TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2022-11-10, n. 202200537

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2022-11-10, n. 202200537
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200537
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 01139/2022 REG.RIC.

N. 00537/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01139/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2022, proposto da


Spinel Caffe' S.r.l. e DI.AL.Vending S.a.s. di Dionisi Salvatore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;


contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecce n. 64 del 24/06/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio per gg. quindici a partire dal 04/07/2022, nella parte in cui tra gli atti facenti parte del Documento Strategico del Commercio approva il Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F), e segnatamente degli artt. 1 commi 1, 4, 7, 8 ed art. 2, commi 2, 3, 6, 7, nonché dell'art.14, comma 3, del Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande (Allegato C) e di ogni altra disposizione pregiudizievole ed ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di CONFIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldasssarre, avv.to L. Astuto e avv.to A. Mastrolia;


Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, si ravvisa la presenza di entrambi i presupposti di legge ( fumus boni iuris e periculum in mora ) per la concessione della sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale impugnato ed in particolare del Regolamento per la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici (Allegato F del Documento Strategico del Commercio) nella sola parte in cui prevede, all’art. 2, comma 6, lett. c), la prescrizione relativa alla “ installazione di meccanismi di presidio dell’accesso al locale allo scopo di evitare la presenza all’interno di più di un utente per volta. Ciò potrà avvenire attraverso l’installazione di meccanismi automatizzati di accesso al locale ovvero attraverso la regolazione degli accessi effettuata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell’azienda ”, in ragione della omessa valutazione (nella fase istruttoria e nella motivazione) da parte del Comune di Lecce dell’allegata circostanza “ che, già durante la pandemia, queste aziende si sono dotate di appositi sistemi di monitoraggio “attivo”, composto da una telecamera digitale, una regia presidiata 24h su 24h, un sistema per la video registrazione, un altoparlante/microfono per interfono ed un tasto per la chiamata di emergenza, da poter delegare in tutto o in parte ad una società di vigilanza ” e della idoneità o meno dei suddetti sistemi di monitoraggio “attivo” a conseguire gli (asseriti) obiettivi di interesse generale posti alla base delle disposizioni regolamentari impugnate, nonché in ragione della mancata valutazione della sostenibilità economica per le imprese del settore della prescrizione in questione e anche tenuto conto della mancata considerazione della esigua presenza nel centro storico degli esercizi di distribuzione automatica (rispetto agli altri esercizi del settore food ).

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