TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-18, n. 202401507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-18, n. 202401507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401507
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 01507/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00183/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, viale Martiri della Libertà n. 28;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Prefetto di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

- del decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 27.11.2017, di conferimento del posto di funzione per un anno al controinteressato;

- della nota -OMISSIS- del -OMISSIS-del Ministero dell’Interno;

- della nota -OMISSIS- del-OMISSIS-del Prefetto di -OMISSIS-;

- della nota -OMISSIS- del -OMISSIS-del Ministero dell’Interno;

- dell’atto -OMISSIS- del-OMISSIS- del Ministero dell’Interno;

- di qualsiasi ulteriore atto connesso, conseguente o antecedente;

nonché per l'accertamento del mobbing asseritamente posto in essere ai danni del ricorrente dall’anno 2000 all’attualità, in tutti gli anni in cui ha prestato servizio in qualità di dipendente del Ministero dell’Interno, e del diritto al risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto del mobbing e dei provvedimenti impugnati con il presente giudizio;

e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni quantificati in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto prot. -OMISSIS- del-OMISSIS- il Capo Dipartimento del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero intimato ha disposto la comunicazione ai funzionari in possesso della qualifica di viceprefetto l’avvenuto avvio della procedura ricognitiva delle disponibilità ai fini dell’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto di -OMISSIS-, assegnando termine fino al 9.11.2017 per la manifestazione di disponibilità al predetto dipartimento.

Con nota -OMISSIS- del -OMISSIS-il Ministero dell’Interno ha trasmesso al Prefetto di -OMISSIS- l’elenco, con relativi profili biografici, di coloro che avevano manifestato la propria disponibilità ai fini dell’incarico di Capo di Gabinetto del Prefetto di -OMISSIS-.

Con nota prot. -OMISSIS- del-OMISSIS-il Prefetto di -OMISSIS- ha comunicato la designazione dell’odierno controinteressato quale Capo di Gabinetto.

Con decreto prot. -OMISSIS- del 27.11.2017 il Prefetto di -OMISSIS- ha conferito a far data dal 27.11.2017 e per la durata di un anno al controinteressato la titolarità del posto di funzione di Capo di Gabinetto.

A fondamento di tale decreto il Prefetto ha richiamato la normativa vigente in materia, l’avvenuto avvio della suddetta procedura, l’intervenuta trasmissione da parte del predetto Dipartimento dell’elenco, “ munito dei relativi profili biografici, dei Dirigenti che hanno manifestato la propria disponibilità ” e l’avvenuta designazione da parte del Prefetto del controinteressato “ nell'ambito della facoltà prevista per il conferimento degli incarichi su base fiduciaria e tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Interno 3 dicembre 2003, come risultanti dal curriculum vitae allegato … ”.

2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 23-26.1.2018 a mezzo posta e depositato in data 14.2.2018) il ricorrente ha chiesto di:

annullare il decreto del Prefetto di -OMISSIS- di nomina del controinteressato quale Capo di Gabinetto, nonché gli altri atti indicati in epigrafe;

accertare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte dell’amministrazione ministeriale resistente e condannare, pertanto, il Ministero al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si procederà a quantificare in corso di causa, o di quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa, o da quantificarsi in seguito ad eventuale apposita CTU medica e danno di immagine e da perdita di chance da determinarsi in via equitativa ” (v. pag. 26 del ricorso).

2.1. Prima di esporre i motivi posti a fondamento delle domande proposte il ricorrente ha dedotto:

- di essere viceprefetto in servizio presso la Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- dal 31.1.2017, con provenienza dall’U.T.G di -OMISSIS- in cui ha prestato servizio con decorrenza dal 28.9.2006;

- di aver in precedenza prestato servizio presso le seguenti sedi e con i rispettivi incarichi: -OMISSIS-;

- di aver partecipato nell'anno 2016 al XXIX corso di formazione dirigenziale, volto alla progressione della sua carriera prefettizia;

- che non gli sarebbe stata consentita la scelta della sede di destinazione quale neoviceprefetto e che sarebbe stato destinato d’ufficio ad una sede già previamente individuata dal capo dipartimento del personale;

- di aver ricevuto in data 4.1.2017 la comunicazione del Ministero dell’Interno con la quale gli è stato imposto di prendere servizio presso la sede di -OMISSIS- il giorno 30.1.2017;

- l’avvenuta richiesta da parte del Prefetto di -OMISSIS- in data 19.10.2017 di attivazione della procedura di interpello prevista dal comma 3 dell’art. 7 del D.M. 3.12.2003;

- che presso la Prefettura di -OMISSIS- la disponibilità del posto di Capo di Gabinetto si è verificata in un momento successivo a quello dell’insediamento del nuovo Prefetto, con la conseguenza che il Prefetto non si sarebbe avvalso della possibilità di nominare un dirigente di sua fiducia all’atto dell’insediamento;

- il successivo avvio della procedura di interpello suddetta ad opera del Capo Dipartimento del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero intimato per mezzo del suddetto atto prot. -OMISSIS- del 20.10.2007, senza che peraltro fossero indicati criteri selettivi, modalità di manifestazione della disponibilità e documentazione da allegare;

- che il Ministero ha poi trasmesso con nota -OMISSIS- in data -OMISSIS-l’elenco dei dirigenti che hanno manifestato la propria disponibilità, munito dei relativi profili biografici (redatti dallo stesso Ministero);

- l’avvenuta adozione da parte del Prefetto di -OMISSIS- del decreto prot. -OMISSIS- del 27.11.2017, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e con il quale è stato nominato Capo di Gabinetto il controinteressato;

- che la nomina del controinteressato per quanto di natura fiduciaria non si sarebbe fondata su una conoscenza diretta dei candidati;

- che il Ministero avrebbe trasmesso profili biografici incompleti al Prefetto di -OMISSIS-;

- di aver richiesto al Ministero in data 20.11.2017 di acquisire ulteriori atti/documenti relativi alla sua posizione personale;

- che in data 3.1.2018 è pervenuta la documentazione richiesta, dalla quale sarebbe emerso che “ nel lontano 2000 il medesimo Ministero aveva acquisito - con modalità e fini che al momento non è ancora dato di conoscere - gli atti di un carteggio interno alla -OMISSIS- ed afferenti a rivendicazioni del -OMISSIS- circa il proprio status professionale …”, nonché ad una denuncia da questi inoltrata all’Autorità Giudiziaria (quale atto dovuto ai sensi ed agli effetti dell’art. 331 c.p.p.) in merito all’installazione, sul -OMISSIS-, di -OMISSIS- (v. pagg. 7 e 8 del ricorso);

- che risulterebbe documentalmente provato “ che un singolo episodio avvenuto quasi 18 anni addietro è stato assunto a motivo e giustificazione di un processo mobbizzante autoalimentantesi, perpetrato scientemente con costanza e metodo, che ha condotto al diniego di qualsiasi affermazione professionale a cui il ricorrente ha aspirato nel corso degli anni ed ha ritardato, per stessa ammissione dell’Amministrazione, una progressione in carriera invece pienamente meritata ” (v. pag. 8 del ricorso);

- che, del resto, pur avendo il ricorrente partecipato nell’anno precedente la proposizione del ricorso a otto procedure per il conferimento dell’incarico di Capo Gabinetto e Vicario lo stesso non sarebbe mai risultato destinatario del posto di funzione;
inoltre, questo non sarebbe mai stato contattato dall’Ufficio Personale del Ministero dell’Interno per un incarico alternativo;
tanto sarebbe avvenuto “ in conseguenza del preciso veto ministeriale ” (v. pag. 8 del ricorso);

- l’amministrazione resistente avrebbe posto in essere un comportamento integrante gli estremi del mobbing , con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno.

2.2. Il ricorrente ha quindi articolato i seguenti motivi di ricorso:

I) “ ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'ATTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ”;

con questo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento di nomina a Capo di Gabinetto del controinteressato sotto plurimi profili;

in particolare, non si sarebbe tenuto conto che il controinteressato non avrebbe mai lavorato in precedenza alle dipendenze del Prefetto di -OMISSIS-, avendo svolto quasi tutta la sua carriera presso la Prefettura di -OMISSIS-;

pertanto, il Prefetto non avrebbe potuto valorizzare ai fini della nomina del controinteressato la qualità del servizio reso ed i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3.12.2003;

l’amministrazione avrebbe poi tenuto una condotta illogica e contraddittoria, perché, da una parte, avrebbe destinato il controinteressato alla Prefettura di -OMISSIS- a decorrere dal 27.11.2017 nella qualità di neoviceprefetto (in seguito al completamento del XXX corso di formazione) e, dall’altra, l’ha poi nominato Capo di Gabinetto del Prefetto di -OMISSIS-, giusta provvedimenti sopra citati;

tale condotta integrerebbe anche gli estremi del mobbing ai danni del ricorrente;

a ritenere poi la scelta del Capo di Gabinetto da parte del Prefetto di natura fiduciaria e scollegata da qualsiasi presupposto questa sarebbe confliggente con le disposizioni costituzionali;

invece, a ritenere che tale scelta debba essere operata in base al profilo professionale, alla qualità del servizio ed ai risultati precedentemente conseguiti la scelta del controinteressato per il suddetto incarico sarebbe incongrua;

per quanto nel provvedimento impugnato il Prefetto di -OMISSIS- abbia dichiarato di aver tenuto conto dei requisiti di cui all’art. 7 del D.M. 3.12.2003 (vale a dire: il profilo professionale e la qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze) tale provvedimento sarebbe affetto da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto, travisamento dei fatti, sviamento dall’interesse pubblico e disparità di trattamento e di violazione di legge;

il Prefetto di -OMISSIS- non avrebbe avuto alcuna conoscenza professionale diretta del controinteressato, con inconfigurabilità di qualsivoglia rapporto fiduciario con lo stesso;
il Prefetto non avrebbe potuto valutare de relato i requisiti del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso di precedenti esperienze lavorative;

invece, il Prefetto avrebbe avuto diretta conoscenza del ricorrente e delle sue capacità professionali per averlo pure valutato in data 3.10.2017, descrivendo le sue capacità professionali come “eccellenti” e “talora superiori alle aspettative”;

anche i precedenti Prefetti avrebbero poi espresso valutazioni positive nei confronti del ricorrente;

anche il Ministero dell’Interno in sede di raffronto comparativo del ricorrente e del controinteressato in sede di avanzamento mediante scrutinio per merito comparativo avrebbe deciso di promuovere prima il ricorrente nonostante fosse meno anziano in ruolo rispetto al controinteressato e nonostante l’atteggiamento asseritamente mobbizzante che sarebbe stato tenuto nei di lui confronti;

non sarebbe poi corretto il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al curriculum vitae del controinteressato, poiché il Ministero dell’Interno avrebbe provveduto a trasmettere nell’ambito della procedura suddetta soltanto dei profili biografici;

peraltro, ad esaminare soltanto i profili biografici questi non avrebbe evidenziato l’approfondita esperienza maturata dal ricorrente nella funzione svolta (con particolare riferimento alla sua esperienza per l’ambito gabinettistico) e neppure avrebbe sottolineato la limitata esperienza come Vicecapo di Gabinetto del controinteressato;
ancora nel profilo biografico del controinteressato sarebbero state indicate una serie di esperienze soltanto per “formare curriculum”, mentre sarebbe stata omessa la menzione di taluni rilevanti incarichi rivestiti dal ricorrente (per ragioni di sintesi si fa rinvio all’elencazione contenuta in ricorso - v. pag. 14 del ricorso);

non si sarebbe poi potuto tener conto di un master conseguito dal controinteressato, in quanto non presente nella banca dati interna intranet del personale, e di altro incarico ricoperto dallo stesso, essendo quest’ultimo incarico spettante ex lege al Prefetto;

si sarebbe poi dovuto tener conto del master conseguito dal ricorrente presso nota università privata;

infine, si sarebbe dovuto tener conto che il ricorrente avrebbe vantato un servizio negli uffici di gabinetto di tre differenti Prefetture per un periodo complessivo di dieci anni, di cui gli ultimi sei anni proprio a -OMISSIS-;

II) “ VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DELL’

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