generale, non determina una cessazione della materia del contendere, ma piuttosto modifica il quadro regolatorio, determinando un nuovo assetto di interessi incompatibile con il sistema precedentemente in vigore. In considerazione di quanto in precedenza evidenziato appare opportuna la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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