TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-12-21, n. 202013791
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Pubblicato il 21/12/2020
N. 13791/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10779/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10779 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- e i destinatari della notifica per pubblici proclami, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
-del provvedimento di non idoneità al servizio di Polizia notificato il 29 luglio 2019;
quanto ai primi motivi aggiunti:
-del decreto del Capo della Polizia del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso di formazione;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
1. del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Centro Psicotecnico, notificato al ricorrente l’11 febbraio 2020, di non idoneità agli accertamenti attitudinali per aver riportato una media globale inferiore a 12/20. Il provvedimento è stato reso nell’ambito dell’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati al concorso Pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 26 maggio 2017 per il reclutamento di n. 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, cui ha fatto seguito procedimento finalizzato all’assunzione di ulteriori n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso;
2. dei relativi verbali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;
3. della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, mai comunicata mai notificata, nonché dei giudizi in tali atti;
4. del D.M. del Ministero dell’Interno n. 198/2003, nella parte in cui è manchevole dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali di cui all’art. 4 e alla allegata Tabella n. 2, n. 1 per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, atti a determinarne la loro misurazione in “ventesimi”;
5. dell’art. 5 del D.M. del Ministero dell’Interno n. 129/2005, nella parte in cui è manchevole di ogni criterio di valutazione, dell’accertamento dei requisiti attitudinali, di cui vengono indicate solo le procedure tecniche;
6. del Bando di Concorso Pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017 per il reclutamento di n. 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché dell’art. 8 del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, - del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di ulteriori n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, nelle parti in cui è omesso ogni criterio di valutazione dei requisiti attitudinali e per la espressione in “ventesimi” di tali requisiti indicati nella Tabella n. 2 allegata al detto D.M. 198/2003;
7. dell’atto pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Interno in data 7 maggio 2019 e denominato: “disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei soggetti interessati all’assunzione di 1581 allievi agenti della polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato” nella parte in cui, nel paragrafo denominato “Criteri di valutazione”, non detta alcun criterio rinviandone la determinazione al verbale preliminare della Commissione da pubblicarsi sul sito web;
8. del verbale preliminare della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali del 13 maggio 2019 pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale, notificato al Ministero dell’interno e ad alcuni controinteressati il 3 agosto 2019, il ricorrente impugna il provvedimento di non idoneità al servizio di polizia notificato il 29 luglio 2019, reso nell’ambito dell’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, per il reclutamento di n. 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato, cui ha fatto seguito un procedimento finalizzato all’assunzione di ulteriori n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso.
Il ricorrente, esaminato dalla commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità, sarebbe risultato affetto da -OMISSIS-.
Al fine di dimostrare la inattendibilità della valutazione, la difesa del ricorrente allega il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, l’Azienda Sanitaria Locale Caserta, Unità Operativa di Salute Mentale 16 di Marcianise, che avrebbe escluso, contrariamente a quanto rilevato in sede concorsuale, le infermità determinanti inidoneità.
In fase cautelare, il ricorrente chiede l’ammissione con riserva alla prosecuzione della selezione, dopo la verifica del possesso dei requisiti di idoneità.
Il Ministero dell’interno si costituisce formalmente per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare numero 5882 del 12 settembre 2019, questo Tribunale Amministrativo Regionale dispone una verificazione sulla sussistenza dei requisiti di inidoneità psico-fisica, incaricando al riguardo la Commissione sanitaria d’appello presso il Servizio Sanitario dell’Aeronautica militare.
La relazione sulla verificazione viene depositata il 3 ottobre 2019. Da essa risulta che, sottoposto l’interessato a visita specialistica psichiatrica il 26 settembre 2019, la Commissione sanitaria d’appello ha rilevato attuale obiettività psichiatrica negativa, per cui le conclusioni dell’organo verificatore sono risultate differenti da quelle della commissione concorsuale per l’accertamento dei requisiti psicofisici, esprimendosi per la insussistenza dei presupposti di inidoneità.
Il 9 ottobre 2019 il ricorrente notifica al Ministero dell’interno e a alcuni controinteressati un ricorso per motivi aggiunti, con cui impugna il decreto del Capo della polizia del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso di formazione e chiede il riconoscimento del diritto a partecipare alle ulteriori fasi della selezione.
In fase cautelare, quindi, chiede l’ammissione con riserva alla prosecuzione del concorso e, nello specifico, all’accertamento dei requisiti attitudinali.
Chiede, inoltre, l’autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Con la successiva ordinanza cautelare n. 7402 del 13 novembre 2019, il Tribunale, ritenuto il ricorso sorretto da sufficienti profili di fondatezza, alla luce del risultato della verificazione, ammette il ricorrente, con riserva, alla prosecuzione della procedura concorsuale e autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nel sito istituzionale del Ministero dell’interno, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente il costo della verificazione e compensando le restanti spese della fase cautelare.
L’integrazione del contraddittorio viene eseguita dalla difesa del ricorrente il 5 dicembre 2019, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal giudice.
Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti viene notificato dal ricorrente al Ministero e ad alcuni controinteressati il 18 marzo 2020. Con il ricorso è impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Centro Psicotecnico, notificato al ricorrente l’11 febbraio 2020, di non idoneità agli accertamenti attitudinali, per aver egli riportato una media globale inferiore a 12/20. La difesa del ricorrente impugna anche i relativi verbali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità, la scheda del “Colloquio Collegiale” e la scheda del Perito Selettore psicologo, il D.M. del Ministero dell’Interno n. 198/2003, nella parte in cui sarebbe manchevole dei criteri di valutazione dei requisiti attitudinali di cui all’art. 4 e la allegata Tabella n. 2, n. 1 per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, atti a determinarne la loro misurazione in “ventesimi”, l’art. 5 del D.M. del Ministero dell’Interno n. 129/2005, nella parte in cui sarebbe manchevole di ogni criterio di valutazione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, di cui vengono indicate solo le procedure tecniche, il Bando di Concorso Pubblico, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017 per il reclutamento di n.