TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-11, n. 201502482
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Testo completo
N. 02482/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02733/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2014, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso Mario Giannarini in Roma, via Gavorrano, 12;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Bando di "Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in medicina veterinaria, indetto con decreto del 10.12.2013 dal Ministero della Difesa - D.G. Personale Militare e pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 100 del 20.12.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 13 febbraio 2014, depositato nei termini, il Sig. S G ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in medicina veterinaria, indetto con decreto del 10 dicembre 2013 dal Ministero della Difesa, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2013; con il medesimo atto il ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo per il Ministero della Difesa di procedere allo scorrimento della graduatoria, tuttora valida, approvata con decreto n. 141/11 del 15 luglio 2011, in esito a concorso identico a quello di cui si chiede l’annullamento.
Il ricorrente fa presente di aver partecipato al concorso straordinario, bandito nel 2010, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, di cui due per laureati in medicina veterinaria ed uno per laureati in psicologia. Con decreto n. 141/11 il Ministero della Difesa elevava da tre a sette i posti complessivi; di cui quattro per laureati in medicina veterinaria; nella graduatoria di merito relativa al reclutamento dei quattro medici veterinari il ricorrente veniva collocato al quarto posto, a pari merito con la candidata Di Lorenzo Mariateresa, che conseguiva la nomina in quanto minore di età. Avendo il Ministero della Difesa indetto con il provvedimento impugnato un nuovo concorso per la copertura di tre posti di Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo del Corpo Sanitario militare marittimo, di cui due per laureati in medicina veterinaria, senza procedere allo scorrimento della graduatoria del precedente identico concorso, tuttora valida ed efficace, il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato alla seguente censura: Violazione dell’art. 35, comma 5 ter del D. L.vo n. 165/2001; violazione del principio del buon andamento (art. 97 Costituzione); violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di motivazione.
Si sostiene che nel caso in esame l’Amministrazione della Difesa ha bandito il nuovo concorso, senza prendere in