TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2012-10-10, n. 201200941
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N. 00941/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01477/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2012, proposto da:
Impresa Franco Santo, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Comande', P S, A C, con domicilio eletto presso Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Regione Siciliana, Reg. Siciliana-Presidenza-Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Prov. di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;Comune di Ragusa;
nei confronti di
Impresa 2g Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Bruccoleri, con domicilio eletto presso Fabio Lo Presti in Catania, viale XX Settembre N. 43;Impresa Re.Co.Ge. S.r.l.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei verbali di gara del 22 febbraio 2012, 24 febbraio 2012, 1 marzo 2012, 2 marzo 2012, 5 marzo 2012, 6 marzo 2012, 7 marzo 2012, 14 marzo 2012, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara d'appalto dell'impresa RE.CO.GE. s.r.l.;
- del verbale di gara del 14 marzo 2012;
- della nota prot. n. 19860 del 20 marzo 2012;
- della nota prot. n.35004 del 21 maggio 2012;
- del D.D.G. n. 157 del 14 maggio 2012;
- ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Reg. Siciliana-Presidenza-Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Prov. di Ragusa e di Impresa 2g Costruzioni S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 il dott. B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso incidentale si appalesa, ad un primo esame, infondato, per cui non sussistono i presupposti per la revoca dell’ordinanza cautelare n. 680/12 di questa 1^ Sezione;