TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-04-28, n. 202101386
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Pubblicato il 28/04/2021
N. 01386/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01786/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2020, proposto da
G R, G G, rappresentati e difesi dall’avvocato P A P, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’esecuzione
del decreto della Corte di Appello di Caltanissetta n. 1477/2012, pubblicato in data 31/12/2012, emesso a definizione del procedimento ex art. 2 della Legge n. 89/2001, iscritto al n. 2365/2010 Reg. C. C., già dichiarato esecutivo come da formula apposta dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 29/11/2019, notificato in data 03/07/2020 e già passato in giudicato come da attestazione della Corte di Appello di Caltanissetta del 29/11/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021 la dott.ssa R S R e trattenuta la causa per la decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 21 luglio 2020 e depositato il successivo 29 luglio, parte ricorrente ha proposto il presente giudizio, al fine di ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma ivi indicata, a titolo di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo, oltre alle spese di giudizio.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Con note di udienza depositate in data 16 marzo 2021, parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, in pendenza di giudizio.
Considerato che al decreto per la cui ottemperanza è stato proposto il presente giudizio è stata data esecuzione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
Con riguardo alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale;pertanto, in considerazione dell’ammissibilità e della fondatezza della domanda, le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero resistente.