TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300267
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07968/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del 4/12/2019 del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata sul sito istituzionale dello stesso Consiglio in data 12/01/2020, nella parte in cui il candidato -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'ufficio del Giudice di pace di Matera, nonché nella parte in cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'ufficio del Giudice di pace di Matera nella quale risultano collocate le candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- della delibera del Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma Giudici Onorari, presso la Corte di Appello di Potenza, assunta nel corso della seduta del 26/02/2019, nella parte in cui “..dichiara il dott. -OMISSIS- escluso dalla partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a G.O.P. perché non può essere conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. g) del bando in data 29/11/2017 relativo alla procedura di selezione pubblicato nella G.U. 13/2/2018 n. 13”;
- di ogni altro atto, comunque connesso a quelli dianzi indicati, lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace per la copertura di un posto presso l'ufficio del Giudice di Pace di Matera, nonché nella parte in cui ha approvato la graduatoria degli aspiranti al tirocinio ai fini della nomina predetta, indicando le candidate menzionate in atti.
Ha altresì gravato la presupposta delibera del Consiglio Giudiziario Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari presso la Corte d'appello di Potenza, nella parte in cui ha anch'essa escluso l'esponente dalla partecipazione alla procedura de qua, per la sussistenza della condizione ostativa prevista dall'articolo 2, comma 2, lett. g) di cui al bando del 29 novembre 2017.
L'esponente ha contestato la legittimità degli atti impugnati, articolando i seguenti motivi di diritto:
A - Violazione, per falsa applicazione, dell’art. 35, comma 6, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Violazione, per omessa applicazione, dell’art. 6 del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.
B - Violazione, per falsa applicazione, dell’art. 2, comma 2 lett. g), della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, indetta con decreto del 29/11/2017 del Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Potenza.
C - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della insufficiente motivazione, della erronea e/o insufficiente considerazione dei presupposti, della illogicità e/o irragionevolezza della motivazione. Illegittimità derivata.
Ha concluso, come in atti, per l'annullamento dei provvedimenti di esclusione.
Si sono costituite le amministrazioni intimate, le quali hanno contestato il ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
La causa, inizialmente incardinata presso il TAR della Basilicata, è stata poi riassunta innanzi all'intestato Tar del Lazio, a seguito dell'ordinanza n. 561/2020, con la quale il Tar periferico ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della sede centrale di Roma ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a) del codice di rito.
Il fascicolo è stato quindi introitato per la decisione