TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-27, n. 201600535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-27, n. 201600535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600535
Data del deposito : 27 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2016

N. 00535/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00325/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale

COOSS

Marche Onlus - Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P D M C.F. DMTPLA73L09G492W e F P C.F. PLNFPP74P09A515Z, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L S C.F. SMNLRA67E54A271Q, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

Regione Marche - Servizio Politiche Sociali e Sport;

nei confronti di

Redattore Sociale Srl;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche n. 21/SPO del 12.04.2016 avente ad oggetto: D.Lgs.163/2006 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle disabilità. Aggiudicazione definitiva;

- degli atti connessi del procedimento di gara,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente si collocava al secondo posto, con punti 60,33025, nella graduatoria finale della procedura aperta, per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulla Disabilità, avviata dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale 25.9.2015 n. 118/SPO. L’affidamento è previsto per la durata di 30 mesi con base d’asta di € 322.094,60.

La controinteressata risultava invece aggiudicataria con punti 88,15378.

Si è costituita la sola Regione Marche per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.



2. Con il primo motivo viene dedotta l’omessa esclusione dell’aggiudicataria per violazione dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 328/2000 e del punto 6.3 del Disciplinare, il quale prescrive, come requisito di idoneità professionale, che l’oggetto sociale dell’offerente, risultante dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, “deve coprire tutte le prestazioni oggetto della procedura”;
prestazioni analiticamente elencate al punto 2.1 del Capitolato Tecnico che includono: gestione del Demo Point;
gestione del software “Computer Insegna”;
gestione e monitoraggio del flusso informativo della L.r. 18/1996 con elaborazione, analisi e restituzione dei dati;
rilevazione, archiviazione ed elaborazione dati relativi ad attività amministrative spettanti al Servizio Politiche Sociali e Sport;
studi e ricerche riferiti al settore della disabilità;
gestione informatica dell’attività del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulla Disabilità;
supporto nell’organizzazione di eventi informativi/seminari e azioni di formazione. A giudizio della ricorrente, l’aggiudicataria è una agenzia di informazioni giornalistiche che ha come oggetto sociale la diffusione di notizie di carattere giornalistico tramite sito Internet. Non copre invece i servizi oggetto dell’appalto che sono di natura socio-assistenziale.

La censura è infondata.

Al riguardo va innanzitutto osservato che le prestazioni oggetto del servizio non sono riconducibili a quelle di cui all’art. 1 comma 2 della Legge n. 328/2000 rivolte direttamente ai soggetti (persone e famiglie in difficoltà) bisognevoli di interventi sociali, assistenziali e socio sanitari, ma riguardano attività essenzialmente informatiche di raccolta ed elaborazione dati, di studio e di ricerca, di divulgazione delle informazioni e di attività formative rivolte agli operatori (insegnanti, educatori, enti locali), ancorché tutte rivolte alle tematiche della disabilità di competenza del Centro Regionale in questione.

Si può quindi condividere la difesa regionale che ritiene, tali prestazioni, coerenti con l’oggetto sociale dell’aggiudicataria nella parte in cui contempla anche la gestione e la commercializzazione di “servizi che scaturiscono dall’evoluzione del settore dell’informatica e della telematica riguardanti i settori del disagio sociale, del volontariato e del terzo settore italiano ed internazionale e indirizzati a istituzioni pubbliche e private e all’associazionismo”.



3. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del punto 6.5 del Disciplinare e del punto 2.2 del Capitolato Tecnico nella parte in cui prescrivono, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, che l’offerente dovesse disporre di un “Analista informatico” (con esperienza almeno quinquennale in attività di analisi informatica e sviluppo di sistemi didattici orientati alla disabilità) e di un “Programmatore informatico” (con esperienza almeno quinquennale nella programmazione in ambiente Web). A giudizio della ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché ha dichiarato di possedere solo un “Esperto informatico”, quindi unificando illegittimamente le due distinte professionalità, richieste dalla lex specialis , in un’unica professionalità diversa dalle stesse.

La censura non può essere condivisa poiché muove da una lettura esclusivamente formale della disciplina di gara che, pur contemplando varie figure professionali, non prescrive che le stesse debbano corrispondere a soggetti distinti, potendo quindi anche essere unificate in uno o più soggetti dotati delle relative professionalità.

Anche la deduzione riguardante la diversa terminologia utilizzata dall’aggiudicataria, ovvero “Esperto” in luogo di “Analista” e “Programmatore” informatico, muove da una lettura eccessivamente formalistica, dovendosi invece entrare nel merito e verificare se tale figura (comunque denominata) possegga l’esperienza professionale richiesta, come poi avvenuto in sede di gara attraverso gli approfondimenti istruttori che vengono contestati con le cesure successive.

Non si tratta quindi di una modificazione del progetto, ma solo di una modalità organizzativa, espressione di capacità imprenditoriale (tra le tante a disposizione delle offerenti), per garantire la sua attuazione e che si riflette sulla sostenibilità tecnico-economica dell’offerta.

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