TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-09-08, n. 201401431
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Testo completo
N. 01431/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2014, proposto dal sig. CE UZ, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Angelone, con domicilio eletto presso l’avv. Fata Musto in Firenze, via de' Tornabuoni 10;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
- ST s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Lombardo, Adriana Presti, Francesco Paolini, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolini in Firenze, via F. Puccinotti, 30;
- Regione Toscana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 1851 del 08.11.2013, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento trasporti terrestri, ha revocato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'Allegato B al D.M. 513/98, il certificato dì idoneità alla guida di convogli tranviari del ricorrente n. FI/060 del 13.06.2013;
b) del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di esame nel verbale del 24.10.2013, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a);
c) della nota della Gest S.p.A., adottata in pari data del provvedimento impugnato sub a), con la quale il sig. UZ è stato, per effetto diretto della revoca del certificato dì idoneità alla guida, collocato in aspettativa, ai sensi dell'Allegato 5 del verbale di accordo nazionale del 26.04.2013;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi inclusa la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1521 del 18.09.2013, comunicata con nota n. 1585 del 27.09.2013, che ha sospeso, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 513/98, il certificato di idoneità alla guida del ricorrente e ha disposto il nuovo accertamento della idoneità stessa, e la nota della Gest S.p.A. che, per effetto della sospensione del certificato, ha collocato in aspettativa il ricorrente ai sensi dell'art. 24 del R.D. 148/31 e del comma 2, dell'Allegato 5 al CCNL 26.04.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ST s.p.a;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il sig. CE UZ è dipendente, con la qualifica di operatore di esercizio, della società ST s.p.a., che esercita il servizio tranviario Firenze-Scandicci ed era titolare del certificato di idoneità per la condotta di convogli tranviari urbani n. FI/060 rilasciato il 13/6/2013 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con una nota del 10/9/2013 l'Amministratore delegato di ST, all'esito di un'inchiesta su un episodio che aveva coinvolto l'odierno ricorrente (qualificato come " Incidente avvenuto in data 02.08.2013 sulla linea tranviaria Firenze-Scandicci "), ha chiesto al predetto Ministero, in qualità di Direttore d'esercizio, la " revoca definitiva del certificato di idoneità " rilasciato al sig. UZ.
Con provvedimento ministeriale del 18/9/2013 il predetto certificato è stato sospeso ed è stato disposto un nuovo accertamento in ordine all’idoneità dell'interessato, che nel frattempo è stato collocato da ST in aspettativa.
In data 24/10/2013 la Commissione esaminatrice appositamente costituita ha sottoposto il sig. UZ alla prova teorica relativa all'abilitazione alle funzioni di condotta dei convogli tranviari urbani in servizio pubblico sulla rete tranviaria in questione e, al termine della stessa, ha espresso all'unanimità un giudizio di non idoneità del predetto (conseguentemente, non si è proceduto allo svolgimento della prova pratica).
A seguito di tale esito il Direttore dell’USTIF (Ufficio speciale per i trasporti ad impianti fissi) di Firenze, con provvedimento datato 8/11/2013, ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 8 comma 6 All. B del D.M. n. 513 del 4 agosto 1998, del certificato di idoneità di cui il ricorrente era titolare. Nel comunicare quanto sopra con nota in pari data, ST ha informato altresì il dipendente che sarebbe rimasto in posizione di aspettativa, con le modalità indicate in tale comunicazione.
2) Contro i provvedimenti di cui sopra il sig. CE UZ ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ST s.p.a.
3) Nella camera di consiglio del 13 febbraio 2014 il ricorrente ha rinunciato