TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202400648
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2024
N. 00648/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- della determinazione prot. n. M_D GMIL REG2018 0594621 del 10 ottobre 2018, notificata in data 24 ottobre 2018 e relativo alla definizione del congedo illimitato a decorrere dal 15 gennaio 2011 a titolo definitivo, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori l'avv. Carmela D'Agostino, su delega dell'avv. M S, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - A seguito dell’ordinanza di incompetenza territoriale n. 33 del 30 gennaio 2023 del T.A.R. Molise, la ricorrente ha riassunto - con atto notificato il 3 febbraio 2023 e depositato in pari data - il gravame proposto avverso:
- la nota prot. n. M_D GMIL REG2018 0594621 del 10 ottobre 2018, con cui la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, a scioglimento della riserva espressa con il provvedimento n. M_D GMIL REG2017 0389149, ha disposto che l’atto n. M_D GMIL 0426221 del 21 luglio 2015 di collocamento in congedo illimitato della ricorrente, precedentemente sospeso con il provvedimento M_D GMIL 0460755 in data 29 luglio 2015, tornasse a produrre i suoi effetti;
- tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.
1.1 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Ha prodotto una circostanziata e puntuale relazione di chiarimenti sui fatti di causa, depositando la relativa documentazione.
1.2 - Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, su istanza del difensore di parte, è stata disposta la cancellazione dal ruolo.
1.3 - All’udienza pubblica del 15 novembre 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. - La ricorrente deduce che Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria dei vincitori della odierna attrice in virtù dell’esistenza di una circostanza giudicata dall’Amministrazione come rientrante tra le cause di esclusione previste dal bando, in realtà non è stata oggetto di giudizio da parte del Consiglio di Stato dal momento che la controversia non è stata mai discussa ed il processo si è estinto prima di giungere a sentenza, per intervenuta perenzione ex art. 81 c.p.a..
Sostiene che, Peraltro, l’estinzione anticipata del procedimento a causa del comportamento omissivo dei legali incaricati ha comportato anche l’automatica caducazione del provvedimento cautelare emesso dal medesimo Consiglio di Stato con il quale, proprio per la natura della controversia e per la necessità di approfondire nel merito la questione, era stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato e, conseguentemente, consentita la prosecuzione del rapporto lavorativo della sig.ra -OMISSIS-nella Marina Militare.
L’esistenza, quindi, di un provvedimento cautelare sospensivo dell’efficacia degli atti tacciati di illegittimità, anticipava gli effetti di una sentenza favorevole e consentiva alla sig.ra -OMISSIS-la percezione di reddito per il proprio sostentamento e di quello della propria famiglia.
In aggiunta a quanto innanzi ed in via meramente gradata, degli effetti favorevoli derivanti dalla sospensione degli atti amministrativi assunti come lesivi, la sig.ra -OMISSIS-avrebbe continuato a beneficiare almeno sino alla sentenza definitiva, che, anche in caso di rigetto del gravame, avrebbe comunque concesso alla stessa la prosecuzione del rapporto per almeno altri due anni rispetto al decreto di perenzione, considerati i tempi della giustizia amministrativa.
Lamenta la condotta omissiva dei legali, che ha condotto al decreto di estinzione del giudizio di appello a causa dell’inattività processuale protratta per oltre un anno, che ha causato conseguenze dannose nei suoi confronti, innanzitutto sul piano lavorativo.
Invoca un primo indizio sul probabile esito favorevole del giudizio, nel caso in cui questo avuto un “naturale decorso” giungendo sino alla sentenza di appello , che si può trarre dall’orientamento del Consiglio di Stato per come emergente dal tenore delle ordinanze cautelari di sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione dalla graduatoria dei vincitori per l’immissione nei ruoli della Marina Militare, prima, e della sentenza di primo grado resa dal T.A.R. Lazio, poi (ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 2664/2012 e n. 624/2015).
Contesta le argomentazioni svolte nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 10781/2014 di rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente nonché avverso il successivo provvedimento di congedo dalla Marina militare, che non risulta espressione di univoco orientamento dei giudici territoriali.
Invoca la sopravvenuta sentenza assolutoria penale (“perché il fatto non sussiste”), citando giurisprudenza a supporto (T.A.R. Lazio n. 8065/2017, secondo cui “la sentenza di assoluzione sopravvenuta, comporta il venir meno del difetto del requisito previsto per la partecipazione al concorso, qualora intervenga prima della conclusione della procedura concorsuale e, comunque, sino all’approvazione della graduatoria o comunque prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del concorso e/o decadenza dalla graduatoria concorsuale e/o decadenza dalla ferma” ) nonché la non configurabilità di alcun “automatismo espulsivo” con efficacia vincolante per l’autorità procedente, la quale è tenuta a prendere in considerazione il complesso di circostanze intervenienti ed anche successive, in particolare l’assoluzione dell’interessato, ancorché successiva al provvedimento impugnato .
Deduce l’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 635 e 638 del decreto legislativo n. 66/2010 nonché la diversità degli istituti del “rinvio a giudizio” e della “citazione diretta a giudizio” - sposando le tesi difensive contenute nel ricorso di appello dinanzi al Consiglio di Stato espletate dagli allora difensori della Sig.ra -OMISSIS-(tesi, peraltro, già avanzate in sede di giudizio di primo grado ed ingiustamente disattese dal Tribunale territoriale ), sostenendo che:
- il “rinvio a giudizio” comporta un inevitabile previo “filtro” da parte di un soggetto terzo ed imparziale, quale appunto è il Giudice, che, all’esito della propria valutazione, potrebbe anche non sposare la tesi accusatoria della magistratura requirente e pronunciarsi con una dichiarazione di non luogo a procedere, facendo quindi venir meno lo status di imputato in capo al soggetto coinvolto, prima e fuori da un processo vero e proprio;