TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-26, n. 202310807
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Pubblicato il 26/06/2023
N. 10807/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13722/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13722 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Cala', G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del Ministero della Salute, comunicato con PEC del-OMISSIS- n. -OMISSIS- (all. 1), sulla proposta di transazione formulata dal sig. -OMISSIS-ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministero della Salute n. 132 del 28/04/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati chiedendosene l’annullamento.
2. Il primo motivo di ricorso attiene a “ 1) Violazione e/o falsa applicazione delle leggi 222 e 244/2007, del D.M. 132 del 28/04/2009;eccesso di potere, manifesta illogicità ed irragionevolezza dell'art. 1 comma 3 del decreto non regolamentare del 04 maggio 2012 in relazione alle leggi 222 e 244/2007 e al D.M. 132 del 28/04/2009 .”.
Il ricorrente ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti per potere concludere la transazione di cui alle leggi 222 e 244 del 2007 e al successivo regolamento di esecuzione emanato con Decreto Ministeriale n. 132 del 28 aprile 2009, avendo instaurato, anteriormente alla data dell'01/01/2008, una causa contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni subiti a seguito della infezione contratta, pendente altresì all'epoca dell'emanazione del medesimo decreto del 2009, e rientrando la patologia contratta in una delle categorie previste dal D.P.R. 834/1981.
Inoltre, come richiesto dall'art. 2 lett. b) del D.M. 132/2009, al ricorrente è stato riconosciuto sia dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, sia dal Ministero convenuto, il nesso di causalità tra trasfusioni e infezione da HCV e non sussiste alcuna prescrizione quinquennale del suo diritto.
Il secondo motivo di ricorso mira all’accertamento della “ 2) Violazione e/o falsa applicazione della L. 241/90, art. 2, nella specie violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento transattivo .”.
In tale ambito rileverebbe la mancata emanazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo a definizione dell'iter transattivo, imputabile esclusivamente all'inerzia colpevole del Ministero della Salute.
Tale mancata adozione del provvedimento nei termini propri previsti dall'art. 2 bis L.241/90, consentirebbe la richiesta di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il terzo motivo di ricorso evidenzia “ 3) Responsabilità precontrattuale del Ministero della Salute per violazione dell'art. 1337 cod. civ. e violazione dei principi dell'affidamento e buona fede ”.
Anche sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., secondo il ricorrente, sarebbe censurabile la condotta del Ministero che avrebbe dilatato all'infinito i tempi per la conclusione della transazione.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. I motivi di gravame possono essere scrutinati contestualmente vista la loro connessione.
5. Ad avviso del Collegio è rilevante anzitutto la ragione per la quale il Ministero ha respinto l’istanza di transazione del ricorrente, che attiene al fatto che allo stesso sono stati liquidati circa € 160.000,00 in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale Civile di Roma n.-OMISSIS- passata in giudicato.
A tale proposito deve osservarsi, in primo luogo, che il ricorrente non ha dimostrato in giudizio la sussistenza di una voce del danno dallo stesso subito che non sarebbe stata contemplata da tale sentenza e che dovrebbe quindi essere liquidata dal Ministero in sede transattiva.
La deduzione per cui allo stesso, in base alle tabelle pertinenti, sarebbero spettati a titolo transattivo oltre 400 mila euro non è assistita da specifica esplicazione e pertanto è inammissibile per genericità.
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide, e che va richiamata anche ex art. 74 c.p.a., è dirimente il presupposto della pendenza di un giudizio civile al fine di rendere accoglibile la proposta di transazione: “ 7.1.- In ogni caso, ritiene la Sezione, re melius perpensa, di attribuire rilievo decisivo al disposto dell’art. 1, comma 3, d.m. 4 maggio 2012, per il quale “si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio è ancora pendente alla data di sottoscrizione dell’atto transattivo”.
La norma correla infatti la verifica avente ad oggetto la necessaria persistenza del presupposto per l’accesso alla procedura transattiva al momento della stipulazione del relativo atto, consentendo dinamicamente all’Amministrazione di attribuire rilievo alle circostanze sopravvenute alla adozione dell’eventuale provvedimento propedeutico di ammissione alla transazione.
7.2.- Alla conclusione reiettiva del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve a fortiori pervenirsi con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- nella parte in cui ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente sig. -OMISSIS-, incidendo essa sui presupposti sostanziali per la genesi della pretesa risarcitoria, relativi alla sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l’infezione (cfr. sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-, all. n. 19 della produzione di primo grado della parte ricorrente, confermata con sentenza della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS, all. n. 20 della medesima produzione).
7.3.- Deve solo aggiungersi che non assume rilievo ai fini della decisione – con la conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla parte resistente - il criterio probatorio di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., atteso che sia i motivi dell’impugnato provvedimento di diniego, sia la fondatezza degli stessi, emergono attraverso una analisi cartolare dei documenti versati in giudizio, non essendo ravvisabili lacune probatorie suscettibili di essere colmate mediante l’applicazione della disposizione citata.
8.- L’appello, in conclusione, deve essere accolto e conseguentemente va respinto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado .” (per tutte sentenza n. 05363/2022).
6. Consegue da quanto sopra che, non essendo stata dimostrata nel presente giudizio la sussistenza, al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, o al momento di proposizione del giudizio e nemmeno al momento attuale, del presupposto della pendenza del giudizio civile, invece conclusosi in precedenza con la menzionata pronunzia, non sussistono i presupposti per l’accoglimento delle domande del ricorrente.
7. Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento da mero ritardo, in quanto, a tacer d’altro, l’intervenuta sentenza civile di risarcimento di cui si è detto, in assenza di prove in ordine a danni o pregiudizi ulteriori non contemplati dalla menzionata pronunzia, è elemento ostativo alla positiva delibazione della stessa, considerando che ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della Legge 241/90, “ le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ”.
8. Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.