TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-02-14, n. 202200504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-02-14, n. 202200504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200504
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00504/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01999/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G C, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di giustizia;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via V. Villareale n. 6;

per l’esecuzione

del decreto decisorio n. -OMISSIS-emesso dalla Corte di appello di -OMISSIS- il 23 novembre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza camerale del 9 febbraio 2022 l’avv. G. Cannata per la parte ricorrente;
nessuno presente per il Ministero della giustizia;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto del ricorso per l’ottemperanza è il decreto in epigrafe indicato con il quale la Corte d’appello di -OMISSIS- ha ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento, in favore dei ricorrenti, pro quota, della complessiva somma di € -OMISSIS-a titolo di indennizzo ex art.

2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, oltre interessi e spese, con la decorrenza ivi indicata.

2.- Malgrado la rituale notificazione del decreto a mezzo pec (in data 27 maggio 2021, cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente) al domicilio reale del Ministero della giustizia lo stesso, in tesi dei ricorrenti, non vi avrebbe dato esecuzione.

3.- I ricorrenti hanno quindi proposto l’odierna actio iudicati volta alla declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere al pagamento delle somme di cui trattasi, con richiesta di distrazione, in favore del difensore, anche delle spese del presente giudizio.

4.- Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio ma non ha spiegato difese.

5.- All’udienza camerale del 9 febbraio 2022, presente il procuratore di parte ricorrente, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.

6.- Va, in via preliminare, rilevato che le ricorrenti hanno proceduto alla rituale notificazione del decreto della Corte d’appello, munito di attestazione di mancata opposizione (datata 18 maggio 2021), all’Amministrazione oltre che all’inoltro (in data 7 gennaio 2020, cfr. all. 4 produzione di parte ricorrente) delle dichiarazioni previste dall’art.

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