TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2023-07-31, n. 202302402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2023-07-31, n. 202302402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302402
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 02402/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00891/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 891 del 2023, proposto da A C, rappresentato e difeso dall'avvocato G A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Catania in data 15/02/2023 prot. n. 019452 notificato il 06/03/2023, con il quale è stata disposta la revoca nei confronti del ricorrente dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Catania Viale Moncada n° 11/D Pal. A1 Sc A, int. 18, realizzato pei i fini di cui al D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991;

- degli atti antecedenti e susseguenti e comunque collegati con il provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la causa ha ad oggetto la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica motivata con riferimento alla cessazione del ricorrente dal servizio per pensionamento in data 19 febbraio 2019 e del diritto alla fruizione dello stesso decorsi i 3 anni successivi alla cessazione dell’incarico e, pertanto, in data 19 febbraio 2022;

che il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca tenuto conto della richiesta dallo stesso avanzata in data 12 marzo 2019, al Comune di Catania, per l’acquisto di detto alloggio ai sensi dell’art. 3, comma 1 ter L. 80/2014 e la pendenza del relativo procedimento amministrativo, nonché del giudizio, proposto innanzi il Tribunale civile, per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il detto contratto di vendita;

che la Prefettura si è costituita in giudizio affermando che la pendenza del procedimento per l'acquisto dell’alloggio è ininfluente, come da ultimo statuito in analoga fattispecie dal C.G.A. nella sentenza n.1020 del 15 giugno 2022;

Rilevato che, come anticipato dal Presidente alle parti, che nulla hanno osservato, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso è infondato, non potendo attribuirsi alcun rilievo alla pendenza del procedimento di acquisto dell’immobile ai sensi dell’art.3, comma 1 ter del decreto legge n. 47/2018, convertito, con modificazioni, con legge n. 80/2014, come, peraltro, di recente affermato dal CGA n. 1020/2022;
né tantomeno alla pendenza di un giudizio dinanzi il giudice civile avente ad oggetto l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di vendita dell’alloggio ex art. 2932 c.c.;

che nella richiamata sentenza n. 1020/2022 il giudice d’appello ha, in particolare, affermato i seguenti principi, applicabili anche alla presente fattispecie: “… e) il procedimento di alienazione dell’immobile di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art.3, comma 1- ter del menzionato decreto legge n. 47/2014, riguarda unicamente l’assegnatario e l’Ente proprietario dell’immobile stesso (nel caso in specie il Comune di Catania), senza che il suddetto procedimento amministrativo possa influire in alcun modo sulla diversa disciplina pubblicistica che regola le condizioni di assegnazione e di revoca dell’alloggio di servizio ;
f) il provvedimento di revoca adottato dalla Prefettura di Catania a fronte del trasferimento del dipendente-assegnatario presso una diversa sede di servizio ubicata in un’altra Provincia, ha natura di atto vincolato ;
g) non è possibile ravvisare alcuna lesione del legittimo affidamento, considerato che la predetta causa di decadenza dall’alloggio di servizio era ben nota al sig. …, in quanto espressamente indicata nel precedente provvedimento prefettizio di assegnazione dell’alloggio …”,

Ritenuto in conclusione, per le ragioni esposte, che il ricorso in quanto infondato va rigettato;

Considerato che, in ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere, in via d’eccezione, compensate fra le parti.

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