TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300267
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00267/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07968/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del 4/12/2019 del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicata sul sito istituzionale dello stesso Consiglio in data 12/01/2020, nella parte in cui il candidato -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'ufficio del Giudice di pace di Matera, nonché nella parte in cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'ufficio del Giudice di pace di Matera nella quale risultano collocate le candidate -OMISSIS- e -OMISSIS-;

- della delibera del Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma Giudici Onorari, presso la Corte di Appello di Potenza, assunta nel corso della seduta del 26/02/2019, nella parte in cui “..dichiara il dott. -OMISSIS- escluso dalla partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a G.O.P. perché non può essere conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. g) del bando in data 29/11/2017 relativo alla procedura di selezione pubblicato nella G.U. 13/2/2018 n. 13”;

- di ogni altro atto, comunque connesso a quelli dianzi indicati, lesivo della sfera giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha escluso dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace per la copertura di un posto presso l'ufficio del Giudice di Pace di Matera, nonché nella parte in cui ha approvato la graduatoria degli aspiranti al tirocinio ai fini della nomina predetta, indicando le candidate menzionate in atti.

Ha altresì gravato la presupposta delibera del Consiglio Giudiziario Sezione Autonoma dei Magistrati Onorari presso la Corte d'appello di Potenza, nella parte in cui ha anch'essa escluso l'esponente dalla partecipazione alla procedura de qua, per la sussistenza della condizione ostativa prevista dall'articolo 2, comma 2, lett. g) di cui al bando del 29 novembre 2017.

L'esponente ha contestato la legittimità degli atti impugnati, articolando i seguenti motivi di diritto:

A - Violazione, per falsa applicazione, dell’art. 35, comma 6, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Violazione, per omessa applicazione, dell’art. 6 del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.

B - Violazione, per falsa applicazione, dell’art. 2, comma 2 lett. g), della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, indetta con decreto del 29/11/2017 del Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario c/o la Corte di Appello di Potenza.

C - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della insufficiente motivazione, della erronea e/o insufficiente considerazione dei presupposti, della illogicità e/o irragionevolezza della motivazione. Illegittimità derivata.

Ha concluso, come in atti, per l'annullamento dei provvedimenti di esclusione.

Si sono costituite le amministrazioni intimate, le quali hanno contestato il ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

La causa, inizialmente incardinata presso il TAR della Basilicata, è stata poi riassunta innanzi all'intestato Tar del Lazio, a seguito dell'ordinanza n. 561/2020, con la quale il Tar periferico ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore della sede centrale di Roma ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a) del codice di rito.

Il fascicolo è stato quindi introitato per la decisione all'udienza pubblica del 9 novembre 2022.

Il ricorso è infondato.

Rileva invero il Collegio che il CSM ha legittimamente escluso il ricorrente e approvato la graduatoria de qua, indicando i magistrati onorari menzionati in atti e che alcun vizio è ravvisabile né nel ragionamento fatto proprio dall’Organo di autogoverno né nella valutazione operata dal competente Consiglio Giudiziario.

Vale ricordare che la legge n. 57/2016 recante la “ Delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ” ha conferito al Governo un'ampia delega tesa a riformare il sistema della magistratura onoraria, delega che è stata attuata tramite il d.lgs. n.116/2017, il quale ha dettato la citata riforma organica ed ha unificato le varie figure di giudici onorari in un'unica figura di magistrato, che, al termine del tirocinio, viene destinato all'ufficio del Giudice di Pace o all'ufficio per il processo presso il Tribunale o la Procura ordinaria. L’art. 32 del citato decreto legislativo ha previsto, al comma 10, che: “ In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari”. L'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ha poi previsto che il CSM proceda con delibera alla individuazione dei posti da pubblicare, determinando le modalità di formulazione del relativo bando, nonché il termine per la presentazione delle domande. Ha poi previsto che la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario provveda, entro 30 giorni dalla predetta delibera, ad adottare e pubblicare un bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto (dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso sul sito Internet del Ministero della Giustizia e comunicazione ai Consigli degli ordini degli Avvocati e dei Notai nonché alle Università di riferimento).

In coerenza con quanto sopra esposto, il CSM, con delibera del 15 novembre 2017, ha dunque pubblicato 400 posti vacanti di magistrato onorario presso gli uffici del Giudice di Pace e le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, elaborando due modelli, uno per lo schema di bando, l’altro per lo schema di domanda da presentarsi a cura dei soggetti interessati.

Quanto alla fattispecie de qua, il relativo bando, inerente alla Corte d'Appello di Potenza, è stato redatto in data 29 novembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2018.

Circa i requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, è stato previsto che chi intenda svolgere la funzione delicata de qua debba possedere adeguate doti di onorabilità e competenza. Ed infatti la legge 57 del 2016, nell'ambito dell'articolo 2 dedicato ai principi e ai criteri direttivi, ha previsto tra i requisiti per l'accesso alla predetta funzione quello di “… non aver riportato condanne per delitti non colposi o pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione…”; ha altresì previsto il requisito della onorabilità “…anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate… ". Di conseguenza, l'articolo 4 del d.lgs. 116 del 2017, al comma 2. lett.a), ha previsto che non può essere conferito l'incarico, tra l'altro, a coloro che abbiano riportato “ condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione ”. " Lo stesso bando ha ribadito la previsione nell'ambito dell'articolo 2, comma 2, aggiungendo altresì che neppure possa essere ammesso chi non abbia una condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs.165/2001.

Tali requisiti (comma 3) del bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e debbono permanere al momento della nomina.

Ciò posto, risulta dagli atti, e non è contestato in alcun modo, che il ricorrente è rimasto coinvolto in tre distinti procedimenti penali.

Il primo, concernente i reati di cui agli artt. 61, n. 7, 81 comma 2, 380, 640 e 646 c.p. (patrocinio o consulenza infedele continuato ed aggravato, truffa continuata ed aggravata ed appropriazione indebita continuata ed aggravata), in ordine al quale lo stesso risulta essere stato assolto con sentenza del 31 gennaio 2017 (essendo stato presentato appello dalla parte civile).

Il secondo concernente il reato di cui all’art. 644, commi 1 e 5, nn. 4 e 5 c.p. (usura) accertato in San Fele (Pz) il 20 luglio 2009 con permanenza fino al 30 luglio 2010, delitto non colposo in relazione al quale lo stesso è stato condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, G.U.P. in data 14 settembre 2016, alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

Il terzo relativo al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 c.p. (furto aggravato), accertato in San Fele (Pz) il 29 settembre 2015 per il quale risultava essere stata fissata udienza di citazione a giudizio il 5 marzo 2019. I

In conseguenza della condanna subita per delitto non colposo (usura), giusta sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Potenza in data 14 settembre 2016, è risultata integrata la prima ipotesi di esclusione di cui al bando approvato con delibera del CSM del 29 novembre 2017.

Tanto ricordato, osserva invero il Collegio che il dato letterale sia della normativa primaria che di quella secondaria, conferisce rilevanza, quale causa di esclusione, anche la sentenza di condanna non divenuta irrevocabile.

E ciò per la evidente ragione che, in ogni caso, la condanna riportata pregiudica l'immagine di colui il quale aspiri ad esercitare le delicate funzioni di cui è causa.

Inoltre, l'articolo 2, lett.c) del bando prevede che l'aspirante al tirocinio de quo debba avere una condotta incensurabile ai sensi di cui all'articolo 35, comma 6, del TU sul pubblico impiego, laddove viene richiamato l'articolo 26 legge n. 53/1989, secondo cui, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

In relazione a questi ultimi, l'articolo 124 del Regio Decreto 12/1941 e l'articolo 2 del d.lgs 160/2006 prevedono la non ammissione al concorso in magistratura dei candidati che non risultano di condotta incensurabile.

Le predette disposizioni attribuiscono all'amministrazione un ampio potere discrezionale teso a limitare la partecipazione al concorso e ad ammettere solo soggetti di specchiata moralità e che diano ragionevole affidamento di assicurare quella credibilità e quel prestigio che deve contraddistinguere le delicatissime funzioni che essi andranno a svolgere.

Tale attività di valutazione discrezionale non è sindacabile se non in modo estrinseco dal giudice amministrativo, nei limiti in cui emergano palesi illogicità o manifesti travisamenti dei fatti.

Nel caso de quo, il CSM ha ritenuto di seguire l'avviso espresso dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario competente, la quale ha ragionevolmente ritenuto di non ammettere il ricorrente, posto che lo stesso aveva riportato una condanna in relazione ad un delitto doloso connotato da una certa gravità, così integrandosi l'ipotesi di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 2, lett.a) del d.lgs 116/2017. Non rileva il fatto che l’istante abbia proposto appello avverso la detta condanna, in quanto si tratta di circostanza che non neutralizza la condizione ostativa insita nell'essere stato condannato per un reato che comunque pregiudica l'immagine del soggetto. Né il proposto appello può eliminare il pericolo di vulnus all’immagine che già è contenuto nella decisione di primo grado e che il sistema già reputa sufficiente per inibire la partecipazione alla procedura.

Il Collegio osserva, inoltre, che neppure possono essere condivise le doglianze che si indirizzano avverso la intervenuta valorizzazione, ai fini della valutazione sulla incensurabilità della condotta del ricorrente, della intervenuta decadenza dall'ufficio di Giudice di Pace, come disposta con delibera del CSM del 7 aprile 2004.

La delibera che aveva disposto la decadenza è stata correttamente considerata dal Consiglio. Essa si riferisce al periodo in cui il ricorrente svolgeva le funzioni di Giudice di Pace nella sede di Potenza e in particolare ha riguardato l'ipotesi di incompatibilità derivante dall'esercizio, da parte dell'esponente, della carica politica di consigliere comunale del Comune di San Fele, contestualmente allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Il provvedimento di decadenza è stato contestato giudizialmente dal ricorrente ed il relativo al giudizio si è concluso con il rigetto della impugnazione (v. sentenza del Consiglio di Stato n.4294 del 26 maggio 2015).

Poiché il bando prevede che non possono essere ammessi i soggetti che presentino profili di condotta non incensurabili, in modo coerente il CSM ha valutato la condotta tenuta dall’istante, il quale ha assunto le funzioni di consigliere comunale nel mentre svolgeva l’incarico giudiziario (contravvenendo ad un preciso divieto di legge). Anche sotto tale profilo le conclusioni raggiunte dall’amministrazione appaio dunque ragionevoli e non illogiche, laddove hanno valorizzato, a fini escludenti, i fatti alla base della riferita decadenza.

Per quanto sopra esposto e alla luce delle superiori considerazioni, tutte le doglianze articolate in ricorso sono infondate e la domanda, per l'effetto, va integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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