TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2020-10-06, n. 202004283
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2020
N. 04283/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02446/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2019, proposto da
R I, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 73;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, alla via Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 894/2013 del Tribunale Amministrativo della Campania – Napoli, depositata il 13/02/2013, resa nel ricorso recante il numero di registro generale 720 dell'anno 2011, come successivamente corretta dalle due ordinanze n. 3141/2016 e n. 5598/2018 adottate dal medesimo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 14 e 15 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO
- che, con il presente ricorso, Improta Rosario agisce in giudizio affinché sia data completa ottemperanza alla sentenza n. 894/2013 del Tribunale Amministrativo della Campania – sede di Napoli, depositata il 13/02/2013, come corretta dalle due ordinanze, n. 3141/2016 e n. 5598/2018, successivamente adottate dal medesimo TAR, ovvero, specificamente, per conseguire la condanna dell’intimato Ministero della Giustizia a corrispondergli la somma di euro 34.500,00, che assume essere a lui dovuta, a titolo di astreinte, alla stregua di quanto stabilito in detta pronuncia;
- che, in particolare, il ricorrente sostiene che “ il riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio a partire dal 8.4.2008 ” sarebbe stato “ realizzato solo in data 18.2.2016 ”, ovvero con un ritardo di 138 settimane, che, moltiplicato per la somma di euro 250,00, fissata in sentenza quale penalità ex art. 114 co. 4 cpa da pagare per ogni settimana di ritardo, farebbe ascendere il dovuto, per il titolo dedotto, appunto a euro 34.500,00;
RILEVATO
- che, con la detta sentenza n. 894/2013, come successivamente corretta, questo TAR ha così provveduto: “ 1) Accoglie la domanda di ottemperanza, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione alla sentenza n° 21387/2008 di questa sezione del T.A.R. Campania-sede di Napoli, alla stregua di quanto esposto in parte motiva, nel termine di gg. 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso del persistente inadempienza, nomina l’Avvocato Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega ad Avvocato dello Stato o altro funzionario in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato, affinché provveda, in via sostitutiva, ai necessari incombenti nell’ulteriore l’ulteriore