TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-12-04, n. 202403977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-12-04, n. 202403977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403977
Data del deposito : 4 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2024

N. 03977/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00586/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da
Sicula Trasporti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti - S.R.R. A.T.O. Siracusa Provincia Soc. Cons. S.p.A., non costituita in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

a) della nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 3933 in data 19 gennaio 2024, avente ad oggetto “Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212”;

b) della nota dell’Assessorato Regionale n. 51380 in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto “Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212 - assoggettamento al regime di privativa di cui agli art. 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 - conferimento residuale secca da R.D. codice EER 20.03.01 - Prima direttiva”;

c) della nota dell’Assessorato Regionale n. 3221 in data 15 gennaio 2024, avente ad oggetto “Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 27 del d. legge 77 del 31 maggio 2021 - art. 3-septies del decreto legislativo n. 152/2006”;

d) della direttiva dell’Assessorato Regionale n. 43143 in data 25 settembre 2023 (non conosciuta);

e) ove occorra, della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 14829 in data 14 settembre 2018, avente ad oggetto “regime giuridico dei sovvalli da TMB avviati a smaltimento - riscontro vostra nota n. 4704 del 7 settembre 2018”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 3933 in data 19 gennaio 2024, avente ad oggetto “Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212”; b) la nota dell’Assessorato Regionale n. 51380 in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto “Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212 - assoggettamento al regime di privativa di cui agli art. 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 - conferimento residuale secca da R.D. codice EER 20.03.01 - Prima direttiva”; c) la nota dell’Assessorato Regionale n. 3221 in data 15 gennaio 2024, avente ad oggetto “Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 27 del d. legge 77 del 31 maggio 2021 - art. 3-septies del decreto legislativo n. 152/2006”; d) la direttiva dell’Assessorato Regionale n. 43143 in data 25 settembre 2023 (non conosciuta); e) ove occorra, la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 14829 in data 14 settembre 2018, avente ad oggetto “regime giuridico dei sovvalli da TMB avviati a smaltimento - riscontro vostra nota n. 4704 del 7 settembre 2018”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente gestisce un impianto di trattamento meccanico e gassificazione dei rifiuti urbani non pericolosi, autorizzato con D.R.S. n. 248/2009 e successive modifiche di cui al D.D.G. n. 901 del 2.12.2011 e al D.D.G. n. 443 del 10.8.2012; b) la società opera un trattamento meccanico (triturazione e selezione), preliminare al conferimento in discarica, dei rifiuti urbani non pericolosi ed è autorizzata per le seguenti operazioni di gestione dei rifiuti: - smaltimento D9, D14 e D15, di cui all’allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2005, per una potenzialità massima di 1.000.000 tonnellate l’anno; - smaltimento D10 di cui al citato allegato B e recupero R1 di cui all’allegato C alla parte IV del decreto, sino a 200.000 tonnellate l’anno; - recupero R4, R5, R13 di cui al citato allegato C; c) l’impianto opera una fase di preselezione (triturazione, vagliatura primaria, separazione dei metalli ferrosi e non, nonché pressatura del materiale grossolano) e una fase di raffinazione del rifiuto organico, costituita da una vagliatura secondaria, con produzione di sottovaglio da avviare a stabilizzazione e sovvallo da avviare a parziale recupero mediante separazione balistica e ad infrarosso (recupero dei materiali riciclabili); d) il flusso in uscita dai trituratori viene immesso nel vaglio primario, che separa i rifiuti generando un sopravaglio primario (flusso secco di pezzatura superiore a 200 millimetri) e un sottovaglio umido (di pezzatura inferiore a 200 millimetri); e) il flusso di sopravaglio, dopo l’eliminazione della componente ferrosa, è confezionato in balle mediante pressa oleodinamica e inviato a smaltimento; f) il flusso di sottovaglio è sottoposto ad una fase di separazione dei metalli e poi avviato ad un secondo vaglio per riduzione a pezzatura non superiore a 80 millimetri; g) il flusso umido viene depurato anche dal materiale plastico e, quindi, avviato alla zona scarico per il successivo invio all’impianto di biostabilizzazione della frazione umida (autorizzato con D.R.S. n. 1004/2009 e ss.mm.ii.); h) ne consegue che l’attività di trattamento meccanico genera due distinti flussi di rifiuti (sovvallo secco e sottovaglio umido, entrambi aventi codice EER 191212 - Altri rifiuti), oltre a consentire la selezione di metalli, plastica, carta, etc.; i) per il trattamento biologico (stabilizzazione) della frazione umida (sottovaglio) proveniente dalla triturazione e vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati in ingresso la ricorrente ha realizzato il predetto impianto di biostabilizzazione, che è stato autorizzato per le operazioni di smaltimento D8 di cui al citato allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, sino a 315.000 tonnellate l’anno; l) la frazione di sopravaglio “secco” (codice EER 191212) ed il rifiuto biostabilizzato (codice EER 190501), prodotti a seguito di operazioni di smaltimento D9 e D8, sono stati conferiti presso la discarica di proprietà della stessa ricorrente sino al mese di settembre 2021 (operazione di smaltimento D1); m) raggiunta la volumetria autorizzata, la società, previa comunicazione alle autorità, ha conferito le frazioni di rifiuto presso vari impianti ubicati nella Regione (operazione di smaltimento D1) e al di fuori della Regione (operazione di recupero R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia); n) successivamente la ricorrente si è avvalsa di impianti di recupero e, in minima parte, di impianti di smaltimento presenti sul territorio nazionale e ha fatto anche ricorso alla spedizione transfrontaliera; o) con riferimento al rifiuto biostabilizzato (EER 190501), la società, in data 30 giugno 2022 e 17 agosto 2022, ha inoltrato “comunicazione di variante finalizzata a modifica gestionale non sostanziale dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-nonies, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, del rifiuto biostabilizzato E.E.R. 190501 mediante confezionamento”; p) l’impiego della nuova pratica gestionale (confezionamento del rifiuto per mezzo di rotoimballatrici semoventi) è giustificata dalla natura degli impianti di destinazione (di recupero energetico), dalla gestione logistica del trasporto e da esigenze di sicurezza nella movimentazione dei rifiuti; q) la società ha, poi, presentato richiesta di variante non sostanziale dell’autorizzazione D.R.S. n. 248/2009 mediante integrazione delle operazioni di recupero R12 ed R13 e l’Amministrazione regionale ha autorizzato la modifica dei titoli autorizzatori con D.D.S. n. 258/2023; r) in data 19 gennaio 2024, la S.R.R. A.T.O. Siracusa ha trasmesso le impugnate note, recanti direttive ai gestori di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, n. 3933 in data 19 gennaio 2024 e n. 51380 in data 17 novembre 2023 (quest’ultima avente ad oggetto “ Regime giuridico dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento di vagliatura del rifiuto indifferenziato identificato con il codice 191212 – assoggettamento al regime di privativa di cui agli art. 182 e 182 bis del d. lgs. n 152/06 e ss.mm.ii. – conferimento residuale secca da R.D. codice EER 20.03.01 – Prima direttiva ”); s) nella prima nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti si precisa che l’invio è avvenuto “ nelle more della definizione esaustiva della problematica e della conseguente emanazione di una direttiva univoca a seguito del riscontro da parte del Ministero ai quesiti posti con

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