TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202200596
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Pubblicato il 18/10/2022
N. 00596/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2022, proposto da
API Raffineria di Ancona S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C T e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Falconara Marittima, via Cavour, 3;
contro
Comitato Tecnico Regionale (CTR) di Prevenzione Incendi presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle Marche, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
A Fabio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione Regionale Vigili del Fuoco delle Marche prot. 10838 del 22 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec in data 26 aprile 2022, con la quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti avanzata dal dott. F A relativa allo stabilimento di proprietà della API Raffineria di Ancona S.p.A., sito in Falconara Marittima (AN);
b) della determinazione del Comitato tecnico regionale (CTR) delle Marche del 21 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec in data 22 aprile 2022, con la quale è stato preso atto della Determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza DICA 11025 del 13 aprile 2022 ed è stato concesso l’accesso alla documentazione richiesta dal dott. F A;
c) della determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza DICA 11025 del 13 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, recante accoglimento dell’istanza di riesame all’accesso agli atti avanzata dal dott. F A relativamente allo stabilimento innanzi descritto, comunicata a mezzo pec e mai comunicata e/o altrimenti notificata ad API Raffineria di Ancona S.p.A.;
d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 24 ottobre 2021, il dott. F A, residente in Falconara M.ma (AN) e titolare di una attività di Bed &Breakfast nel Quartiere di Villanova del medesimo Comune, adiacente alla raffineria facente capo alla società API Raffineria di Ancona s.p.a., ha presentato alla Direzione regionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco un’istanza di accesso ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 26 giugno 2015 n. 105, chiedendo l’ostensione dei seguenti documenti relativi alla raffineria: “ Inventario delle sostanze pericolose, […] Rapporto di sicurezza della Raffineria API Spa e […] altri documenti contenuti nel fascicolo riguardante la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, quali ad esempio verbali delle sedute del CTR, provvedimento conclusivo e determinazioni assunte dal CTR, nulla-osta di fattibilità, eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative presentate dal gestore Api Raffineria Spa ”.
Nelle date dell’8 e del 29 dicembre 2021 l’istanza di accesso è stata reiterata ma a diverso titolo, ovvero ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (che disciplina la distinta ipotesi dell’accesso civico generalizzato).
La ricorrente assume che l’Amministrazione interpellata non ha fornito risposta ad alcuna delle suddette istanze, sicché sulle stesse si sarebbe formato il diniego tacito. Invero, come si ricava dall’esame della documentazione versata in atti dal Ministero in data 20 maggio 2022, il silenzio della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco è dipesa dal fatto che il dott. A ha inoltrato le istanze a mezzo pec ad un indirizzo di posta elettronica sbagliato (dir.marche@cert.vigilifuoco.it anziché dir.marche@cert.vigilfuoco.it), del cui errore si è avveduto solo in un secondo momento.
Nel frattempo, avendo il dott. A presentato istanza di accesso agli atti anche al Comune di Falconara Marittima, quest’ultimo, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale (CTR), con nota prot. 260 del 4 gennaio 2020, ha negato l’accesso adducendo, quale ragione ostativa, la pendenza del procedimento penale in relazione ai fatti accaduti presso la raffineria in data 11 aprile 2018.
Il dott. A, quindi, con propria missiva dell’11 gennaio 2022 (integrata da una successiva del 17 gennaio 2022), ha inoltrato richiesta di nulla osta alla Procura della Repubblica di Ancona affinché la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco provvedesse all’ostensione degli atti richiesti con le istanze del 24 ottobre, 8 dicembre e 29 dicembre 2021, allegate in copia a detta ultima missiva.
A tale istanza la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco ha risposto con un diniego, allegando, quale ragione ostativa, la medesima opposta dal Comune di Falconara Marittima e precisando che, ai fini dell’ostensione, occorreva previamente acquisire il nulla osta della Procura della Repubblica di Ancona.
L’istante ha, dunque, adito la Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché riesaminasse il caso e ordinasse il rilascio dei documenti richiesti.
La Commissione, dopo che la competente Procura, interpellata dall’Amministrazione, ha rilasciato il nulla osta all’ostensione dei documenti e nonostante l’opposizione dell’API Raffineria all’ostensione medesima, con determinazione