TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-06-28, n. 201101602
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Testo completo
N. 01602/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2010, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avv. N A, con domicilio eletto presso Antonino Giannotta in Catania, via Vagliasindi,9 Pal.C;
contro
Il Comune di Messina, non costituito;
per l'ottemperanza
AL GIUDICATO NASCENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 967/08 DEL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe è stato condannato l’Ente Comunale intimato al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
Il decreto ingiuntivo è passato in cosa giudicata.
All’atto di costituzione in mora, ritualmente notificato, con il quale all’amministrazione debitrice è stato intimato di ottemperare al giudicato di cui in epigrafe, non avrebbe fatto seguito il completo adempimento del giudicato medesimo.
Con il gravame introduttivo si chiede pertanto che venga accertato l’obbligo dell’amministrazione intimata a conformarsi al giudicato e a darvi integrale esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempienza venga disposta la nomina di un commissario ad acta per